PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 2 Norme generali per la produzione vegetale<br />
2 Norme generali per la produzione vegetale<br />
2.1 Fertilità del suolo<br />
Nella consapevolezza che il suolo sano, l’aria sana, l’acqua sana e una molteplicità di animali e piante piccoli<br />
e grandi sono insostituibili, l’agricoltura biologica si adopera costantemente affinchè natura e ambiente siano<br />
trattati con rispetto.<br />
A lungo andare solo un suolo vivo potrà dare frutti. Per questo, nell’agricoltura biologica è di fondamentale<br />
importanza mantenere e incrementare la fertilità naturale del suolo con misure colturali adeguate. Tutto quanto<br />
contrasta questo scopo va tralasciato. In particolare, è vietato l’uso di concimi chimici di sintesi nonché di<br />
prodotti fitosanitari chimici di sintesi o ottenuti mediante l’impiego di tecnologia genetica.<br />
La quantità non deve essere raggiunta a scapito della qualità intrinseca.<br />
Un suolo sano è il presupposto per piante sane, animali sani e quindi anche alimenti sani. Nell’agricoltura<br />
biologica, la cura del suolo vivo, e quindi il mantenimento e l’incremento della fertilità naturale del suolo, sta al<br />
centro di tutte le misure colturali. La diversità vegetativa e la copertura possibilmente integrale del suolo offrono<br />
le migliori premesse.<br />
L’agricoltura biologica pratica un’economia mirata del suolo atta a valorizzare l’humus. L’apporto e la ricostituzione<br />
di sostanza organica compensano a lungo termine almeno le perdite dovute allo sfruttamento agricolo.<br />
L’allestimento di prati artificiali, la coltivazione di sovescio adatto, la limitazione di colture sarchiate<br />
nell’avvicendamento delle colture e l’incorporazione di materiale organico servono a raggiungere questo obiettivo.<br />
Il suolo va lavorato con riguardo, limitando l’intervento allo stretto necessario. Ogni qual volta si adotta una<br />
misura va tenuta in debita considerazione la compatibilità della stessa con la vita e con la struttura del suolo.<br />
L’aratura profonda va tralasciata come ogni lavorazione del suolo in stato bagnato. Le perdite di sostanze<br />
nutritive dovute a lavorazione intensiva e dispendio inutile di energia sono da evitare.<br />
Per quanto riguarda la quantità di letame aziendale sparso e la frequenza di falciatura, l’intensità di sfruttamento<br />
di prati naturali e di pascoli permanenti deve essere adeguata alle condizioni locali naturali e va commisurata<br />
alle possibilità di utilizzazione del foraggio nell’azienda.<br />
La rotazione delle colture va realizzata in modo variato ed equilibrato affinchè, a lungo termine, sia così mantenuta<br />
la fertilità del terreno e siano garantite piante sane. In particolare essa deve ridurre a un minimo la penetrazione<br />
delle sostanze nutritive nelle acque di falda e nelle acque superficiali. Una parte dell’approvvigionamento<br />
di azoto minima va garantita con la coltivazione di leguminose nella rotazione delle colture. Inoltre una rotazione<br />
delle colture variata ed equilibrata deve fornire un contributo alla protezione preventiva delle piante e alla<br />
promozione della biodiversità.<br />
Per principio la cosiddetta coltivazione «idroponica» (idrocoltura, NFT o procedimenti simili) nonché la separazione<br />
completa della zona radicale dal suolo (p. es con pellicole di plastica, teli, vasi, contenitori o altri<br />
materiali che non consentono la radicazione) sono vietate.<br />
2.1.1 Avvicendamento<br />
Nelle aziende con una superficie coltiva aperta a partire da 1 ha vanno adempiuti i requisiti contenuti nell’art.<br />
2.1.2. Le aziende con una superficie coltiva aperta inferiore a 1 ha nonché le aziende nelle zone di montagna<br />
2–4 con una superficie coltiva aperta inferiore a 3 ha devono adempiere nella sostanza gli obiettivi giusta il<br />
cap. 2.1. È tuttavia possibile derogare dai singoli requisiti menzionati nell’art. 2.1.2. Nella valutazione viene<br />
considerata la situazione dell’intera azienda.<br />
Dall’1.1.2006 le disposizioni contenute nella prescrizione sono riconosciute dall’UFAG conformi alla PER. Le<br />
aziende <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> devono pertanto adempiere alle disposizioni contenute nella prescrizione ma non alle regole<br />
tecniche dell’allegato all’Ordinanza sui pagamenti diretti relative alla protezione del suolo e all’avvicendamento.<br />
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