PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte V Direttive per l’importazione – 1 Prescrizioni generali<br />
257<br />
1.6.3 Sfruttamento di risorse idriche non rinnovabili<br />
Lo sfruttamento di risorse idriche non rinnovabili per la produzione agricola e/o per la trasformazione è vietato.<br />
Deroghe sono possibili solo se è a disposizione un piano di utilizzazione nel quale sono valutate le conseguenze<br />
ecologiche, sociali ed economiche dello sfruttamento.<br />
1.6.4 Sfruttamento di corsi d‘acqua<br />
Il prelievo d’acqua non deve modificare il tracciato del corso d’acqua in modo che ne risultino effetti negativi<br />
sulla flora e sulla fauna.<br />
1.6.5 Disposizioni per l’irrigazione<br />
L’irrigazione non deve influire negativamente sulla fertilità naturale del suolo (p. es. attraverso salinizzazione,<br />
erosione). Se necessario occorre documentare la sostenibilità del sistema di gestione (p. es. mediante una<br />
procedura di sorveglianza).<br />
La legalità del prelievo di acque sotterranee e superficiali va provata all’ente di certificazione. Il prelievo<br />
d’acqua va documentato per ogni fonte di approvvigionamento idrico. Il livello delle acque sotterranee di ogni<br />
fonte di approvvigionamento idrico va misurato.<br />
L’acqua d’irrigazione non deve contenere sostanze indesiderate che potrebbero pregiudicare la qualità del<br />
raccolto. Questo vale in particolare per l’acqua d’irrigazione che ha attraversato campi gestiti in regime<br />
convenzionale prima di essere impiegata nell’azienda biologica (p. es. nella coltivazione di riso) o che potrebbe<br />
essere contaminata da batteri o parassiti patogeni (p. es. colture orticole). In caso di dubbio vanno allegate<br />
al rapporto di controllo analisi dell’acqua e/o del prodotto.<br />
1.7 Appropriazione di terreni (Land Grabbing)<br />
Base: Parte I, linee guida <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong><br />
La sovranità alimentare della popolazione locale deve essere garantita. Vanno tutelati i diritti di usufrutto dei<br />
popoli indigeni o dei gestori locali che non sono in possesso di documenti «ufficiali» del registro fondiario.<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> non permette l’appropriazione di terreni. Per appropriazione di terreni <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> intende l’acquisto,<br />
l’annessione o l’espropriazione indebita o contro la volontà dei precedenti gestori di superfici. Si tratta dei<br />
seguenti casi (elenco non esaustivo):<br />
< ridistribuzione o vendita coatta di superfici<br />
< acquisto illecito di superfici<br />
< superfici il cui acquisto non si è svolto in modo trasparente<br />
< superfici il cui acquisto non ha rispettato i diritti di usufrutto esistenti<br />
< superfici il cui acquisto non è avvenuto con «precedente consenso libero e informato» dei precedenti usufruttuari.<br />
Vanno protette da appropriazione in particolare le superfici che rivestono un’importanza fondamentale per la<br />
sicurezza alimentare, per la tradizione culturale o per l’identità della popolazione locale.<br />
In caso di sospetto di appropriazione indebita di superfici o di acquisizione illecita del diritto di usufrutto, il<br />
gestore deve fornire la prova che non si tratta del cosiddetto Land Grabbing. In caso di sospetto è possibile<br />
rivolgersi a <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> o a organizzazioni da essa incaricate per effettuare accertamenti.<br />
Prodotti di superfici il cui possesso o diritto di usufrutto è stato acquisito mediante Land Grabbing non sono<br />
riconosciuti da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />
1.8 Politica dei residui<br />
Base: parte II, cap. 2.5, art. 2.6.3 e 1.3.2. Vedi anche il capitolo 1.6 «Requisiti relativi alla gestione dell‘acqua»,<br />
l’articolo 2.2.5 «Controllo della dispersione», l’articolo 2.2.6 «Coltivazione di superfici precedentemente coltivate<br />
a OGM» e il capitolo 3.1 «Separazione del flusso delle merci e rintracciabilità di prodotti riconosciuti da<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>» delle presenti prescrizioni.