PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte V Direttive per l’importazione – 2 Prescrizioni produzione vegetale e allevamento di animali<br />
2.1.5.1 Definizione di prodotti chiaramente distinguibili<br />
La distinguibilità delle varietà si riferisce ai prodotti del raccolto.<br />
261<br />
In questo senso sono considerati prodotti chiaramente distinguibili le varietà che presentano caratteristiche<br />
esteriori visibilmente riscontrabili senza che sia necessario far ricorso ad una prova comparativa. Un esempio:<br />
semi di girasole striati rispetto a semi neri.<br />
Le varietà che si distinguono solo per lievi differenze di grandezza o colore riscontrabili solo confrontando le<br />
due varietà non sono considerate distinguibili.<br />
Senso della distinguibilità: le caratteristiche delle varietà dei prodotti devono poter essere verificate in modo<br />
indubbio anche dal destinatario della merce sulla scorta della descrizione della varietà senza prodotto comparativo.<br />
Ciò serve ad assicurare il flusso fisico delle merci.<br />
In caso di dubbio l’ente di controllo deve presentare alla CMI campioni delle varietà.<br />
2.2 Produzione vegetale<br />
2.2.1 Avvicendamento<br />
Base: parte II, capitolo 2.1<br />
2.2.1.1 Protezione del suolo<br />
L’avvicendamento deve presentare almeno il 20 % di colture che proteggono e rigenerano il suolo risp. che<br />
arricchiscono il suolo con sostanze nutritive. Sono esempi di tali colture:<br />
< leguminose da granella o miscele di leguminose da granella (p. es. soia, piselli, fave, lupino, avena/<br />
piselli, veccia)<br />
< sovescio (proporzionale alla durata della coltura)<br />
< maggese o residui della raccolta con inerbimento spontaneo di copertura (proporzionale alla durata della<br />
coltura)<br />
< prato artificiale o semina di leguminose (p. es. miscela di trifoglio, erba medica)<br />
All’infuori del periodo vegetativo almeno il 50 % della superficie coltivata aperta deve essere sufficientemente<br />
ricoperta con piante (vive o deperite). Per periodo vegetativo si intende il periodo principale di produzione<br />
di una determinata coltura in una determinata zona pedoclimatica (p. es. nelle regioni aride risp. semiaride<br />
dell’emisfero boreale il periodo vegetativo per grano duro e ortaggi è l’inverno).<br />
2.2.1.2 Riposo colturale<br />
Ad eccezione del riso, per le colture campicole annuali occorre rispettare un periodo di attesa di almeno 12<br />
mesi tra due colture principali della stessa specie. Nelle zone a clima temperato il riso può essere coltivato per<br />
due anni consecutivi (nell’avvicendamento il riso può essere coltivato al massimo due anni su tre). Nelle zone<br />
climatiche tropicali, rispettando le disposizioni di cui al punto 3, è possibile derogare a questa regola.<br />
I requisiti relativi all’avvicendamento con pause di coltivazione tra le colture principali non devono essere applicati<br />
in orticoltura e nella coltivazione di erbe.<br />
2.2.1.3 Deroghe<br />
In casi motivati è possibile derogare alle prescrizioni indicate sopra. La sostenibilità e la conformità alle direttive<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> dell’attuale avvicendamento sono verificate tra l’altro sulla scorta dei seguenti criteri:<br />
< gestione equilibrata dell’humus<br />
< impedimento dell’erosione<br />
< impedimento di perdite di sostanze nutritive (dilavamento ed erosione)<br />
< protezione preventiva delle piante<br />
< approvvigionamento con sostanze nutritive (arricchimento e mobilizzazione)<br />
< promozione della biodiversità (diversificazione dell‘avvicendamento)