PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
148<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 1 Requisiti generali 1.1.2013<br />
1.10.2.3 Prodotti Gemma con materie prime importate<br />
Per prodotti composti per meno del 90 % da materie prime coltivate<br />
in Svizzera, la Gemma va usata con la scritta «BIO». I prodotti bio<br />
importati, contrassegnati con la Gemma, devono soddisfare le condizioni<br />
previste nella parte V «Direttive per l’importazione». Il calcolo<br />
percentuale si riferisce agli ingredienti agricoli al momento della trasformazione.<br />
La provenienza delle materie prime dal Liechtenstein (FL)<br />
è considerata equivalente alla provenienza svizzera.<br />
1.10.2.4 Gemma di dichiarazione<br />
Nell’elenco degli ingredienti risp. nell’indicazione delle materie prime di prodotti non alimentari la Gemma<br />
deve figurare senza la scritta «BIO» e «SUISSE». In questo caso la dichiarazione Gemma deve riferirsi in modo<br />
chiaro agli ingredienti/alle materie prime prodotti secondo le presenti direttive e corrispondere al colore e alla<br />
grandezza della scritta.<br />
1.10.2.5 Gemma di conversione agricoltura<br />
I prodotti provenienti da aziende in conversione possono essere commercializzati con la Gemma di conversione.<br />
Inoltre tutti i prodotti provenienti da aziende in conversione devono essere provvisti della menzione «prodotto<br />
nel quadro della conversione all’agricoltura biologica». La menzione è obbligatoria nella dicitura testuale.<br />
Per prodotti composti per almeno il 90 % da materie prime coltivate in Svizzera:<br />
Per prodotti composti per più del 10 % da materie prime estere:<br />
Materie prime provenienti dal Liechtenstein (FL) sono equivalenti a quelle con provenienza dalla Svizzera.<br />
La Gemma di conversione va impiegata senza la designazione «BIO» come illustrato.<br />
Inoltre valgono le seguenti restrizioni:<br />
< La menzione di conversione (frase obbligatoria) e i riferimenti all’agricoltura biologica non devono essere<br />
più vistosi della denominazione specifica per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri.<br />
< Le parole «agricoltura biologica» non devono risaltare maggiormente delle parole «prodotto nel quadro<br />
della conversione».<br />
< I prodotti contrassegnati con la Gemma di conversione non possono essere commercializzati come prodotti<br />
biologici nell’UE.<br />
< La Gemma di conversione non deve essere più appariscente della frase obbligatoria. Di preferenza<br />
la Gemma di conversione e la frase obbligatoria formano un’unità (i modelli sono ottenibili presso <strong>Bio</strong><br />
<strong>Suisse</strong>).<br />
< Nella denominazione specifica può essere fatto riferimento all’agricoltura biologica solo se il prodotto non<br />
contiene più di un ingrediente di origine agricola.<br />
Menzione di conversione<br />
Tutti i prodotti Gemma di conversione devono essere provvisti della seguente menzione (giusta art. 20 OrdB):<br />
Tedesco: Hergestellt im Rahmen der Umstellung auf die biologische Landwirtschaft<br />
Francese: Produit dans le cadre de la reconversion à l’agriculture biologique<br />
Italiano: Prodotto nel quadro della conversione all’agricoltura biologica<br />
Inglese: Produced under the terms of conversion to organic farming<br />
La menzione è obbligatoria nella dicitura testuale.