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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 5 Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali1.1.2013<br />

5.9.10 Caratteristiche delle arnie<br />

Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione<br />

per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.<br />

Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizoozie, nelle arnie possono essere utilizzate<br />

solo sostanze naturali come propoli, cera e oli vegetali.<br />

5.9.11 Caratteristiche del materiale utilizzato nell’apicoltura<br />

La cera d’api per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L’ente di certificazione può<br />

autorizzare l’uso di cera non proveniente da unità di produzione biologica in particolare nel caso di nuovi<br />

impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in<br />

commercio. La <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> stabilisce i valori limite di residui per questa cera.<br />

Per l’estrazione del miele è vietato l’impiego di favi che contengano covata.<br />

Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti unicamente i<br />

prodotti elencati nell’elenco dei fattori di produzione.<br />

Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.<br />

Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili e prodotti utilizzati nell’apicoltura sono permesse<br />

unicamente le sostanze adeguate elencate nell’elenco dei fattori di produzione.<br />

5.9.12 Trasformazione<br />

I requisiti per la trasformazione, l’immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti dell’apicoltura sono<br />

disciplinati nella parte III «Direttive per transformazione e commercio».

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