PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
82<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 2 Norme generali per la produzione vegetale 1.1.2013<br />
2.7 Efficienza energetica<br />
Nelle colture protette va impiegata la minor energia possibile. Per le superfici protette devono essere messi in<br />
primo piano temperature massime di riscaldamento, periodi massimi di riscaldamento, tecniche di produzione<br />
a basso consumo energetico, la scelta del sistema di riscaldamento, i combustibili utilizzati e un buon isolamento<br />
termico. Le misure minime necessarie sono disciplinate nelle prescrizioni.<br />
2.7.1 Validità<br />
I requisiti disciplinati nella presente disposizione sono validi fino al 31.12.2016. A partire dall‘1.1.2017 sarà<br />
richiesta una maggiore efficienza nel campo dell’impiego di energia.<br />
2.7.2 Requisiti generali<br />
Le serre per principio devono disporre di un involucro con un valore U medio di al massimo 2.4 W/m 2 K o con<br />
pareti isolate (a doppio strato o semplice con pellicola a camera d‘aria) e di copertura isolata (a doppio strato<br />
o a strato semplice con schermo termico).<br />
Illuminazione di assimilazione: salvo per l’allevamento di piantine e di materiale di moltiplicazione nonché per<br />
la coltivazione di piante madri per la produzione di talee l’illuminazione di assimilazione è vietata.<br />
Vaporizzazione: la vaporizzazione superficiale del suolo nelle serre è ammessa, la vaporizzazione in profondità<br />
necessita di un permesso speciale.<br />
2.7.3 Orticoltura e produzione di erbe in vaso<br />
Dal 1° dicembre al 28 febbraio le serre conformi alle esigenze edilizie di cui all’art. 2.7.2 possono essere<br />
riscaldate al massimo a 10 °C.<br />
Le serre non conformi alle esigenze edilizie di cui all’art. 2.7.2, durante la stagione fredda possono essere<br />
unicamente protette dal gelo (al massimo 5 °C). Fino al 31.12.2014 ciò vale dal 1° dicembre al 28 febbraio. A<br />
partire dallo 01.01.2015 vale dal 1° novembre al 31 marzo.<br />
2.7.4 Forzatura e germogli<br />
La forzatura (specie di cicoria, erba cipollina, rabarbaro, dente di leone, bulbi) e la produzione di germogli<br />
coltivati su substrato (p. es. terra) sono considerate coltivazione. Il riscaldamento è possibile tutto l’anno fino al<br />
massimo a 18 °C se la serra è conforme alle esigenze di cui all’art. 2.7.2.<br />
La forzatura di cicoria su acqua (senza substrato) e la produzione di germogli senza substrato (esclusivamente<br />
con semi, acqua e luce) sono considerati trasformazione e sono disciplinati nella parte III «Direttive per trasformazione<br />
e commercio», capitolo 4.7.<br />
2.7.5 Piante ornamentali<br />
Le piante ornamentali nelle serre possono essere riscaldate tutto l’anno fino al massimo a 18 °C se l’involucro<br />
della serra è conforme alle esigenze menzionate all’art. 2.7.2.<br />
Le serre non conformi alle esigenze edilizie di cui all’art. 2.7.2 possono essere unicamente protette dal gelo<br />
durante il periodo dal 1° dicembre al 28 febbraio (al massimo 5 °C).<br />
A partire dallo 01.01.2015 ciò vale per il periodo dal 1° novembre al 31 marzo. In casi motivati la CMP può<br />
concedere deroghe per gli edifici esistenti durante il periodo rimanente.<br />
Per le serre con sistemi di riscaldamento particolarmente rispettosi dell’ambiente (p. es. sistemi di accoppiamento<br />
di forza calore, termopompe, sistemi di riscaldamento con biogas) la CMP può permettere temperature di<br />
riscaldamento più elevate.<br />
2.7.6 Allevamento di piantine<br />
A dipendenza delle esigenze delle piantine le serre possono essere riscaldate e illuminate senza limitazioni se<br />
l’involucro è conforme alle esigenze di cui all’art. 2.7.2.<br />
2.7.7 Raccolta di piante<br />
Per le raccolte di piante a scopo didattico o che hanno un’elevata importanza pubblica o scientifica non vi<br />
sono limitazioni per quanto riguarda la temperatura di riscaldamento se l’involucro è conforme alle esigenze<br />
di cui all’art. 2.7.2.