PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 2 Norme generali per la produzione vegetale<br />
2.4.3.2 Concimi ottenuti dal riciclaggio<br />
a) Apporto di concimi ottenuti dal riciclaggio: residui e sostanze estranee<br />
Laddove non è possibile un sufficiente approvvigionamento con sostanze nutritive provenienti dalla propria<br />
azienda o acquistate da aziende biologiche, il fabbisogno di azoto risp. fosforo 6 giusta <strong>Suisse</strong>-Bilanz può<br />
essere coperto al massimo per la metà con digestato solido o liquido. I concimi liquidi ottenuti dal riciclaggio<br />
devono figurare nell’elenco dei fattori di produzione.<br />
Apporto di materiale grezzo da coltivazione non biologica per il compostaggio o la fermentazione nell’azienda:<br />
il materiale grezzo per il compostaggio o la fermentazione deve corrispondere alle classi di igiene della lista<br />
positiva 7 della commissione dell’ispettorato per le attività di compostaggio. Le aziende che non sono specialmente<br />
attrezzate possono impiegare unicamente materiale sicuro dal punto di vista epidemiologico della classe a.<br />
I concimi aziendali aggiunti ai concimi ottenuti dal riciclaggio devono adempiere ai requisiti di qualità per<br />
concimi aziendali giusta l’art 2.4.3.1 a). I concimi aziendali di aziende non biologiche sono computati come<br />
parte di concimi aziendali non biologici giusta art. 2.4.3.1. In caso di sospetto di elevati valori di metalli pesanti<br />
o di presenza di OGM, l’ente di controllo può chiedere un’analisi dei residui.<br />
Concimi ottenuti dal riciclaggio di impianti di biogas situati in aziende agricole (parte di co-substrati tra il 20 e<br />
il 50 per cento): valgono i valori limite per metalli pesanti per concimi aziendali (ORRPChim 8 ).<br />
Concime liquido ottenuto dal riciclaggio (digestato liquido, acqua di processo): il concime liquido ottenuto<br />
dal riciclaggio apportato (parte di co-substrato non agricolo ≥ 20 %) deve rispettare i valori limite per metalli<br />
pesanti 9 dell’Ord. <strong>Bio</strong> del DFE.<br />
Apporto di composto e di concime solido ottenuto dal riciclaggio (digestato): il composto e il concime solido<br />
ottenuto dal riciclaggio apportati devono rispettare il limite per metalli pesanti 9 dell’Ord. <strong>Bio</strong> del DFE8 nonché<br />
le direttive sulla qualità del composto e del digestato10 del ramo. Le quantità d’impiego stabilite nell’ORRPChim<br />
(25 t SS/ha ogni 3 anni) non vanno superate.<br />
b) Limiti di distanza e consumo energetico<br />
La distanza in linea d’aria massima per l’apporto o la cessione di concimi ottenuti dal riciclaggio è di:<br />
< composto venduto sfuso 80 km<br />
< materiale grezzo per composto, substrato per funghi, digestato solido 40 km<br />
< digestato liquido 20 km<br />
Il limite di distanza non vale per composti e digestati come parte di concimi commerciali e di substrati.<br />
2.4.3.3 Impianti di biogas<br />
Le aziende Gemma possono gestire impianti di biogas, partecipare alla gestione di impianti e impiegare<br />
digestato come concime aziendale o concime ottenuto dal riciclaggio (requisiti relativi all’apporto vedi anche<br />
2.4.3.1 e 2.4.3.2). L’azienda Gemma non deve necessariamente possedere concimi aziendali propri.<br />
a) Materiale di partenza (vale per impianti propri e per impianti non facenti parte dell’azienda<br />
dalle quali un’azienda Gemma apporta digestato)<br />
L’intero materiale di partenza non deve superare i valori limite ufficiali concernenti l’assenza di OGM nei<br />
mangimi. L’apporto di concimi aziendali non biologici in un impianto di biogas situato in un’azienda Gemma<br />
o al quale un’azienda Gemma partecipa è ammessa. Tutte le aziende interessate devono rispettare le direttive<br />
di un marchio che vieta l’impiego di mangimi OGM.<br />
Il materiale grezzo destinato alla fermentazione va fermentato secondo i requisiti definiti nella lista positiva 11<br />
della commissione ispettiva per le attività di compostaggio e di metanizzazione.<br />
6 fa stato la sostanza que supera come prima il limite del 50 %.<br />
7 lista positiva della commissione ispettiva per le attività di compostaggio e di metanizzazione in svizzera:<br />
www.kompostverband.ch information Qualität inputmaterialien<br />
8 valori limite in mg/kg ss: cd 1; cu 100*; ni 30; pb 120; zn 400**; Hg 1<br />
* a partire da una percentuale di più di 50 % di escrementi di maiali, in relazione alla sostanz secca 150 g/t ss<br />
** a partire da una percentuale di più di 50 % di escrementi di maiali, in relazione alla sostanz secca 600 g/t ss<br />
9 valori limite in mg/kg ss: cd 0,7; cu 70; ni 25; pb 45; zn 200; Hg 0,4; cr 70; cr(iv) nn.<br />
10 associazione svizzera delle aziende di compostaggio e di metanizzazione asac, «Qualitätsrichtlinie 2010 der Branche für<br />
Kompost und gärgut»: www.kompost.ch/anlagen/xmedia/2010_Qualitaetsrichtlinie_Kompost_gaergut.pdf<br />
11 lista positiva della commissione ispettiva per le attività di compostaggio e di metanizzazione in svizzera:<br />
www.kompostverband.ch information Qualität inputmaterialien<br />
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