PDF 5684 KB - Bio Suisse
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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 4 Frutta, verdura, erbe, funghi e germogli 1.1.2013<br />
4.2.3 Ingredienti e additivi biologici (bio-CH, bio-UE o qualità equivalente)<br />
< acerola (vitamina C naturale)<br />
< miele<br />
< estratto di rosmarino: come additivo nell‘acqua di processo o come ingrediente nei prodotti a base di verdura<br />
< succo di limone, succo di limone concentrato e aceto biologico: come coadiuvante nell’acqua di processo<br />
4.2.4 Ingredienti e additivi di origine agricola non biologici (max. 5 %)<br />
< nessuno<br />
4.2.5 Ingredienti, additivi, colture nonché coadiuvanti per la trasformazione di<br />
origine non agricola<br />
< N 2 , CO 2 , O 2<br />
< acqua: acqua potabile o demineralizzata con metodi fisici<br />
< tutte le forme ottenibili di sale commestibile se l‘antiagglomerante contenuto (additivo riportato) non è più<br />
specificamente attivo<br />
< se l’antiagglomerante contenuto nel sale è ancora specificamente attivo possono essere impiegati i<br />
seguenti antiagglomeranti: carbonato di calcio [E 170] nonché carbonato di magnesio [E 504].<br />
< acido lattico [E 270] t : solo forma prodotta in modo puramente microbiologico<br />
< acido citrico [E 330] t : solo forma prodotta in modo puramente microbiologico<br />
< colture di acidificazione t<br />
< etilene (per la maturazione delle banane)<br />
Non sono ammessi: stabilizzatori, additivi per modificare il colore<br />
4.2.6 Dichiarazione<br />
< pastorizzazione e sterilizzazione sono soggette a dichiarazione<br />
< lo sbollentamento va dichiarato nell‘elenco degli ingredienti.<br />
< in caso di prodotti provenienti interamente dalla raccolta selvatica, la raccolta di piante selvatiche va<br />
dichiarata nella denominazione specifica, per prodotti composti nell’elenco degli ingredienti (p. es. «raccolta<br />
selvatica certificata»).<br />
4.2.7 Imballaggio<br />
I requisiti inerenti all‘imballaggio sono disciplinati nel capitolo 1.9 dei requisiti generali.<br />
4.3 Succhi di frutta e di verdura nonché nettare e sciroppi<br />
4.3.1 Principi generali<br />
I concentrati possono essere messi in commercio unicamente con la Gemma.<br />
4.3.2 Procedimenti di trasformazione<br />
< estrazione meccanica dei succhi<br />
< filtrazione (incl. ultrafiltrazione)<br />
< chiarificazione<br />
< collaggio<br />
< pastorizzazione<br />
< sterilizzazione<br />
< centrifugazione<br />
< mondare<br />
Non sono ammessi: sbucciatura in soluzione caustica, produzione di succhi da concentrati/ridiluizione (fase di<br />
trasformazione inutile)<br />
4.3.3 Ingredienti di qualità Gemma<br />
< in generale tutti gli ingredienti che danno il nome al prodotto<br />
< frutta e verdura<br />
< erbe<br />
< spezie<br />
< siero<br />
< zucchero<br />
< sciroppo di glucosio (sciroppo d’amido)