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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche<br />

parte iv: direttiva per la raccolta di piante<br />

selvatiche<br />

245<br />

Anche per la raccolta di piante selvatiche i principi e gli obiettivi delle direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> valgono come linee<br />

guida.<br />

Sono considerate piante selvatiche le piante e i funghi commestibili nonché parti di essi, presenti nella natura,<br />

nei boschi e sulle superfici agricole non coltivate. La raccolta di piante selvatiche è considerata un complemento<br />

alla produzione agricola.<br />

Per la raccolta di piante selvatiche non vi è periodo di conversione. I prodotti possono essere contrassegnati<br />

con la Gemma integrale a certificazione avvenuta.<br />

Se il produttore non è in possesso del marchio Gemma, il rilascio del marchio Gemma avviene mediante la<br />

stipulazione di un contratto di licenza con la <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>. Il partner contrattuale non può essere nel contempo<br />

capoazienda di un’azienda agricola gestita in regime non biologico.<br />

1 Definizioni<br />

Le piante selvatiche raccolte per le quali sono state adottate misure colturali sono considerate prodotti agricoli<br />

e non piante selvatiche ai sensi della presente direttiva. Per il riconoscimento di prodotti agricoli fa stato la<br />

procedura giusta la parte II come pure capitolo 2 della parte I di queste direttive.<br />

2 Dichiarazione<br />

I prodotti possono essere contrassegnati con la Gemma integrale a certificazione avvenuta. Per prodotti provenienti<br />

esclusivamente dalla raccolta selvatica, la stessa va dichiarata nella denominazione specifica e per<br />

prodotti composti nell’elenco degli ingredienti (p. es. «raccolta selvatica certificata»).<br />

3 Annuncio per il riconoscimento Gemma<br />

La domanda del riconoscimento Gemma di piante selvatiche può essere inoltrata in ogni momento.<br />

In occasione del controllo deve essere a disposizione una descrizione completa della zona di raccolta (vedi<br />

punto 4 della presente prescrizione), dell’attività di raccolta (5), dell’immagazzinamento e della trasformazione<br />

(6) nonché la prova della sostenibilità ecologica (stabilità dell’habitat e biodiversità, 7) e del procedimento di<br />

controllo (8). Prima della stipulazione del contratto la <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> verifica la conformità della domanda con le<br />

direttive e le prescrizioni.<br />

Ai singoli raccoglitori è vietata la raccolta parallela, rispettivamente l’immagazzinamento della stessa specie<br />

vegetale di qualità biologica e non biologica. L’attività di raccolta di produttori Gemma è controllata in occasione<br />

del controllo aziendale ordinario.<br />

4 Area di raccolta<br />

Nell’area di raccolta e nelle vicinanze non devono trovarsi fonti di emissioni nocive.<br />

Per quanto riguarda l’area di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:<br />

< condizioni topografiche e pedoclimatiche nell’area di raccolta<br />

< condizioni di proprietà e di usufrutto nell’area di raccolta<br />

< fonti di emissione nell’area di raccolta e nelle vicinanze: quali esistono e in quale misura<br />

< dimensioni, posizione geografica e delimitazione dell’area di raccolta<br />

< prova che negli ultimi 3 anni non sono state impiegate sostanze ausiliarie non ammesse in agricoltura<br />

biologica. In genere è sufficiente una spiegazione plausibile assieme all’ispezione dell’area da parte del<br />

controllore. Nel dubbio deve essere a disposizione una conferma del proprietario delle superfici o può<br />

essere richiesta un’analisi dei residui.<br />

Questi dati devono essere documentati nei piani delle particelle, nelle cartine geografiche o nei piani catastali<br />

in scala massima di 1:50‘000. Sui piani devono figurare i confini dell’area di raccolta, eventuali fonti di emissione<br />

nonché i centri di raccolta e di immagazzinamento. La raccolta nelle zone protette è vietata.

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