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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 2 Norme generali per la produzione vegetale 1.1.2013<br />

2.4 Approvvigionamento con sostanze nutritive<br />

La concimazione deve favorire la vita del suolo. La concimazione azotata va effettuata unicamente con concimi<br />

organici. Una concimazione complementare minerale va effettuata in base al fabbisogno del luogo, all’analisi<br />

del suolo, a osservazioni fatte nell’azienda e al bilancio nutrizionale dell’intera azienda e va limitata a un<br />

minimo.<br />

L’intensità della concimazione, in particolare la concimazione azotata, non deve pregiudicare la qualità dei<br />

prodotti (contenuto di sostanze a elevato valore nutritivo, qualità organolettiche, inalterabilità, salubrità).<br />

Inoltre, l’intensità della concimazione deve essere adeguata alle condizioni locali e climatiche.<br />

In relazione all’approvvigionamento con sostanze nutritive vanno considerati essenzialmente due aspetti: la<br />

limitazione dell’intensità di gestione (il limite massimo secondo le unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF 2 )<br />

e azoto disponibile giusta art. 2.4.2.1) e l’equilibrio tra fabbisogno e offerta di sostanze nutritive (bilancio<br />

nutritivo giusta art. 2.4.2.3).<br />

2.4.1 Definizioni<br />

Concimi aziendali Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (OCon, RS 916.171) art. 5 cpv. 2 a:<br />

< liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame,<br />

liquame fermentato proveniente da impianti a biogas, succo d’insilato e deiezioni<br />

comparabili, trattati o no, provenienti dall’allevamento di animali o dalla produzione<br />

vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole;<br />

< materiale di origine non agricola: massimo 20 per cento (SS)<br />

Concimi ottenuti<br />

dal riciclaggio<br />

Concimi<br />

commerciali<br />

OCon art. 5 cpv. 2.b.1: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale<br />

oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:<br />

a) composta materiale di origine vegetale, animale o<br />

microbica ottenuto mediante uno specifico<br />

procedimento di decomposizione aerobica<br />

b) digestato solido e liquido materiale di origine vegetale, animale o<br />

microbica ottenuto mediante uno specifico<br />

procedimento di fermentazione anaerobica<br />

con una parte di cosubstrato non agricolo<br />

superiore al 20 %.<br />

digestato liquido (tenore di materia<br />

secca inferiore al 12 %) è definito anche<br />

concime liquido ottenuto da riciclaggio o<br />

acqua di processo<br />

c) materiale vegetale non decomposto p. es. sottoprodotti di aziende di trasformazione<br />

delle verdure, distillerie e<br />

stabilimenti di ammostatura o farina di<br />

estrazione<br />

d) substrato per funghi usato<br />

organici o minerali includono tutti i concimi che figurano<br />

nell’elenco dei fattori di produzione (FiBL)<br />

2.4.2 Approvvigionamento con sostanze nutritive adatte alle condizioni locali<br />

In relazione all’approvvigionamento con sostanze nutritive adatte alle condizioni locali vanno considerati<br />

sostanzialmente due aspetti: la limitazione dell’intensità di gestione (il limite massimo secondo le unità di bestiame<br />

grosso fertilizzante (UBGF 2 ) e l’azoto disponibile giusta art. 2.4.2.1) e l’equilbrio tra il fabbisogno e l’offerta<br />

di sostanze nutritive (bilancio nutritivo giusta art. 2.4.2.3).<br />

2 giusta la legge sulla protezione delle acque un uBgf corrisponde a 105 kg n e a 35 kg p2 o 5

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