PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1 Basi<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 1 Requisiti generali 1.1.2013<br />
Lotta antiparassitaria<br />
Per principio l‘agricoltura biologica combatte gli organismi nocivi con prodotti e metodi naturali. Questo principio<br />
vale anche per i detentori di magazzini e per i trasformatori. L’obiettivo è prevenire un‘infestazione da<br />
organismi nocivi e rinunciare a prodotti antiparassitari chimici di sintesi. Prima di qualsiasi tipo di lotta antparassitaria<br />
hanno pertanto la precedenza assoluta le misure preventive come buone condizioni igieniche e la<br />
buona prassi di fabbricazione.<br />
Se è necessario un trattamento è permesso ricorrere unicamente alle misure e ai prodotti menzionati nella<br />
presente direttiva. Va data a preferenza a metodi alternativi come organismi utili o gas inerti.<br />
Per principio i prodotti antiparassitari impiegati non devono entrare in contatto diretto con prodotti Gemma.<br />
A questo scopo vanno adottate misure adeguate. Il trattamento diretto degli organismi nocivi è autorizzato<br />
unicamente con i prodotti ammessi da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />
1.1.1 Basi legali<br />
Per i trasformatori sono di particolare pertinenza le seguenti leggi e ordinanze: 1<br />
< Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso ODerr (RS 817.02);<br />
< Ordinanza sui requisiti igienici ORI (RS 817.024.1);<br />
< Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti OSoE (RS 817.021.23);<br />
< Ordinanza sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari OAdd (RS 817.022.31);<br />
< Ordinanza sull‘agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente<br />
(Ordinanza sull‘agricoltura biologica) (RS 910.18);<br />
< Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica (RS 910.181);<br />
< Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari OCDerr (RS<br />
817.022.21);<br />
< Altre disposizioni di legge specifiche sui prodotti.<br />
1.1.2 Regole generali per la trasformazione<br />
Vale il principio: se i metodi di trasformazione, gli ingredienti, gli additivi o i materiali da imballaggio non sono<br />
espressamente autorizzati nei capitoli specifici dei prodotti, non sono ammessi. 2<br />
Per quanto riguarda gli elenchi dei procedimenti, gli ingredienti, gli additivi, ecc. ammessi si tratta di<br />
un’istantanea della situazione e delle attuali conoscenze basate su prodotti Gemma già esistenti e autorizzati.<br />
L’obiettivo vuole essere l’ulteriore sviluppo e il miglioramento dei presenti requisiti in collaborazione con trasformatori<br />
in azienda e licenziatari. Le relative domande possono essere inoltrate in ogni momento alla CMT.<br />
I requisiti specifici per i prodotti valgono, salvo alcune eccezioni, anche per i trasformatori in azienda.<br />
1.2 Contratto di licenza<br />
Con la firma del contratto di licenza il licenziatario si impegna a osservare sin dall‘inizio i requisiti per la trasformazione<br />
secondo le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> e i requisiti specifici dei prodotti. Il contratto di licenza inoltre disciplina<br />
il diritto all‘impiego del marchio protetto Gemma. In appendice al contratto di licenza sono elencati i prodotti<br />
risp. le categorie di prodotti che possono essere contrassegnati con il marchio Gemma.<br />
Nuovi prodotti o categorie di prodotti destinati a essere commercializzati con il contrassegno Gemma devono<br />
in precedenza essere stati autorizzati da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>. I prodotti approvati sono inseriti nell‘appendice al contratto<br />
di licenza.<br />
A questo scopo va inoltrata a <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> una domanda di licenza scritta, che deve contenere indicazioni dettagliate<br />
sui nuovi prodotti come ricette, elenco dei fornitori, descrizione della trasformazione, specificazione dei<br />
materiali da imballaggio e bozze delle etichette. La documentazione inerente alla domanda di licenza può<br />
essere richiesta presso la sede <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> o scaricata dal sito internet www.bio-suisse.<br />
Il cambiamento dei luoghi di produzione o importanti modifiche delle strutture vanno pure sottoposti a <strong>Bio</strong><br />
<strong>Suisse</strong> per approvazione sotto forma di domanda di licenza.<br />
1 possono essere ordinate presso l’ufficio federale delle costruzioni e della logistica ufcl, 3003 Berna, tel.: 031 325 50 50 o<br />
scaricate dal sito www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html<br />
2 osservazione: nei requisiti specifici per i prodotti si fa riferimento – in corsivo – a procedimenti, ingredienti e materiali non<br />
ammessi dalle direttive <strong>Bio</strong> suisse. Queste menzioni negative non sono esaustive. vale l’usuale principio.