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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 4 Frutta, verdura, erbe, funghi e germogli 1.1.2013<br />

4.2.3 Ingredienti e additivi biologici (bio-CH, bio-UE o qualità equivalente)<br />

< acerola (vitamina C naturale)<br />

< miele<br />

< estratto di rosmarino: come additivo nell‘acqua di processo o come ingrediente nei prodotti a base di verdura<br />

< succo di limone, succo di limone concentrato e aceto biologico: come coadiuvante nell’acqua di processo<br />

4.2.4 Ingredienti e additivi di origine agricola non biologici (max. 5 %)<br />

< nessuno<br />

4.2.5 Ingredienti, additivi, colture nonché coadiuvanti per la trasformazione di<br />

origine non agricola<br />

< N 2 , CO 2 , O 2<br />

< acqua: acqua potabile o demineralizzata con metodi fisici<br />

< tutte le forme ottenibili di sale commestibile se l‘antiagglomerante contenuto (additivo riportato) non è più<br />

specificamente attivo<br />

< se l’antiagglomerante contenuto nel sale è ancora specificamente attivo possono essere impiegati i<br />

seguenti antiagglomeranti: carbonato di calcio [E 170] nonché carbonato di magnesio [E 504].<br />

< acido lattico [E 270] t : solo forma prodotta in modo puramente microbiologico<br />

< acido citrico [E 330] t : solo forma prodotta in modo puramente microbiologico<br />

< colture di acidificazione t<br />

< etilene (per la maturazione delle banane)<br />

Non sono ammessi: stabilizzatori, additivi per modificare il colore<br />

4.2.6 Dichiarazione<br />

< pastorizzazione e sterilizzazione sono soggette a dichiarazione<br />

< lo sbollentamento va dichiarato nell‘elenco degli ingredienti.<br />

< in caso di prodotti provenienti interamente dalla raccolta selvatica, la raccolta di piante selvatiche va<br />

dichiarata nella denominazione specifica, per prodotti composti nell’elenco degli ingredienti (p. es. «raccolta<br />

selvatica certificata»).<br />

4.2.7 Imballaggio<br />

I requisiti inerenti all‘imballaggio sono disciplinati nel capitolo 1.9 dei requisiti generali.<br />

4.3 Succhi di frutta e di verdura nonché nettare e sciroppi<br />

4.3.1 Principi generali<br />

I concentrati possono essere messi in commercio unicamente con la Gemma.<br />

4.3.2 Procedimenti di trasformazione<br />

< estrazione meccanica dei succhi<br />

< filtrazione (incl. ultrafiltrazione)<br />

< chiarificazione<br />

< collaggio<br />

< pastorizzazione<br />

< sterilizzazione<br />

< centrifugazione<br />

< mondare<br />

Non sono ammessi: sbucciatura in soluzione caustica, produzione di succhi da concentrati/ridiluizione (fase di<br />

trasformazione inutile)<br />

4.3.3 Ingredienti di qualità Gemma<br />

< in generale tutti gli ingredienti che danno il nome al prodotto<br />

< frutta e verdura<br />

< erbe<br />

< spezie<br />

< siero<br />

< zucchero<br />

< sciroppo di glucosio (sciroppo d’amido)

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