PDF 5684 KB - Bio Suisse
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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 1 Conversione all’agricoltura biologica e globalità aziendale 1.1.2013<br />
1.2 Conversione all’agricoltura biologica<br />
1.2.1 Principi generali<br />
Le persone che intendono convertire la propria azienda devono presentare agli organi di controllo i dati<br />
completi concernenti il sistema colturale attuato fino a quel momento e le analisi del suolo (riserve di sostanze<br />
nutritive).<br />
Coloro che convertono la propria azienda all’agricoltura biologica o che intendono gestire un’azienda Gemma<br />
si impegnano a frequentare un corso di introduzione o di perfezionamento di almeno due giorni sugli obiettivi<br />
e i metodi dell’agricoltura biologica. I partecipanti ricevono un certificato di frequenza. L’opzione agricoltura<br />
biologica nell’ambito della formazione agricola, un tirocinio agricolo in un’azienda biologica o almeno una<br />
pratica professionale della durata di un periodo vegetativo in un’azienda biologica vale come corso obbligatorio<br />
se non sono trascorsi più di quattro anni.<br />
1.2.2 Durata<br />
La conversione dura almeno 2 anni civili. All’inizio della conversione il responsabile aziendale si impegna per<br />
iscritto a rispettare le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>. All’azienda viene pienamente riconosciuta l’attribuzione della Gemma<br />
a partire dal terzo anno dall’inizio della conversione. I prodotti vegetali raccolti e i prodotti animali ottenuti a<br />
partire dal 1° gennaio del terzo anno possono essere commercializzati con la Gemma integrale. Il certificato<br />
di conversione (IC2) rilasciato l’anno precedente è sufficiente per legittimare la commercializzazione con la<br />
Gemma integrale.<br />
Un’azienda agricola certificata secondo l’Ordinanza sull’agricoltura biologica svizzera può essere riconosciuta<br />
come azienda Gemma con un anno supplementare di conversione <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>. Le aziende bio che rispettano<br />
direttive almeno equivalenti di un altro marchio possono essere certificate come aziende Gemma senza<br />
periodo di conversione. Prima dell’ottenimento dello stato di riconoscimento Gemma integrale, un’azienda<br />
Gemma deve tuttavia aver versato i contributi <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> almeno per i due anni precedenti. Fanno eccezione a<br />
questa regola le aziende bio equivalenti che rispettano interamente le direttive <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> e che fanno parte di<br />
un’organizzazione associata a <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />
Nel primo anno di conversione, a certificazione avvenuta (al più presto il 1° maggio) possono essere commercializzati<br />
con la Gemma di conversione tutti i prodotti delle colture seminate dopo il 1° gennaio. Le colture<br />
seminate prima del 1° gennaio possono essere commercializzate con la Gemma di conversione unicamente<br />
se il produttore si è annunciato all’agricoltura biologica prima della data della semina e se ha confermato per<br />
iscritto che la relativa coltura è stata coltivata secondo i principi dell’agricoltura biologica a partire dal momento<br />
della semina. L’ente di certificazione disciplina l’obbligo di prova.<br />
Nel caso di foraggiamento degli animali propri possono essere conteggiati come foraggio bio tutti i foraggi<br />
raccolti nel primo anno di conversione (cereali foraggieri, erba medica, ecc.). Il foraggio proprio raccolto<br />
nell’anno prima della conversione è considerato foraggio non biologico, ad eccezione del foraggio grezzo, a<br />
partire dal 1° maggio dell’anno di conversione.<br />
A certificazione avvenuta (1° maggio), a partire dal raccolto nel primo anno di conversione i prodotti del<br />
raccolto di colture permanenti possono essere contrassegnati con la Gemma di conversione.<br />
Per particolari rami produttivi indipendenti dal suolo, nel settore della coltivazione sono possibili deroghe a<br />
singole disposizioni contenute nelle direttive. L’azienda dev’essere comunque convertita globalmente. La CMP<br />
stabilisce le condizioni precise nei singoli casi.<br />
Commercializzazione di animali di aziende in conversione: gli animali di aziende in conversione possono essere<br />
commercializzati come animali in conversione solo a certificazione e riconoscimento dell’azienda avvenuti.<br />
Prima della certificazione e del riconoscimento come azienda in conversione gli animali possono giungere<br />
unicamente nel canale di vendita convenzionale. (CMP 6/2011)<br />
Notifica<br />
Giusta l’Ordinanza bio la conversione inizia il 1° gennaio. Secondo l’Ordinanza sui pagamenti diretti il termine<br />
di notifica è il 31 agosto dell’anno precedente. Per coloro che si annunciano in ritardo sono previsti decurtazioni<br />
o il diniego dei pagamenti diretti. Lo stesso vale per la conversione a tappe. Per la conversione a tappe<br />
i capiazienda interessati devono inoltre inoltrare tempestivamente all’UFAG e alla CMP una domanda con<br />
la necessaria documentazione. Condizioni vedi il catalogo dei criteri per il rilascio di permessi speciali per<br />
produttori.<br />
In singoli Cantoni la notifica è accettata anche dopo il 31 agosto. La notifica va inoltrata direttamente a <strong>Bio</strong><br />
<strong>Suisse</strong>. La responsabilità della notifica tempestiva come azienda <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> spetta al capoazienda.