PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte IV Direttiva per la raccolta di piante selvatiche<br />
parte iv: direttiva per la raccolta di piante<br />
selvatiche<br />
245<br />
Anche per la raccolta di piante selvatiche i principi e gli obiettivi delle direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> valgono come linee<br />
guida.<br />
Sono considerate piante selvatiche le piante e i funghi commestibili nonché parti di essi, presenti nella natura,<br />
nei boschi e sulle superfici agricole non coltivate. La raccolta di piante selvatiche è considerata un complemento<br />
alla produzione agricola.<br />
Per la raccolta di piante selvatiche non vi è periodo di conversione. I prodotti possono essere contrassegnati<br />
con la Gemma integrale a certificazione avvenuta.<br />
Se il produttore non è in possesso del marchio Gemma, il rilascio del marchio Gemma avviene mediante la<br />
stipulazione di un contratto di licenza con la <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>. Il partner contrattuale non può essere nel contempo<br />
capoazienda di un’azienda agricola gestita in regime non biologico.<br />
1 Definizioni<br />
Le piante selvatiche raccolte per le quali sono state adottate misure colturali sono considerate prodotti agricoli<br />
e non piante selvatiche ai sensi della presente direttiva. Per il riconoscimento di prodotti agricoli fa stato la<br />
procedura giusta la parte II come pure capitolo 2 della parte I di queste direttive.<br />
2 Dichiarazione<br />
I prodotti possono essere contrassegnati con la Gemma integrale a certificazione avvenuta. Per prodotti provenienti<br />
esclusivamente dalla raccolta selvatica, la stessa va dichiarata nella denominazione specifica e per<br />
prodotti composti nell’elenco degli ingredienti (p. es. «raccolta selvatica certificata»).<br />
3 Annuncio per il riconoscimento Gemma<br />
La domanda del riconoscimento Gemma di piante selvatiche può essere inoltrata in ogni momento.<br />
In occasione del controllo deve essere a disposizione una descrizione completa della zona di raccolta (vedi<br />
punto 4 della presente prescrizione), dell’attività di raccolta (5), dell’immagazzinamento e della trasformazione<br />
(6) nonché la prova della sostenibilità ecologica (stabilità dell’habitat e biodiversità, 7) e del procedimento di<br />
controllo (8). Prima della stipulazione del contratto la <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> verifica la conformità della domanda con le<br />
direttive e le prescrizioni.<br />
Ai singoli raccoglitori è vietata la raccolta parallela, rispettivamente l’immagazzinamento della stessa specie<br />
vegetale di qualità biologica e non biologica. L’attività di raccolta di produttori Gemma è controllata in occasione<br />
del controllo aziendale ordinario.<br />
4 Area di raccolta<br />
Nell’area di raccolta e nelle vicinanze non devono trovarsi fonti di emissioni nocive.<br />
Per quanto riguarda l’area di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:<br />
< condizioni topografiche e pedoclimatiche nell’area di raccolta<br />
< condizioni di proprietà e di usufrutto nell’area di raccolta<br />
< fonti di emissione nell’area di raccolta e nelle vicinanze: quali esistono e in quale misura<br />
< dimensioni, posizione geografica e delimitazione dell’area di raccolta<br />
< prova che negli ultimi 3 anni non sono state impiegate sostanze ausiliarie non ammesse in agricoltura<br />
biologica. In genere è sufficiente una spiegazione plausibile assieme all’ispezione dell’area da parte del<br />
controllore. Nel dubbio deve essere a disposizione una conferma del proprietario delle superfici o può<br />
essere richiesta un’analisi dei residui.<br />
Questi dati devono essere documentati nei piani delle particelle, nelle cartine geografiche o nei piani catastali<br />
in scala massima di 1:50‘000. Sui piani devono figurare i confini dell’area di raccolta, eventuali fonti di emissione<br />
nonché i centri di raccolta e di immagazzinamento. La raccolta nelle zone protette è vietata.