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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 1 Conversione all’agricoltura biologica e globalità aziendale 1.1.2013<br />

Fanno parte del piano di conversione i seguenti documenti dettagliati dell’intera azienda che vanno aggiornati<br />

ogni anno:<br />

< Rapporto di consulenza del consulente bio o documenti equivalenti<br />

La documentazione deve comprendere i seguenti punti:<br />

– attuale gestione (colture, avvicendamento, impiego di sostanze ausiliarie, programma PI, ecc.);<br />

– piano dei termini previsti (quali superfici, colture saranno convertite e in quale anno);<br />

– riconoscimento aziendale secondo l’Ordinanza federale sulla terminologia agricola e il cap. 1.1<br />

«Globalità aziendale»;<br />

– descrizione degli impianti produttivi e dei magazzini;<br />

– inventario delle macchine e delle irroratrici, deposito delle sostanze ausiliarie (per le particelle biologiche<br />

devono essere a disposizione irroratrici separate e un deposito separato per le sostanze ausiliarie);<br />

– piani delle particelle con le seguenti indicazioni: coltura, varietà, modo di coltivazione, superficie,<br />

esposizione e direzione principale del vento;<br />

– tecnica di produzione e impiego di sostanze ausiliarie;<br />

– commercializzazione e dichiarazione previste.<br />

Ad eccezione della viticoltura è possibile commercializzare con la Gemma di conversione unicamente prodotti<br />

chiaramente e facilmente distinguibili dai prodotti non biologici prodotti contemporaneamente.<br />

Nella viticoltura, con riserva di un controllo completo del flusso di merce (p. es. rilevamento di quantità<br />

nell’ambito dei controlli cantonali della vendemmia) i prodotti di una stessa varietà di vite possono essere certificati<br />

e commercializzati distintamente.<br />

I prodotti coltivati in modo biologico possono essere commercializzati con la Gemma integrale dopo un periodo<br />

di conversione di 2 anni, a condizione che tutti gli altri rami aziendali siano in conversione.<br />

1.3.2.1 Registrazioni e controllo<br />

Vanno registrati tutti i dati in modo preciso e completo sulla gestione della coltura (concimazione, impiego di<br />

prodotti fitosanitari, ecc.), i raccolti e gli acquirenti. Ciò vale sia per le superfici coltivate in modo biologico<br />

che per quelle non ancora convertite. Vengono controllati anche le superfici, i depositi, ecc. non ancora gestiti<br />

in regime biologico. La dichiarazione di tutti i prodotti venduti e i punti di vendita devono essere documentati<br />

durante il controllo. La CMP o l’organo di controllo possono ordinare analisi dei residui.<br />

1.3.2.2 Durata e termini di attesa produzione vegetale<br />

La conversione graduale deve essere conclusa entro al massimo 5 anni. Ciò significa che tutti i rami aziendali<br />

e tutte le superfici coltivate devono essere gestite secondo le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> al più tardi a partire dal quarto<br />

anno e che l’azienda può essere certificata come azienda con la Gemma integrale al più tardi dopo 5 anni.<br />

1.3.3 Allevamento<br />

Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata dell’allevamento di animali da<br />

reddito, la CMP e l’UFAG possono permettere all’azienda di convertire l’allevamento gradualmente entro tre<br />

anni secondo le categorie di animali.<br />

Il piano di conversione è necessario anche per la conversione graduale dell’allevamento di animali. Il rapporto<br />

di consulenza del consulente bio o una documentazione equivalente deve contenere i seguenti dati:<br />

< attuale gestione (indicazione delle superfici, patrimonio zootecnico);<br />

< piano dei termini previsti (quali categorie di animali saranno convertite e quando);<br />

< riconoscimento aziendale secondo l’Ordinanza federale sulla terminologia agricola e il cap. 1.1 «Globalità<br />

aziendale»;<br />

< descrizione delle stalle, delle superfici di sfogo, ecc. (allegare ev. rapporti di controllo URA);<br />

< deposito dei foraggi e delle sostanze ausiliarie (la separazione deve essere garantita);<br />

< tecnica di produzione e impiego di sostanze ausiliarie;<br />

< commercializzazione e dichiarazione previste.<br />

Vanno registrati in modo preciso e senza lacune tutti i dati sulla tecnica di produzione, i foraggi non biologici,<br />

il deposito del foraggio, l’acquisto di animali, la commercializzazione e gli acquirenti.

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