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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte V Direttive per l’importazione – 1 Prescrizioni generali<br />

257<br />

1.6.3 Sfruttamento di risorse idriche non rinnovabili<br />

Lo sfruttamento di risorse idriche non rinnovabili per la produzione agricola e/o per la trasformazione è vietato.<br />

Deroghe sono possibili solo se è a disposizione un piano di utilizzazione nel quale sono valutate le conseguenze<br />

ecologiche, sociali ed economiche dello sfruttamento.<br />

1.6.4 Sfruttamento di corsi d‘acqua<br />

Il prelievo d’acqua non deve modificare il tracciato del corso d’acqua in modo che ne risultino effetti negativi<br />

sulla flora e sulla fauna.<br />

1.6.5 Disposizioni per l’irrigazione<br />

L’irrigazione non deve influire negativamente sulla fertilità naturale del suolo (p. es. attraverso salinizzazione,<br />

erosione). Se necessario occorre documentare la sostenibilità del sistema di gestione (p. es. mediante una<br />

procedura di sorveglianza).<br />

La legalità del prelievo di acque sotterranee e superficiali va provata all’ente di certificazione. Il prelievo<br />

d’acqua va documentato per ogni fonte di approvvigionamento idrico. Il livello delle acque sotterranee di ogni<br />

fonte di approvvigionamento idrico va misurato.<br />

L’acqua d’irrigazione non deve contenere sostanze indesiderate che potrebbero pregiudicare la qualità del<br />

raccolto. Questo vale in particolare per l’acqua d’irrigazione che ha attraversato campi gestiti in regime<br />

convenzionale prima di essere impiegata nell’azienda biologica (p. es. nella coltivazione di riso) o che potrebbe<br />

essere contaminata da batteri o parassiti patogeni (p. es. colture orticole). In caso di dubbio vanno allegate<br />

al rapporto di controllo analisi dell’acqua e/o del prodotto.<br />

1.7 Appropriazione di terreni (Land Grabbing)<br />

Base: Parte I, linee guida <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong><br />

La sovranità alimentare della popolazione locale deve essere garantita. Vanno tutelati i diritti di usufrutto dei<br />

popoli indigeni o dei gestori locali che non sono in possesso di documenti «ufficiali» del registro fondiario.<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> non permette l’appropriazione di terreni. Per appropriazione di terreni <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> intende l’acquisto,<br />

l’annessione o l’espropriazione indebita o contro la volontà dei precedenti gestori di superfici. Si tratta dei<br />

seguenti casi (elenco non esaustivo):<br />

< ridistribuzione o vendita coatta di superfici<br />

< acquisto illecito di superfici<br />

< superfici il cui acquisto non si è svolto in modo trasparente<br />

< superfici il cui acquisto non ha rispettato i diritti di usufrutto esistenti<br />

< superfici il cui acquisto non è avvenuto con «precedente consenso libero e informato» dei precedenti usufruttuari.<br />

Vanno protette da appropriazione in particolare le superfici che rivestono un’importanza fondamentale per la<br />

sicurezza alimentare, per la tradizione culturale o per l’identità della popolazione locale.<br />

In caso di sospetto di appropriazione indebita di superfici o di acquisizione illecita del diritto di usufrutto, il<br />

gestore deve fornire la prova che non si tratta del cosiddetto Land Grabbing. In caso di sospetto è possibile<br />

rivolgersi a <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> o a organizzazioni da essa incaricate per effettuare accertamenti.<br />

Prodotti di superfici il cui possesso o diritto di usufrutto è stato acquisito mediante Land Grabbing non sono<br />

riconosciuti da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />

1.8 Politica dei residui<br />

Base: parte II, cap. 2.5, art. 2.6.3 e 1.3.2. Vedi anche il capitolo 1.6 «Requisiti relativi alla gestione dell‘acqua»,<br />

l’articolo 2.2.5 «Controllo della dispersione», l’articolo 2.2.6 «Coltivazione di superfici precedentemente coltivate<br />

a OGM» e il capitolo 3.1 «Separazione del flusso delle merci e rintracciabilità di prodotti riconosciuti da<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>» delle presenti prescrizioni.

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