PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
118<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 5 Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali1.1.2013<br />
5.4.2 Foraggiamento<br />
I maiali devono potersi distrarre con foraggio grezzo lungo o paglia.<br />
La percentuale massima di foraggio non biologico giusta art. 4.2 non deve essere superata. La quantità ammessa<br />
di componenti del foraggio non biologiche tuttavia può essere aumentata al massimo al 35 % dell’intero<br />
consume riferito alla sostanza secca con scarti della lavorazione del latte.<br />
I contenuti massimi ammessi di sostanze minerali e di vitamine scelte nel foraggio per maiali sono disciplinati<br />
nell’elenco dei foraggi <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>/ALP/FiBL. Alle scrofe da allevamento e ai maiali da ingrasso va dato giornalmente<br />
foraggio grezzo.<br />
5.4.3 Produzione divisa di maialetti<br />
La divisione della produzione di maialetti (DPM) in linea di massima è possibile nelle aziende bio. All’interno<br />
del processo di produzione (dallo svezzamento fino alla vendita dei maialetti della figliata seguente con ca.<br />
25 kg PV) possono tuttavia partecipare al massimo 2 stadi (es. 1 azienda con scrofe partorienti e 2 aziende<br />
con scrofe in asciutta).<br />
5.5 Pollame<br />
I principi generali della produzione animale (cap. 4) valgono per analogia anche per quanto riguarda<br />
l’allevamento di pollame.<br />
5.5.1 Cova<br />
La cova è considerata produzione agricola.<br />
5.5.1.1 Provenienza<br />
I pulcini che diventano animali riproduttori possono essere di provenienza non biologica. Per gli animali riproduttori<br />
valgono gli stessi requisiti come per le galline ovaiole.<br />
5.5.1.2 Uova da cova<br />
Le uova da cova per principio devono provenire da animali riproduttori Gemma. Deve tuttavia essere garantita<br />
la molteplicità delle linee. Per le razze ibride da uova e da ingrasso, in caso di scarsità temporanea di uova da<br />
cova, possono essere impiegate con un permesso speciale uova da cova di animali riproduttori non biologici<br />
allevati in Svizzera. Per tutte le altre specie di pollame possono essere impiegate uova da cova non biologiche.<br />
5.5.1.3 Pulcini Gemma<br />
In linea di massima i pulcini Gemma devono provenire da un centro d’incubazione certificato Gemma. Se nei<br />
centri d’incubazione Gemma non sono disponibili pulcini di qualità equivalente, nel quadro di un permesso<br />
speciale rilasciato dalla CMP è possibile la stabulazione di pulcini non biologici di ibridi da uova e da ingrasso<br />
provenienti da un centro d’incubazione non biologico. Per tutte le altre razze e specie di pollame vale: se<br />
gli animali provenienti da aziende bio non sono disponibili in numero sufficiente, è lecito acquistare pollame<br />
proveniente da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo, se i pulcini sono stabulati al più tardi<br />
tre giorni dopo la nascita.<br />
5.5.1.4 Controllo della provenienza e flusso di merce<br />
Il centro d’incubazione rilascia un passaporto per ogni branco di pulcini. In collaborazione con le organizzazioni<br />
di allevatori, la CE Uova e la CE Carne definiscono i dati rilevanti sul passaporto per gli animali. Il passaporto<br />
garantisce la rintracciabilità e contiene informazioni sullo stato di salute e sullo sviluppo degli animali<br />
(iniziando da pulcini di animali riproduttori: provenienza, avvenimenti particolari, stato di salute, vaccinazioni,<br />
ecc.). Il passaporto per gli animali accompagna gli animali fino al pollaio delle galline ovaiole o al pollaio<br />
per la fine dell’ingrassamento dei polli. Con un passaporto per animali valido non è necessario un certificato.<br />
5.5.1.5 Centro d’incubazione<br />
Nei locali di lavoro e d’incubazione vi deve essere sufficiente luce diurna. Possono essere installate unicamente<br />
lampade che non producono un «effetto stroboscopio» come lampadine ad incandescenza o lampade ad alta<br />
frequenza. I disinfettanti impiegati devono essere elencati nell’elenco dei fattori di produzione. Una volta alla<br />
settimana risp. almeno dopo ogni schiusa occorre prelevare campioni di meconio, di uova con pulcini morti<br />
non sgusciati o di polvere del centro d’incubazione per accertare la presenza di germi infettivi rilevanti. Nel<br />
caso di incubazione per conto terzi nel raggio di 250 m non deve aver luogo commercio di pollame né può<br />
essere tenuto pollame. Per contenere i costi per i pulcini Gemma, un centro d’incubazione deve ammettere<br />
anche l’incubazione per conto terzi a condizione che per gli animali riproduttori e le uova da cova estranei<br />
siano osservate le norme di igiene.