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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 5 Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali1.1.2013<br />

5.2.4 Interventi zootecnici<br />

5.2.4.1 Accorciamento delle code<br />

L’accorciamento della coda eccezionalmente ammesso secondo l’art. 4.5.4 va iscritto nel registro dei trattamenti<br />

per il controllo.<br />

Accorciamento della coda degli agnelli: è permesso l’accorciamento della coda degli agnelli per i quali è<br />

previsto l’allevamento o l’alpeggio. (CMP 8/2005)<br />

5.2.4.2 Castrazione<br />

La castrazione è ammessa. Vanno osservate le disposizioni dell’Ordinanza sulla protezione degli animali<br />

(OPAn).<br />

5.2.5 Transumanza delle pecore<br />

Gli animali provenienti dalla transumanza non possono essere commercializzati con il marchio Gemma. Le<br />

aziende che durante i mesi invernali praticano sia la transumanza sia la stabulazione possono commercializzare<br />

con il marchio Gemma gli animali allevati nell’azienda, a condizione che gli animali in transumanza non<br />

vengano ripresi nell’azienda.<br />

5.3 Capre<br />

Transumanza delle pecore su pascoli non biologici e commercializzazione Gemma: le pecore possono pascolare<br />

anche d’inverno sulle superfici che hanno diritto ai contributi d’estivazione. Se le pecore delle greggi in<br />

transumanza assumono oltre il 5 % del fabbisogno di foraggio annuo su SAU non biologiche, le pecore rimaste<br />

nell’azienda bio possono essere commercializzate con la Gemma solo se le pecore in transumanza non sono<br />

presenti in nessun momento nell’azienda di provenienza (rischio di confusione!). Gli agnelli che rientrano dal<br />

gregge in transumanza vanno trattati come giovani animali non biologici. La vendita di animali va registrata<br />

per il controllo. (CRP 24.7.1996, p. 2.7)<br />

I principi generali della produzione animale (cap. 4) valgono per analogia anche per quanto riguarda<br />

l’allevamento di capre.<br />

5.3.1 Allevamento<br />

Durante il periodo vegetativo le capre vanno portate al pascolo quotidianamente. Le disposizioni federali URA<br />

valgono indipendentemente dall’età delle capre. Durante il parto le madri devono potersi muovere liberamente<br />

almeno un giorno. La tenuta singola nei box da parto è ammessa unicamente dopo il parto per al massimo 7<br />

giorni e in caso di malattia. I becchi possono essere custoditi singolarmente. La sincronizzazione ormonale dei<br />

calori è vietata.<br />

5.3.1.1 Stabulazione e dimensioni dei caprili<br />

Stabulazione fissa<br />

Larghezza della posta in cm<br />

Lunghezza della posta in cm<br />

Box individuali in m 2<br />

Stabulazione libera<br />

Larghezza mangiatoia in cm *<br />

Sup. totale/animale in m 2<br />

Superficie posta/animale in m 2<br />

Capretti Giovani capre Capre e becchi<br />

solo stabulazione<br />

libera in<br />

gruppi<br />

20<br />

0,5<br />

0,4<br />

12–22 kg 23–40 kg 40–70 kg più di 70 kg<br />

solo stabulazione<br />

libera in<br />

gruppi<br />

55<br />

120<br />

3,0<br />

55<br />

120<br />

3,0<br />

* In caso di impiego di separazioni è sufficiente una larghezza della mangiatoia di 35cm<br />

35<br />

1,5<br />

0,8<br />

Nella stalla a stabulazione libera può essere compresa nella superficie totale l’intera superficie di attività<br />

(settore di riposo, di foraggiamento e area di uscita compresa una corte permanentemente accessibile). Per gli<br />

animali partorienti o malati dev’essere disponibile un reparto speciale. Per gruppi di capre di più di 10 unità<br />

devono essere a disposizione zone di ritiro come per esempio delle nicchie di riposo, un’area di uscita permanentemente<br />

accessibile o delle zone separate.<br />

40<br />

2<br />

1,2<br />

40<br />

2<br />

1,2<br />

60<br />

120<br />

3,5<br />

55<br />

3,5<br />

1,5

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