PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
76<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 2 Norme generali per la produzione vegetale 1.1.2013<br />
In un impianto di biogas non possono essere fermentati prodotti di qualità adatta all’alimentazione o al foraggiamento.<br />
L’unica eccezione è costituita dai residui derivanti dalla produzione di alimenti o di mangimi (p. es.<br />
residui della macinazione, siero di latte) che nella regione non possono essere utilizzati come foraggio e che<br />
possono essere fermentati in un impianto di biogas.<br />
b) Apporto e cessione<br />
Un’azienda Gemma deve ritirare da un impianto di biogas la stessa quantità di digestato dei concimi aziendali<br />
forniti. Quantitativi maggiori sono computati come parte di concimi aziendali convenzionali. Se all’impianto<br />
partecipano altre aziende Gemma è possibile la distribuzione di quantitativi superiori di digestato fra le<br />
aziende Gemma se ciò è stabilito mediante un contratto di presa a carico di concimi aziendali fra le aziende<br />
Gemma. Complessivamente può essere asportato al massimo tanto digestato come concime bio aziendale<br />
quanto le aziende Gemma hanno apportato concime aziendale. Il concime aziendale di un’azienda Gemma<br />
non può essere ceduto tramite l’impianto di biogas ad un’azienda convenzionale. I quantitativi sono calcolati<br />
in kg di sostanze nutritive.<br />
2.4.3.4 Concimi commerciali<br />
Possono essere impiegati unicamente i concimi commerciali che figurano nell’elenco dei fattori di produzione<br />
del FiBL. Per l’iscrizione di concimi commerciali nell’elenco dei fattori di produzione valgono i criteri elencati<br />
nei principi e sotto 2.4.3 nonché nell’allegato 2 dell’Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica.<br />
Criteri supplementari per l’iscrizione di concimi nell’elenco dei fattori di produzione:<br />
Gruppo di concimi Criteri d’ammissione<br />
a) Concimi di letame<br />
e liquame 12<br />
b) Concime di materie prime<br />
vegetali trattate in modo puramente<br />
meccanico (farine di<br />
leguminose, vinacce, alghe,<br />
ecc.)<br />
c) Concime di rifiuti vegetali<br />
(residui di filtrazione di frutti<br />
oleosi, vinaccia, melassa,<br />
borlanda e estratti di borlanda,<br />
ecc.)<br />
d) Sottoprodotti di origine<br />
animale (farina di piume, farina<br />
di corna, ecc.)<br />
e) Concime minerale (fosfato<br />
greggio, solfato di potassio,<br />
magnesia potassica, ecc.)<br />
< I concimi aziendali essiccati non sono ammessi.<br />
< In casi eccezionali possono essere ammessi concimi aziendali<br />
essiccati, a condizione che soddisfino tutte le condizioni del punto<br />
2.4.3.1 a) della presente prescrizione.<br />
< Prima scelta da produzione biologica; se non è disponibile, da produzione<br />
convenzionale.<br />
< Prova dell’assenza di OGM in caso di colture critiche (ammissione di<br />
varietà OGM della rispettiva coltura)<br />
< Provenienza Europa e zona mediterranea; da oltremare solo in caso<br />
eccezionale, se è dimostrato che in Europa non è disponibile un prodotto<br />
equivalente. La CMP decide nel quadro dell’annuale rielaborazione<br />
dell’elenco dei fattori di produzione quali prodotti provenienti<br />
da oltremare possono essere ammessi.<br />
< Stessi criteri come nel punto b).<br />
< Inoltre analisi dei residui della trasformazione (solventi di estrazione,<br />
lubrificanti, ecc.).<br />
< Prima scelta da produzione biologica; se non è disponibile, seconda<br />
scelta da produzione con un marchio e solo terza scelta da produzione<br />
convenzionale.<br />
< I sistemi di stabulazione non ammessi in Svizzera vanno possibilmente<br />
esclusi (allevamento in gabbia, ecc.).<br />
< Provenienza Europa e zona mediterranea; da oltremare solo in caso<br />
eccezionale, se è dimostrato che in Europa non è disponibile un prodotto<br />
equivalente. La CMP decide nel quadro dell’annuale rielaborazione<br />
dell’elenco dei fattori di produzione quali prodotti provenienti<br />
da oltremare possono essere ammessi.<br />
< Solo trattamento termomeccanico.<br />
< Provenienza Europa e zona mediterranea; da oltremare solo in caso<br />
eccezionale, se è dimostrato che in Europa non è disponibile un prodotto<br />
equivalente.<br />
< Chelati chimici di sintesi sono vietati.<br />
12 la preferenza va data al letame di provenienza svizzera quale componente del concime commerciale. il letame proveniente<br />
dagli stati limitrofi può essere ammesso se l’allevamento degli animali è certificato secondo il regolamento bio ue.