PDF 5684 KB - Bio Suisse
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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 1 Conversione all’agricoltura biologica e globalità aziendale 1.1.2013<br />
Fanno parte del piano di conversione i seguenti documenti dettagliati dell’intera azienda che vanno aggiornati<br />
ogni anno:<br />
< Rapporto di consulenza del consulente bio o documenti equivalenti<br />
La documentazione deve comprendere i seguenti punti:<br />
– attuale gestione (colture, avvicendamento, impiego di sostanze ausiliarie, programma PI, ecc.);<br />
– piano dei termini previsti (quali superfici, colture saranno convertite e in quale anno);<br />
– riconoscimento aziendale secondo l’Ordinanza federale sulla terminologia agricola e il cap. 1.1<br />
«Globalità aziendale»;<br />
– descrizione degli impianti produttivi e dei magazzini;<br />
– inventario delle macchine e delle irroratrici, deposito delle sostanze ausiliarie (per le particelle biologiche<br />
devono essere a disposizione irroratrici separate e un deposito separato per le sostanze ausiliarie);<br />
– piani delle particelle con le seguenti indicazioni: coltura, varietà, modo di coltivazione, superficie,<br />
esposizione e direzione principale del vento;<br />
– tecnica di produzione e impiego di sostanze ausiliarie;<br />
– commercializzazione e dichiarazione previste.<br />
Ad eccezione della viticoltura è possibile commercializzare con la Gemma di conversione unicamente prodotti<br />
chiaramente e facilmente distinguibili dai prodotti non biologici prodotti contemporaneamente.<br />
Nella viticoltura, con riserva di un controllo completo del flusso di merce (p. es. rilevamento di quantità<br />
nell’ambito dei controlli cantonali della vendemmia) i prodotti di una stessa varietà di vite possono essere certificati<br />
e commercializzati distintamente.<br />
I prodotti coltivati in modo biologico possono essere commercializzati con la Gemma integrale dopo un periodo<br />
di conversione di 2 anni, a condizione che tutti gli altri rami aziendali siano in conversione.<br />
1.3.2.1 Registrazioni e controllo<br />
Vanno registrati tutti i dati in modo preciso e completo sulla gestione della coltura (concimazione, impiego di<br />
prodotti fitosanitari, ecc.), i raccolti e gli acquirenti. Ciò vale sia per le superfici coltivate in modo biologico<br />
che per quelle non ancora convertite. Vengono controllati anche le superfici, i depositi, ecc. non ancora gestiti<br />
in regime biologico. La dichiarazione di tutti i prodotti venduti e i punti di vendita devono essere documentati<br />
durante il controllo. La CMP o l’organo di controllo possono ordinare analisi dei residui.<br />
1.3.2.2 Durata e termini di attesa produzione vegetale<br />
La conversione graduale deve essere conclusa entro al massimo 5 anni. Ciò significa che tutti i rami aziendali<br />
e tutte le superfici coltivate devono essere gestite secondo le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> al più tardi a partire dal quarto<br />
anno e che l’azienda può essere certificata come azienda con la Gemma integrale al più tardi dopo 5 anni.<br />
1.3.3 Allevamento<br />
Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata dell’allevamento di animali da<br />
reddito, la CMP e l’UFAG possono permettere all’azienda di convertire l’allevamento gradualmente entro tre<br />
anni secondo le categorie di animali.<br />
Il piano di conversione è necessario anche per la conversione graduale dell’allevamento di animali. Il rapporto<br />
di consulenza del consulente bio o una documentazione equivalente deve contenere i seguenti dati:<br />
< attuale gestione (indicazione delle superfici, patrimonio zootecnico);<br />
< piano dei termini previsti (quali categorie di animali saranno convertite e quando);<br />
< riconoscimento aziendale secondo l’Ordinanza federale sulla terminologia agricola e il cap. 1.1 «Globalità<br />
aziendale»;<br />
< descrizione delle stalle, delle superfici di sfogo, ecc. (allegare ev. rapporti di controllo URA);<br />
< deposito dei foraggi e delle sostanze ausiliarie (la separazione deve essere garantita);<br />
< tecnica di produzione e impiego di sostanze ausiliarie;<br />
< commercializzazione e dichiarazione previste.<br />
Vanno registrati in modo preciso e senza lacune tutti i dati sulla tecnica di produzione, i foraggi non biologici,<br />
il deposito del foraggio, l’acquisto di animali, la commercializzazione e gli acquirenti.