PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 2 Norme generali per la produzione vegetale<br />
Condizioni per il rilascio di permessi speciali per la coltivazione di fragole:<br />
a) In primo luogo vanno impiegate piantine conformi ai requisiti Gemma.<br />
b) In secondo luogo va impiegata merce bio UE.<br />
c) Un permesso speciale per l’impiego di piantine convenzionali può essere concesso solo se non sono ottenibili<br />
piantine biologiche e se i termini di ordinazione sono stati rispettati.<br />
d) Per l’acquisto di piantine convenzionali viene riscossa una tassa d’incentivazione.<br />
e) Una settimana prima della raccolta vanno eseguiti controlli miranti ad accertare la presenza di residui<br />
sui frutti immaturi a carico dei produttori. I controlli casuali (frutti raccolti diagonalmente sul campo) sono<br />
eseguiti dai controllori delle ditte di controllo incaricate. L’agricoltore se ne assume la piena responsabilità<br />
e deve annunciarsi per tempo presso l’ente di controllo affinché la stessa possa prelevare i campioni.<br />
Requisiti minimi in materia di qualità delle piantine di frutta e bacche quale criterio per il rilascio<br />
di un permesso speciale<br />
Come requisiti minimi valgono i criteri definiti nelle «Prescriptions de qualité pour les plantes de pépinières»<br />
di Jardin <strong>Suisse</strong>* per frutta e bacche della categoria «B, debole». La categoria «A, normale» rappresenta la<br />
qualità auspicata.<br />
Per le fragole valgono le norme di qualità internazionali per bacche (B, A, A+, A++), la qualità auspicata è la<br />
A.<br />
Requisiti di qualità divergenti vanno disciplinati in un contratto di coltivazione tra il produttore e l’acquirente. Se<br />
la qualità delle piantine al momento della fornitura non corrisponde alle norme di qualità di Jardin <strong>Suisse</strong> risp.<br />
alla qualità stabilita nel contratto di coltivazione, il produttore Gemma può richiedere un permesso speciale<br />
per l’acquisto di altri alberi.<br />
* Jardin <strong>Suisse</strong> Associazione svizzera imprenditori giardinieri, 2005. Prescriptions de qualité pour les plantes<br />
de pépinières. Può essere scaricato da: www.jardinsuisse.ch, Prestations // Prescriptions de qualité pour les<br />
plantes pépinières<br />
http://www.jardinsuisse.ch/nc/dienstleistung/qualitaet-baumschulpflanzen.html?sword_list%5B0%5D=qualit%<br />
C3%A4tsbestimmungen<br />
2.2.5.2 Materiale di moltiplicazione (piantine) non riconosciuto da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong><br />
Le piantine ottenute da semi di colture annuali devono provenire da produzione Gemma. Per l’impiego di<br />
materiale di moltiplicazione non riconosciuto da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> (p. es. prodotto secondo il Regolamento <strong>Bio</strong> UE) va<br />
richiesto un permesso eccezionale.<br />
2.2.5.3 Materiale di moltiplicazione non biologico di piante ornamentali<br />
Se è dimostrato che non sono disponibili in qualità biologica, per le piante ornamentali possono essere impiegati<br />
materiale di moltiplicazione non biologico, prodotti semilavorati non biologici e materiale vegetativo di<br />
moltiplicazione non biologico per la forzatura dei bulbi. Le partite non biologiche devono essere chiaramente<br />
distinguibili dalle partite biologiche e vanno commercializzate come non biologiche.<br />
Se è dimostrato che non sono disponibili in qualità biologica possono essere acquistate piantine prodotte a<br />
partire da spore (felci) nonché materiale vegetativo di moltiplicazione con un volume di terra minimo (p. es.<br />
talee di crisantemi) quale materiale di base non biologico. Questi prodotti possono essere commercializzati<br />
con la Gemma.<br />
Acquisto di piantine non biologiche di piante ornamentali e arbustive<br />
a) Se parti di piante ornamentali e arbustive sono destinate alla commercializzazione (p. es. sambuco, rose),<br />
è obbligatorio l’impiego di piantine provenienti da coltivazione Gemma. Se non sono ottenibili piantine<br />
Gemma (prova della non disponibilità) possono essere impiegate piantine non biologiche. Le parti raccolte<br />
vanno commercializzate come merce in conversione durante i primi due anni.<br />
b) Se non sono raccolte parti di piante ornamentali e arbustive possono essere impiegate piantine non biologiche<br />
(siepi di arbusti selvatici indigeni, alberi singoli (alberi singoli solo se non sono disponibili di qualità<br />
bio, soggetti ad autorizzazione). (CMP 5/2010, CMP 6/2011)<br />
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