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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 4 Norme di produzione generali per la detenzione di animali<br />

Norme speciali per le capre<br />

Caso 18: Sfruttamento comunitario, pascolo comunitario<br />

Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di<br />

pascolo<br />

Tutte le superfici<br />

Descrizione della situazione Nelle regioni in cui l’allevamento di capre è tradizione<br />

le capre durante la pausa vegetativa pascolano<br />

su tutta la regione comunitaria (in particolare<br />

boschi, in genere nessuna SAU). Le capre bio la<br />

sera tornano all’azienda bio.<br />

Problemi Gli animali mangiano una parte del foraggio su<br />

superfici non controllate.<br />

Condizioni per la commercializzazione Gemma del<br />

latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle<br />

rispettive stalle<br />

Valido per tutti gli animali<br />

Caso 19: Esposizioni, mercati<br />

La commercializzazione Gemma durante questo<br />

periodo è tollerata solo per le capre. Per tutti gli<br />

altri animali da reddito consumatori di foraggio<br />

grezzo vedi pascoli comunitari.<br />

Descrizione della situazione Gli animali Gemma partecipano a esposizioni, aste<br />

e mercati e vi rimangono uno o più giorni. Alla fine<br />

dell’esposizione o se non sono stati venduti ritornano<br />

all’azienda Gemma.<br />

Problemi In genere il foraggiamento durante questo periodo<br />

non è biologico.<br />

Condizioni per la commercializzazione Gemma Durante questo periodo la commercializzazione<br />

Gemma del latte non è possibile. Gli animali<br />

dell’azienda bio mantengono lo stato di riconoscimento<br />

e possono essere venduti come animali bio.<br />

109<br />

4.4.5.2 Alpeggio ed estivazione<br />

Se gli animali sono estivati, l’estivazione deve avvenire possibilmente in aziende biologiche. In casi particolari<br />

l’estivazione può avvenire in aziende che soddisfano le esigenze della sezione 4 dell’Ordinanza del 14 novembre<br />

2007 sui contributi d’estivazione (OCEst).<br />

Gli animali estivati in questo modo non perdono lo stato di riconoscimento bio e il foraggio consumato all’alpe<br />

non è considerato acquisto di foraggio non biologico.<br />

Gli animali vivi e i prodotti a base di carne possono essere commercializzati con la Gemma solo se l’animale<br />

interessato è stato allevato in un’azienda Gemma prima e dopo l’estivazione.<br />

La definizione di alpi comunitarie o cooperative e di alpeggi privati è disciplinata nell’art. 1.1.8.<br />

Alpi comunitarie o cooperative<br />

Le aziende d’estivazione Gemma (secondo l’ordinanza sulla terminologia agricola) comunitarie o cooperative<br />

e che quindi non sono attribuibili ad una singola azienda o ad una comunità aziendale sottostanno al presente<br />

capitolo.<br />

Azienda pastorizia: se un contadino Gemma è obbligato per contratto a eseguire trattamenti pianta per pianta<br />

contro i romici sulle superfici di estivazione dei proprietari dell’alpe (p. es. cooperativa alpestre) ciò è tollerato.<br />

Nell’azienda Gemma del pastore tuttavia non possono essere depositati o addirittura impiegati prodotti fitosanitari<br />

non ammessi. Il proprietario deve acquistare e stoccare tali prodotti.

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