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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 4 Norme di produzione generali per la detenzione di animali 1.1.2013<br />

4 Norme di produzione generali per la detenzione di<br />

animali<br />

4.1 Detenzione di animali<br />

Occorre tener conto delle esigenze proprie di ognuna delle specie animali da allevamento, considerando gli<br />

aspetti etici ed ecologici. L’obiettivo che si vuole raggiungere è un’alta prestazione vitalizia degli animali e non<br />

rendimenti massimi. Il trasferimento degli embrioni non è ammesso.<br />

Occorre tener conto delle esigenze specifiche di tutto il bestiame produttivo mediante stabulazione adeguata<br />

e anche possibilità di attività e di movimento. L’Ordinanza federale sulla protezione degli animali va osservata<br />

integralmente. Gli animali della specie bovina, inclusi i bufali e i bisonti, gli animali della specie equina,<br />

le pecore, le capre, gli animali della specie suina nonché il pollame vanno tenuti secondo le disposizioni<br />

sull’uscita regolare all’aperto giusta l’articolo 61 OPD e le rispettive norme di attuazione. Per la tenuta di conigli<br />

valgono le disposizioni relative ai sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali contenute<br />

nell’articolo 60 dell’OPD e le rispettive norme di attuazione.<br />

Il patrimonio zootecnico deve essere adattato alla superficie agricola utile, all’ubicazione e alle condizioni<br />

climatiche. Nel piano non deve superare 2,5 UBGF per ha di superficie agricola utile mentre più in alto e in<br />

caso di condizioni sfavorevoli connesse all’ubicazione, il numero di capi va ridotto.<br />

4.1.1 Stalle<br />

Le superfici di riposo per tutto il bestiame devono corrispondere ai requisiti del programma URA. Le stalle<br />

devono ricevere luce diurna.<br />

I grigliati e i pavimenti perforati sono vietati. Se in occasione del controllo emerge che anche solo una categoria<br />

di animali è tenuta su pavimenti perforati, l’azienda interessata non viene riconosciuta. Ciò vale anche<br />

se il contadino rimedia alla situazione subito dopo il controllo. Deroghe per il mantenimento di pavimenti<br />

perforati sono concesse unicamente in casi eccezionali e per periodi molto brevi (max. 3 mesi), per esempio<br />

se un’azienda rinuncia all’ingrasso di torelli ma intende finire l’ingrasso degli animali stabulati prima della data<br />

di conversione (CRP 14.1.1997). Una proroga è esplicitamente esclusa. La domanda va inoltrata entro il 1°<br />

gennaio del primo anno di conversione.<br />

I materiali e le vernici usati per la costruzione delle stalle devono essere innocui. Vanno impiegati detersivi e<br />

disinfettanti possibilmente innocui e facilmente biodegradabili. <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> tiene un elenco dei prodotti raccomandati.<br />

ad art. 4.1.1: elenco dei fattori di produzione del FiBL, parti «Prodotti contro le mosche», «Detergenti,<br />

disinfettanti e prodotti per l’igiene delle stalle» e «Detergenti e disinfettanti per aziende lattiere»<br />

4.1.2 Stabulazione fissa<br />

La stabulazione fissa è vietata. D’intesa con l’ente di certificazione, la stabulazione fissa tuttavia è permessa<br />

per:<br />

< singoli animali per motivi di sicurezza risp. di protezione degli animali per un periodo limitato;<br />

< animali della specie bovina, se sono rispettate le prescrizioni sull’uscita regolare all’aperto giusta l’articolo<br />

61 dell‘OPD;<br />

< capre fino al 31 dicembre 2013 in edifici esistenti prima del 1° gennaio 2001 a condizione che gli animali<br />

siano tenuti su superfici con abbondante lettiera e che siano custoditi individualmente.<br />

< su istanza, la CMP può accordare una deroga per la stabulazione fissa di cavalli da lavoro fino al<br />

31.12.2010 .<br />

Uscita all’aperto e pascolo<br />

Le disposizioni dell’Ordinanza concernente i programmi etologici della Confederazione vanno scrupolosamente<br />

rispettate. Le domande di deroga vanno rivolte agli uffici designati dal Cantone competente (sezione<br />

dell’agricoltura, servizio PER, ecc.). Il contadino deve poter presentare il permesso scritto al controllore.<br />

Se il Cantone rilascia un’autorizzazione eccezionale a un contadino nel quadro dell’Ordinanza concernente i<br />

programmi etologici, questa autorizzazione vale automaticamente per la comemrcializzazione con il marchio<br />

Gemma. (CMP 4/2002)<br />

Ingrasso di polli: se in caso di freddo estremo persistente e di terreno gelato non è possibile spostare il pollaio<br />

mobile e la recinzione elettrica, è possibile sfruttare lo stesso pascolo per un secondo periodo di ingrasso.<br />

(CMP 7/2005)

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