PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 4 Norme di produzione generali per la detenzione di animali<br />
Norme speciali per le capre<br />
Caso 18: Sfruttamento comunitario, pascolo comunitario<br />
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di<br />
pascolo<br />
Tutte le superfici<br />
Descrizione della situazione Nelle regioni in cui l’allevamento di capre è tradizione<br />
le capre durante la pausa vegetativa pascolano<br />
su tutta la regione comunitaria (in particolare<br />
boschi, in genere nessuna SAU). Le capre bio la<br />
sera tornano all’azienda bio.<br />
Problemi Gli animali mangiano una parte del foraggio su<br />
superfici non controllate.<br />
Condizioni per la commercializzazione Gemma del<br />
latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle<br />
rispettive stalle<br />
Valido per tutti gli animali<br />
Caso 19: Esposizioni, mercati<br />
La commercializzazione Gemma durante questo<br />
periodo è tollerata solo per le capre. Per tutti gli<br />
altri animali da reddito consumatori di foraggio<br />
grezzo vedi pascoli comunitari.<br />
Descrizione della situazione Gli animali Gemma partecipano a esposizioni, aste<br />
e mercati e vi rimangono uno o più giorni. Alla fine<br />
dell’esposizione o se non sono stati venduti ritornano<br />
all’azienda Gemma.<br />
Problemi In genere il foraggiamento durante questo periodo<br />
non è biologico.<br />
Condizioni per la commercializzazione Gemma Durante questo periodo la commercializzazione<br />
Gemma del latte non è possibile. Gli animali<br />
dell’azienda bio mantengono lo stato di riconoscimento<br />
e possono essere venduti come animali bio.<br />
109<br />
4.4.5.2 Alpeggio ed estivazione<br />
Se gli animali sono estivati, l’estivazione deve avvenire possibilmente in aziende biologiche. In casi particolari<br />
l’estivazione può avvenire in aziende che soddisfano le esigenze della sezione 4 dell’Ordinanza del 14 novembre<br />
2007 sui contributi d’estivazione (OCEst).<br />
Gli animali estivati in questo modo non perdono lo stato di riconoscimento bio e il foraggio consumato all’alpe<br />
non è considerato acquisto di foraggio non biologico.<br />
Gli animali vivi e i prodotti a base di carne possono essere commercializzati con la Gemma solo se l’animale<br />
interessato è stato allevato in un’azienda Gemma prima e dopo l’estivazione.<br />
La definizione di alpi comunitarie o cooperative e di alpeggi privati è disciplinata nell’art. 1.1.8.<br />
Alpi comunitarie o cooperative<br />
Le aziende d’estivazione Gemma (secondo l’ordinanza sulla terminologia agricola) comunitarie o cooperative<br />
e che quindi non sono attribuibili ad una singola azienda o ad una comunità aziendale sottostanno al presente<br />
capitolo.<br />
Azienda pastorizia: se un contadino Gemma è obbligato per contratto a eseguire trattamenti pianta per pianta<br />
contro i romici sulle superfici di estivazione dei proprietari dell’alpe (p. es. cooperativa alpestre) ciò è tollerato.<br />
Nell’azienda Gemma del pastore tuttavia non possono essere depositati o addirittura impiegati prodotti fitosanitari<br />
non ammessi. Il proprietario deve acquistare e stoccare tali prodotti.