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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 1 Conversione all’agricoltura biologica e globalità aziendale<br />

Altre norme di attuazione inerenti al capitolo 1.2:<br />

Conversione<br />

Durante la conversione un’azienda in conversione può commercializzare i propri prodotti sempre e solo con la<br />

Gemma di conversione (o come convenzionali). Ciò vale anche per i prodotti coltivati dall’azienda in conversione<br />

su superfici biologiche rilevate da aziende con la Gemma integrale. Durante il periodo di conversione<br />

dell’azienda sono considerati prodotti in conversione anche i prodotti di origine animale, indipendentemente<br />

dal fatto che siano acquistati giovani animali in conversione o Gemma integrale e foraggio. (CMP 6/2011).<br />

1.3 Conversione graduale<br />

Secondo le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> in linea di massima va convertita all’agricoltura biologica l’intera azienda risp.<br />

l’intera superficie aziendale.<br />

Anche in futuro si vuole mantenere il principio della conversione globale dell’azienda. Giusta l’art. 9<br />

dell’Ordinanza <strong>Bio</strong> la conversione graduale deve essere autorizzata anche dall’UFAG.<br />

La conversione a tappe (conversione graduale) è uno strumento che permette di ridurre il rischio dovuto alla<br />

conversione ad un grado sopportabile per l’azienda senza ledere i principi della credibilità e della controllabilità.<br />

In genere possono essere prese in considerazione aziende con una percentuale importante di viticoltura,<br />

frutticoltura, floricoltura o con allevamento di maiali o di pollame.<br />

Il permesso per una conversione graduale può essere concesso unicamente ad aziende in prima conversione,<br />

vale a dire che le aziende già in conversione Gemma o le aziende biologiche Gemma non possono iniziare<br />

la conversione graduale.<br />

Le aziende in conversione graduale sono controllate almeno due volte all’anno. In un’azienda in conversione<br />

graduale sono possibili al massimo 2 livelli di certificazione, cioè prodotti non biologici e prodotti in conversione<br />

o prodotti in conversione e prodotti con la Gemma integrale.<br />

1.3.1 Permesso<br />

Prima della scadenza del termine di notifica va inoltrato alla CMP un piano di conversione. Giusta l’art. 9<br />

dell’OrdB la conversione a tappe sottostà anche al permesso dell’UFAG. I documenti necessari per il permesso<br />

dell’Ufficio federale sono ottenibili direttamente presso l’UFAG oppure possono essere scaricati dal sito internet<br />

www.blw.admin.ch.<br />

1.3.2 Produzione vegetale<br />

Se una conversione completa e immediata dell’azienda comporta rischi inaccettabili, la CMP può autorizzare<br />

la conversione graduale di aziende che praticano la viticoltura, la frutticoltura o la coltura di piante ornamentali.<br />

La condizione è l’allestimento di un piano di conversione che preveda la gestione biologica dell’intera<br />

azienda secondo le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> entro un periodo di 5 anni.<br />

Le condizioni per una conversione a tappe sono:<br />

1. L’allestimento di un piano di conversione vincolante con una descrizione dettagliata delle fasi di conversione<br />

e un programma di attuazione;<br />

2. Prova della controllabilità per quanto riguarda la tecnica di produzione, la prevenzione della contaminazione<br />

e il flusso separato delle merci.<br />

3. Le misure produttive e il flusso delle merci dell’intera azienda vanno documentati e sono soggetti a controlli.<br />

Il piano di conversione regola pure le misure colturali sulle superfici coltivate in modo non biologico.<br />

Vale il principio: il più presto possibile, il più biologico possibile. Per quanto riguarda la protezione delle<br />

colture e la concimazione, sulle superfici non ancora gestite in regime biologico valgono le condizioni<br />

specifiche per l’azienda della CMP. Le superfici devono essere controllate giusta la prova che le esigenze<br />

ecologiche sono rispettate (PER). La lotta contro le infestanti deve sempre essere conforme alle direttive <strong>Bio</strong><br />

<strong>Suisse</strong>. Il permesso per la conversione graduale viene rilasciato unicamente se una parte della coltura interessata<br />

viene convertita all’agricoltura biologica già nel 1°anno. Nella documentazione di conversione deve<br />

essere prevista la continuazione della coltura..<br />

4. Chiara separazione delle particelle coltivate in modo diverso e dei loro prodotti finali dal campo fino alla<br />

vendita. Il contatto tra superfici coltivate in modo biologico e superfici coltivate in regime non biologico va<br />

ridotto al minimo.<br />

5. L’utilizzazione transitoria non biologica delle superfici coltivate in modo biologico è esclusa.<br />

6. Permesso da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura.<br />

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