PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
70<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 2 Norme generali per la produzione vegetale 1.1.2013<br />
2.4 Approvvigionamento con sostanze nutritive<br />
La concimazione deve favorire la vita del suolo. La concimazione azotata va effettuata unicamente con concimi<br />
organici. Una concimazione complementare minerale va effettuata in base al fabbisogno del luogo, all’analisi<br />
del suolo, a osservazioni fatte nell’azienda e al bilancio nutrizionale dell’intera azienda e va limitata a un<br />
minimo.<br />
L’intensità della concimazione, in particolare la concimazione azotata, non deve pregiudicare la qualità dei<br />
prodotti (contenuto di sostanze a elevato valore nutritivo, qualità organolettiche, inalterabilità, salubrità).<br />
Inoltre, l’intensità della concimazione deve essere adeguata alle condizioni locali e climatiche.<br />
In relazione all’approvvigionamento con sostanze nutritive vanno considerati essenzialmente due aspetti: la<br />
limitazione dell’intensità di gestione (il limite massimo secondo le unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF 2 )<br />
e azoto disponibile giusta art. 2.4.2.1) e l’equilibrio tra fabbisogno e offerta di sostanze nutritive (bilancio<br />
nutritivo giusta art. 2.4.2.3).<br />
2.4.1 Definizioni<br />
Concimi aziendali Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (OCon, RS 916.171) art. 5 cpv. 2 a:<br />
< liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame,<br />
liquame fermentato proveniente da impianti a biogas, succo d’insilato e deiezioni<br />
comparabili, trattati o no, provenienti dall’allevamento di animali o dalla produzione<br />
vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole;<br />
< materiale di origine non agricola: massimo 20 per cento (SS)<br />
Concimi ottenuti<br />
dal riciclaggio<br />
Concimi<br />
commerciali<br />
OCon art. 5 cpv. 2.b.1: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale<br />
oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:<br />
a) composta materiale di origine vegetale, animale o<br />
microbica ottenuto mediante uno specifico<br />
procedimento di decomposizione aerobica<br />
b) digestato solido e liquido materiale di origine vegetale, animale o<br />
microbica ottenuto mediante uno specifico<br />
procedimento di fermentazione anaerobica<br />
con una parte di cosubstrato non agricolo<br />
superiore al 20 %.<br />
digestato liquido (tenore di materia<br />
secca inferiore al 12 %) è definito anche<br />
concime liquido ottenuto da riciclaggio o<br />
acqua di processo<br />
c) materiale vegetale non decomposto p. es. sottoprodotti di aziende di trasformazione<br />
delle verdure, distillerie e<br />
stabilimenti di ammostatura o farina di<br />
estrazione<br />
d) substrato per funghi usato<br />
organici o minerali includono tutti i concimi che figurano<br />
nell’elenco dei fattori di produzione (FiBL)<br />
2.4.2 Approvvigionamento con sostanze nutritive adatte alle condizioni locali<br />
In relazione all’approvvigionamento con sostanze nutritive adatte alle condizioni locali vanno considerati<br />
sostanzialmente due aspetti: la limitazione dell’intensità di gestione (il limite massimo secondo le unità di bestiame<br />
grosso fertilizzante (UBGF 2 ) e l’azoto disponibile giusta art. 2.4.2.1) e l’equilbrio tra il fabbisogno e l’offerta<br />
di sostanze nutritive (bilancio nutritivo giusta art. 2.4.2.3).<br />
2 giusta la legge sulla protezione delle acque un uBgf corrisponde a 105 kg n e a 35 kg p2 o 5