04.06.2013 Views

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

142<br />

1.1 Basi<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 1 Requisiti generali 1.1.2013<br />

Lotta antiparassitaria<br />

Per principio l‘agricoltura biologica combatte gli organismi nocivi con prodotti e metodi naturali. Questo principio<br />

vale anche per i detentori di magazzini e per i trasformatori. L’obiettivo è prevenire un‘infestazione da<br />

organismi nocivi e rinunciare a prodotti antiparassitari chimici di sintesi. Prima di qualsiasi tipo di lotta antparassitaria<br />

hanno pertanto la precedenza assoluta le misure preventive come buone condizioni igieniche e la<br />

buona prassi di fabbricazione.<br />

Se è necessario un trattamento è permesso ricorrere unicamente alle misure e ai prodotti menzionati nella<br />

presente direttiva. Va data a preferenza a metodi alternativi come organismi utili o gas inerti.<br />

Per principio i prodotti antiparassitari impiegati non devono entrare in contatto diretto con prodotti Gemma.<br />

A questo scopo vanno adottate misure adeguate. Il trattamento diretto degli organismi nocivi è autorizzato<br />

unicamente con i prodotti ammessi da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />

1.1.1 Basi legali<br />

Per i trasformatori sono di particolare pertinenza le seguenti leggi e ordinanze: 1<br />

< Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso ODerr (RS 817.02);<br />

< Ordinanza sui requisiti igienici ORI (RS 817.024.1);<br />

< Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti OSoE (RS 817.021.23);<br />

< Ordinanza sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari OAdd (RS 817.022.31);<br />

< Ordinanza sull‘agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente<br />

(Ordinanza sull‘agricoltura biologica) (RS 910.18);<br />

< Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica (RS 910.181);<br />

< Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari OCDerr (RS<br />

817.022.21);<br />

< Altre disposizioni di legge specifiche sui prodotti.<br />

1.1.2 Regole generali per la trasformazione<br />

Vale il principio: se i metodi di trasformazione, gli ingredienti, gli additivi o i materiali da imballaggio non sono<br />

espressamente autorizzati nei capitoli specifici dei prodotti, non sono ammessi. 2<br />

Per quanto riguarda gli elenchi dei procedimenti, gli ingredienti, gli additivi, ecc. ammessi si tratta di<br />

un’istantanea della situazione e delle attuali conoscenze basate su prodotti Gemma già esistenti e autorizzati.<br />

L’obiettivo vuole essere l’ulteriore sviluppo e il miglioramento dei presenti requisiti in collaborazione con trasformatori<br />

in azienda e licenziatari. Le relative domande possono essere inoltrate in ogni momento alla CMT.<br />

I requisiti specifici per i prodotti valgono, salvo alcune eccezioni, anche per i trasformatori in azienda.<br />

1.2 Contratto di licenza<br />

Con la firma del contratto di licenza il licenziatario si impegna a osservare sin dall‘inizio i requisiti per la trasformazione<br />

secondo le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> e i requisiti specifici dei prodotti. Il contratto di licenza inoltre disciplina<br />

il diritto all‘impiego del marchio protetto Gemma. In appendice al contratto di licenza sono elencati i prodotti<br />

risp. le categorie di prodotti che possono essere contrassegnati con il marchio Gemma.<br />

Nuovi prodotti o categorie di prodotti destinati a essere commercializzati con il contrassegno Gemma devono<br />

in precedenza essere stati autorizzati da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>. I prodotti approvati sono inseriti nell‘appendice al contratto<br />

di licenza.<br />

A questo scopo va inoltrata a <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> una domanda di licenza scritta, che deve contenere indicazioni dettagliate<br />

sui nuovi prodotti come ricette, elenco dei fornitori, descrizione della trasformazione, specificazione dei<br />

materiali da imballaggio e bozze delle etichette. La documentazione inerente alla domanda di licenza può<br />

essere richiesta presso la sede <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> o scaricata dal sito internet www.bio-suisse.<br />

Il cambiamento dei luoghi di produzione o importanti modifiche delle strutture vanno pure sottoposti a <strong>Bio</strong><br />

<strong>Suisse</strong> per approvazione sotto forma di domanda di licenza.<br />

1 possono essere ordinate presso l’ufficio federale delle costruzioni e della logistica ufcl, 3003 Berna, tel.: 031 325 50 50 o<br />

scaricate dal sito www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html<br />

2 osservazione: nei requisiti specifici per i prodotti si fa riferimento – in corsivo – a procedimenti, ingredienti e materiali non<br />

ammessi dalle direttive <strong>Bio</strong> suisse. Queste menzioni negative non sono esaustive. vale l’usuale principio.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!