04.06.2013 Views

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 18 Concimi e ammendamenti con la Gemma sostanza ausiliare<br />

235<br />

18.2.1.3 Requisiti relativi a singole materie prime<br />

I prodotti di origine agricola che servono da concime senza ulteriore lavorazione (compostaggio, fermentazione)<br />

e che non sono sottoprodotti della trasformazione di derrate alimentari vanno certificati giusta l’OrdB.<br />

Nessun componente singolo del materiale di partenza può superare i valori limite delle sostanze nocive<br />

dell’ORRPChim (RS 814.81). Per potenziali prodotti a rischio come cruschello di ricino, farina di cuoio, scarti<br />

di corteccia, materie prime organiche per il compostaggio, ecc. va documentata la scarsità di residui. In caso<br />

di necessità possono essere richieste analisi dei residui di singole materie prime. I requisiti relativi alle analisi<br />

(come ampiezza, frequenza e valore massimo) sono stabiliti al momento dell’esame della domanda. I concimi<br />

aziendali devono provenire da aziende titolari di un marchio (incl. marchio PI) (vedi prescrizione «Approvvigionamento<br />

con sostanze nutritive)». Le materie prime di origine agricola certificate secondo l’OrdB in genere<br />

non necessitano di una prova analitica supplementare della scarsità di residui.<br />

I prodotti/gli ingredienti devono essere ottenuti in un raggio di al massimo 200 km (linea d’aria) attorno alla<br />

Svizzera. Maggiori distanze sono ammesse solo se:<br />

a) sono sparse solo piccole quantità < 1 kg/ha e anno (per esempio preparati di microrganismi) o<br />

b) i prodotti presentano caratteristiche particolari rispetto a prodotti paragonabili. Di queste caratteristiche<br />

deve essere fornita la prova con esperimenti.<br />

Per quanto riguarda i substrati, le componenti che non sono disponibili nel raggio di 200 km possono provenire<br />

da distanze superiori. Le componenti provenienti da distanze superiori non devono costituire più del 50 % del<br />

substrato. Questo vale in particolare per cocopeat e farina di corna.<br />

18.2.1.4 Presentazione della domanda<br />

Come base per l’esame e per il contrassegno con la Gemma sostanze ausiliarie il/gli istante/i deve/devono<br />

sottoporre alla <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> i seguenti documenti:<br />

< verifiche dei contenuti<br />

< eventuali analisi dei residui giusta art. 18.2.1.3<br />

< indicazioni sulla provenienza dei singoli componenti<br />

< descrizione della fabbricazione<br />

< indicazioni sull’azienda produttrice per quanto riguarda l’assicurazione della qualità e la gestione<br />

dell’ambiente<br />

< ricetta e composizione (nel caso di prodotti misti con diverse componenti)<br />

< bozze di pubblicità e di raccomandazioni per l’uso, incluso materiale pubblicitario.<br />

18.2.1.5 Dichiarazione e reclamizzazione<br />

In linea di massima i prodotti vanno dichiarati con la denominazione specifica giusta l’Ordinanza sul libro dei<br />

concimi. Nella denominazione specifica la dicitura «bio» (o «öko»: soltanto in tedesco) può figurare unicamente<br />

se almeno il 95 % delle materie prime proviene da agricoltura biologica.<br />

Le caratteristiche reclamizzate devono essere documentate.<br />

Le raccomandazioni per l’impiego devono corrispondere alle raccomandazioni per la concimazione dell’Istituto<br />

di ricerca sull’agricoltura biologica (FiBL) a Frick.<br />

Le reclamizzazioni e le raccomandazioni per l’impiego vanno sottoposte alla <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> prima della stampa<br />

per la valutazione e l’approvazione.<br />

18.3 Requisiti speciali relativi a singole categorie di prodotti<br />

18.3.1 Concimazione di base<br />

Possono essere designati come «concimi di base» unicamente i composti.<br />

18.3.2 Concimi ricchi di azoto (ricchi di N)<br />

Per concimi N a effetto rapido (come per esempio farina di corna o borlanda), nelle raccomandazioni per<br />

l’im-piego va specificato che «In piante che si arricchiscono di azoto (come insalata, spinaci, barbabietole) i<br />

prodotti possono portare a maggiori valori di azoto». Queste raccomandazioni per l’impiego vanno sottoposte<br />

alla <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> per l’approvazione prima della stampa.<br />

La solubilizzazione di concimi liquidi è ammessa unicamente con metodi fisici o microbiologici/enzimatici<br />

(esclusi i metodi di ingegneria genetica).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!