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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 4 Norme di produzione generali per la detenzione di animali 1.1.2013<br />

4.2.3 Definizione foraggio grezzo <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong><br />

< paglia e strame usati come foraggio;<br />

< foraggio proveniente da prati permanenti e artificiali, insilato o essiccato (provenienza Svizzera e paesi<br />

limitrofi);<br />

< colture foraggiere con raccolta della pianta intera: fresche, insilate o essiccate (le piante intere di mais<br />

sono considerate foraggio grezzo; tuttavia p. es. il tritello di pannocchie rientra già nella categoria dei<br />

foraggi concentrati).<br />

< fettucce di barbabietole da zucchero;<br />

< bietole foraggiere non trasformate;<br />

< patate non trasformate;<br />

< scarti della trasformazione della frutta e della verdura (mele, uva, carote, barbabietole, ecc.);<br />

< trebbie di birra (trebbie di malto): deve essere a disposizione un formulario InfoXgen firmato (può essere<br />

scaricato da www.infoxgen.com).<br />

< gluma di spelta, orzo, avena, riso<br />

< bucce di soia, di cacao e di miglio<br />

L‘elenco è esaustivo.<br />

Computabilità del foraggio grezzo nei mangimi composti: nei mangimi composti che contengono almeno il<br />

50 % di foraggio grezzo (SS) la parte effettiva di foraggio grezzo nella miscela può essere computata come<br />

foraggio grezzo.<br />

4.2.4 Pascolo su superfici non biologiche<br />

Gli animali in mandrie transumanti e gli animali estivati possono temporaneamente pascolare su superfici<br />

coltivate in regime non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 5 %<br />

della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca (il 90 % di foraggio Gemma nella razione<br />

complessiva va osservato in ogni caso).<br />

Mangimi Gemma provenienti dall’estero: il foraggio grezzo Gemma e le singole componenti acquistate<br />

all’estero vanno certificate da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, in caso contrario sono computati come foraggio non conforme ai<br />

requisiti Gemma.<br />

4.2.5 Alimentazione lattea dei mammiferi<br />

Il periodo minimo durante il quale i mammiferi vanno nutriti con latte non alterato è di tre mesi per i bovini<br />

(comprese le specie bufali e bisonti) e gli equini, di 35 giorni per gli ovini e i caprini e di 40 giorni per i suini.<br />

Il latte in polvere Gemma è ammesso come complemento. L’impiego di latte artificiale in polvere è vietato.<br />

4.2.6 Impiego di latte in polvere<br />

4.2.6.1 Latte in polvere di qualità Gemma<br />

Il latte in polvere può essere impiegato come complemento alimentare. Il latte in polvere deve essere prodotto<br />

con latte Gemma e deve adempiere ai requisiti relativi ai metodi di produzione delle direttive Gemma.<br />

4.2.6.2 Alimentazione con latte in polvere come complemento<br />

I giovani mammiferi vanno nutriti con latte non alterato durante un periodo minimo stabilito (art. 4.2.5). Durante<br />

questo periodo il latte in polvere può essere impiegato solo come complemento. Per i ruminanti è obbligatoria<br />

la somministrazione di foraggio grezzo. I vitelli da ingrasso vanno abbeverati con almeno 1000 litri di latte<br />

intero (latte di mucca inalterato).<br />

4.2.6.3 Latte in polvere<br />

L’arricchimento di grasso e la sostituzione di grasso con grassi di origine non lattiera non sono ammessi. Fanno<br />

eccezione i grassi vegetali (salvo olio di palma) fino a un massimo dell’1,5% della sostanza secca per legare<br />

la polvere.<br />

L’Ordinanza bio non prevede deroghe alla somministrazione di latte in polvere non biologico. In caso di morte<br />

della madre, di grave malattia della madre, di parti trigemini e di animali rifiutati dalla madre, se non è disponibile<br />

sufficiente latte bio va tuttavia anteposto il benessere degli animali. L’ente di certificazione in questi casi<br />

tollera l’impiego di latte in polvere non biologico (verbale UFAG – <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, gruppo di lavoro allevamento<br />

di animali bio, 16.4.2002, 4). Non esiste però nessun latte in polvere conforme all’elenco dei foraggi di <strong>Bio</strong><br />

<strong>Suisse</strong>/ALP/FiBL. Il latte in polvere convenzionale contiene grassi animali e in parte anche grassi idrogenati. In<br />

questi casi speciali può essere impiegato latte in polvere. (CMP 8/2003). Vedi anche cap. 4.5 «Salute degli<br />

animali». Nei casi menzionati sopra, in alternativa al latte in polvere non biologico può essere impiegato anche<br />

latte fresco non biologico.

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