PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 5 Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali<br />
119<br />
5.5.1.6 Strategia di vaccinazione e di igiene<br />
Le prescrizioni delle organizzazioni di allevatori possono essere adeguate in accordo con la CE Uova e i centri<br />
d’incubazione.<br />
I programmi di vaccinazione e di esame dei branchi di animali riproduttori e dell’allevamento di pollastrelle<br />
sono elaborati dalle organizzazioni di allevatori bio. Alla CE Uova spetta il diritto di consultazione.<br />
Nuove scoperte della medicina complementare sono inseriti nel programma. Per l’incubazione per conto terzi<br />
l’allevatore di animali riproduttori ogni tre settimane deve analizzare campioni di feci e di uova per individuare<br />
la presenza di germi rilevanti di infezione come Salmonella enteritidis e E. coli.<br />
5.5.1.7 Tasse d’incentivazione sui pulcini<br />
Prima dell’acquisto di pulcini non biologici di galline ibride da uova o da ingrasso occorre richiedere alla CMP<br />
un permesso speciale. Se il prezzo per pulcino è inferiore al prezzo per pulcini Gemma, su questi pulcini viene<br />
riscossa una tassa d’incentivazione. Tutti gli altri pulcini sono esonerati dall’obbligo della tassa. L’ammontare<br />
della tassa d’incentivazione è fissato in modo che il prezzo d’acquisto per pulcini Gemma e non Gemma sia<br />
uguale.<br />
Impiego dei mezzi (Ricavo dalla tassa d’incentivazione sull’ acquisto di pulcini): Le entrate risultanti dalla tassa<br />
d’incentivazione (dedotte le spese) tornano a profitto del ramo interessato, sia attraverso misure di apertura del<br />
mercato e di marketing sia attraverso incarichi di ricerca relativa al settore.<br />
Per i produttori vale la seguente procedura amministrativa: l’azienda Gemma richiede alla CMP un’autorizzazione<br />
speciale per l’acquisto di pulcini non biologici indicando: numero di pulcini, razza, risp. linea e motivazione.<br />
La CMP, in caso di domande giustificate, rilascia il permesso speciale e riscuote la tassa d’incentivazione. In<br />
occasione del controllo vanno presentati il permesso speciale della CMP e la ricevuta comprovante l’avvenuto<br />
pagamento della tassa d’incentivazione.<br />
5.5.2 Allevamento di pollastrelle<br />
5.5.2.1 Principi generali<br />
Nell’allevamento le pollastrelle (PO) devono imparare il comportamento naturale che potranno praticare nel<br />
pollaio per ovaiole. Nell’allevamento devono venir sviluppate e consolidate la resistenza e una naturale immunizzazione.<br />
In linea di massima valgono le stesse esigenze che per le GO. Il capitolo Allevamento di pollastrelle<br />
contiene solo le disposizioni derogatorie relative all’allevamento delle galline ovaiole. Le dimensioni figurano<br />
nella tabella all’art. 5.5.3.13.<br />
5.5.2.2 Pollai e effettivo del branco<br />
I pollai con oltre 900 posti per pollastrelle vanno collaudati da un ispettore specializzato soprattutto per quanto<br />
riguarda il sistema di stabulazione, la densità d’occupazione e lo sfogo.<br />
Sono considerate unità di pollaio uno o più edifici in cui sono tenute complessivamente al massimo 4000<br />
pollastrelle.<br />
L’effettivo del branco non deve superare le 1‘000 PO per unità. Fino al 21° giorno di vita possono essere<br />
allevate al massimo 2‘000 PO per branco. Per pollaio sono ammessi al massimo quattro branchi. Per il preallevamento<br />
di pulcini destinati alla produzione di galline ovaiole per il proprio pollaio per pollastrelle, durante le<br />
prime 6 settimane di vita possono essere stabulati nello stesso edificio fino a 8000 (invece di 4000) animali.<br />
Il numero massimo di animali (4‘000) può essere superato del 4 % per la stabulazione di animali da allevamento.<br />
Tutti i requisiti (posto, lunghezza del trogolo, lunghezza dei posatoi, ecc) vanno rispettati per tutti gli animali<br />
stabulati (quindi per 4‘160 pollastrelle).<br />
5.5.2.3 Densità di occupazione<br />
Nel pollaio la densità di occupazione non deve superare 8 PO per m 2 di superficie praticabile. Nei pollai<br />
con ACE integrata l’occupazione di notte non deve superare 13 PO per m 2 di superficie praticabile. Per m 2 di<br />
superficie del pollaio sono ammesse al massimo 24 PO (a partire dal 43° giorno di vita).<br />
5.5.2.4 Evacuazione del letame<br />
Il pollaio delle pollastrelle va pulito al più tardi 6 settimane dopo la stabulazione.<br />
5.5.2.5 Area con clima esterno<br />
Se l’ACE si trova a un livello più basso del pollaio la differenza massima di livello è di 1,2 m. Alle pollastrelle<br />
va concesso l’accesso all’ACE corrispondente al programma di allevamento.