PDF 5684 KB - Bio Suisse
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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 1 Requisiti generali 1.1.2013<br />
1.7.3 Trasformazione chimica di derrate alimentari<br />
La trasformazione chimica di derrate alimentari o la modificazione chimica di sostanze alimentari è vietata.<br />
In determinati casi motivati è ammesso l’adattamento del pH. L’uso di additivi e di coadiuvanti ammessi (vedi<br />
capitolo 1.3) non è considerato un processo di trasformazione chimica ai sensi delle presenti direttive.<br />
1.8 Separazione<br />
1.8.1 Trasformazione<br />
Nelle aziende che trasformano sia materie prime riconosciute Gemma, bio-CH, bio-UE o di qualità equivalente<br />
che materie prime e prodotti non biologici va garantita una sufficiente separazione nella trasformazione. Lo<br />
svuotamento degli impianti non è sempre sufficiente. Se possibile occorre effettuare una pulizia intermedia<br />
degli impianti. Altrimenti vanno fissate quantità adeguate di separazione con cui sono espulsi i resti di merce<br />
non biologica e/o bio-CH, bio-UE o di qualità equivalente. Le quantità di separazione vanno fissate in accordo<br />
con l’ente di certificazione competente.<br />
1.8.2 Magazzinaggio<br />
I prodotti provenienti dall’agricoltura biologica vanno immagazzinati in modo da escludere ogni confusione o<br />
scambio con merce non biologica. Prodotti non biologici e biologici possono essere immagazzinati assieme<br />
unicamente se sono imballati pronti per la vendita e contrassegnati. I magazzini e i contenitori per prodotti non<br />
imballati devono essere separati e provvisti di un contrassegno particolare. L’azione di eventuali trattamenti con<br />
pesticidi prima dell’uso dei locali e dei contenitori deve essere esclusa. Gli elevatori, i tubi, ecc. devono essere<br />
esenti da resti di prodotti non biologici.<br />
1.8.3 Trasporto<br />
I prodotti biologici e non biologici possono essere trasportati assieme unicamente se sono imballati adeguatamente<br />
e contrassegnati singolarmente. L’imballaggio durante il trasporto deve corrispondere alle norme sugli<br />
imballaggi delle presenti direttive.<br />
1.9 Imballaggio<br />
1.9.1 Requisiti generali<br />
Per l’imballaggio vanno usati sistemi che proteggendo in modo ottimale il prodotto presentano il minor carico<br />
ambientale possibile. Dove è ragionevole vanno previsti materiali riutilizzabili.<br />
1.9.2 Materiali da imballaggio<br />
La CMT decide in merito ai materiali da imballaggio ammessi.Vale lo stesso principio come per i procedimenti<br />
di trasformazione. Va scelto il tipo di imballaggio più rispettoso dell‘ambiente per ogni prodotto:<br />
< va data la preferenza a sistemi a rendere, sia per imballaggi per la vendita al dettaglio che per contenitori<br />
commerciali e per la vendita all‘ingrosso.<br />
< se possibile vanno utilizzati materiali ottenuti da materie prime rinnovabili o riciclabili (p. es. vetro, cartone,<br />
PET riciclabile, ecc.).<br />
< evitare imballaggi eccessivi (overpackaging).<br />
< non possono essere impiegati materiali da imballaggio contenenti cloro (p. es. PVC).<br />
< sono ammessi i materiali metallizzati a vapore.<br />
< gli imballaggi compositi di metallo e fogli di alluminio puro sono ammessi unicamente in casi motivati.