04.06.2013 Views

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

148<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 1 Requisiti generali 1.1.2013<br />

1.10.2.3 Prodotti Gemma con materie prime importate<br />

Per prodotti composti per meno del 90 % da materie prime coltivate<br />

in Svizzera, la Gemma va usata con la scritta «BIO». I prodotti bio<br />

importati, contrassegnati con la Gemma, devono soddisfare le condizioni<br />

previste nella parte V «Direttive per l’importazione». Il calcolo<br />

percentuale si riferisce agli ingredienti agricoli al momento della trasformazione.<br />

La provenienza delle materie prime dal Liechtenstein (FL)<br />

è considerata equivalente alla provenienza svizzera.<br />

1.10.2.4 Gemma di dichiarazione<br />

Nell’elenco degli ingredienti risp. nell’indicazione delle materie prime di prodotti non alimentari la Gemma<br />

deve figurare senza la scritta «BIO» e «SUISSE». In questo caso la dichiarazione Gemma deve riferirsi in modo<br />

chiaro agli ingredienti/alle materie prime prodotti secondo le presenti direttive e corrispondere al colore e alla<br />

grandezza della scritta.<br />

1.10.2.5 Gemma di conversione agricoltura<br />

I prodotti provenienti da aziende in conversione possono essere commercializzati con la Gemma di conversione.<br />

Inoltre tutti i prodotti provenienti da aziende in conversione devono essere provvisti della menzione «prodotto<br />

nel quadro della conversione all’agricoltura biologica». La menzione è obbligatoria nella dicitura testuale.<br />

Per prodotti composti per almeno il 90 % da materie prime coltivate in Svizzera:<br />

Per prodotti composti per più del 10 % da materie prime estere:<br />

Materie prime provenienti dal Liechtenstein (FL) sono equivalenti a quelle con provenienza dalla Svizzera.<br />

La Gemma di conversione va impiegata senza la designazione «BIO» come illustrato.<br />

Inoltre valgono le seguenti restrizioni:<br />

< La menzione di conversione (frase obbligatoria) e i riferimenti all’agricoltura biologica non devono essere<br />

più vistosi della denominazione specifica per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri.<br />

< Le parole «agricoltura biologica» non devono risaltare maggiormente delle parole «prodotto nel quadro<br />

della conversione».<br />

< I prodotti contrassegnati con la Gemma di conversione non possono essere commercializzati come prodotti<br />

biologici nell’UE.<br />

< La Gemma di conversione non deve essere più appariscente della frase obbligatoria. Di preferenza<br />

la Gemma di conversione e la frase obbligatoria formano un’unità (i modelli sono ottenibili presso <strong>Bio</strong><br />

<strong>Suisse</strong>).<br />

< Nella denominazione specifica può essere fatto riferimento all’agricoltura biologica solo se il prodotto non<br />

contiene più di un ingrediente di origine agricola.<br />

Menzione di conversione<br />

Tutti i prodotti Gemma di conversione devono essere provvisti della seguente menzione (giusta art. 20 OrdB):<br />

Tedesco: Hergestellt im Rahmen der Umstellung auf die biologische Landwirtschaft<br />

Francese: Produit dans le cadre de la reconversion à l’agriculture biologique<br />

Italiano: Prodotto nel quadro della conversione all’agricoltura biologica<br />

Inglese: Produced under the terms of conversion to organic farming<br />

La menzione è obbligatoria nella dicitura testuale.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!