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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 1 Requisiti generali 1.1.2013<br />

1.10.2.7 Gemma sostanze ausiliarie<br />

Con la Gemma sostanze ausiliarie (figura) possono essere contrassegnati i prodotti non destinati all’alimentazione<br />

umana bensì ammessi in agricoltura biologica quali additivi.<br />

Con la Gemma sostanze ausiliarie si vuole:<br />

< promuovere prodotti ecologicamente sostenibili;<br />

< incentivare l’impiego di prodotti di alta qualità;<br />

< contribuire a un riciclaggio ragionevole di sottoprodotti della trasformazione di derrate alimentari;<br />

< promuovere prodotti a base di materie prime rinnovabili.<br />

La certificazione di prodotti con la Gemma sostanze ausiliarie richiede che<br />

< i prodotti abbiano l’efficacia per la quale sono offerti;<br />

< i prodotti non siano contaminati con residui problematici.<br />

Per il contrassegno di prodotti con la Gemma sostanze ausiliarie è necessaria una licenza <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>. Questo<br />

contrassegno implica ulteriori requisiti e informazioni sul prodotto (Gemma sostanze ausiliarie e testo esplicativo)<br />

disciplinati in prescrizioni separate.<br />

1.10.3 Dichiarazione<br />

1.10.3.1 Principi generali<br />

I metodi di trasformazione più importanti, l’indirizzo del trasformatore o del rivenditore e l’ente di certificazione<br />

vanno indicati sul prodotto con la Gemma. Possibilmente va indicato anche il paese d’origine o almeno la<br />

scritta «prodotto d’importazione».<br />

Per la surgelazione dei prodotti acquosi la CMT può richiedere una dichiarazione.<br />

1.10.3.2 Elenco degli ingredienti e degli additivi<br />

Oltre agli ingredienti, vanno dichiarati obbligatoriamente tutti gli additivi con l’indicazione del genere e il relativo<br />

numero E o la designazione singola.<br />

Gli ingredienti di origine agricola prodotti in modo biologico vanno indicati come tali 3 . Non è ammesso eludere<br />

la dichiarazione per effetto di trasposizione (p. es. nell’elenco degli ingredienti o dei coadiuvanti composti<br />

da più componenti).<br />

Se le erbe aromatiche e/o le spezie rappresentano meno del 2 % del peso totale del prodotto, esse possono<br />

figurare nella lista delle componenti con la denominazione generale spezie e/o erbe aromatiche. La miscela<br />

completa e reale deve essere disponibile durante l’ispezione.<br />

Gli ingredienti composti, aromatizzanti (p. es. brodo, condimenti) che rappresentano meno del 2 % del peso<br />

totale possono figurare con la denominazione generale. Le componenti critiche (p. es. lievito, lecitina) o gli<br />

additivi vanno sempre dichiarati.<br />

3 l’acqua, il sale, le colture e gli additivi non sono ingredienti di origine agricola. il riferimento a biologico risp. convenzionale è<br />

superfluo.

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