PDF 5684 KB - Bio Suisse
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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 5 Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali1.1.2013<br />
5.8.1 Riproduzione e allevamento<br />
Gli avannotti e le uova acquistati devono provenire da aziende biologiche. Essi devono essere stati prodotti in<br />
Svizzera o nei paesi confinanti. In caso di mancata disponibilità o di importanti perdite dell’effettivo, l’ente di<br />
certificazione può autorizzare l’acquisto di avannotti o di uova non biologici. In tal caso deve essere a disposizione<br />
una conferma del fornitore, attestante che essi corrispondono ai requisiti bio (vedi modello nell’allegato<br />
1 al cap. 5.8).<br />
Per poter essere venduti con il marchio Gemma i pesci devono aver trascorso nell’azienda almeno gli ultimi 2 / 3<br />
della loro vita. A certificazione avvenuta, le aziende nel primo anno di conversione possono vendere i pesci<br />
con la Gemma di conversione a partire dal 1° maggio.<br />
I locali caldi d’incubazione (occorre presentare un piano energetico che preveda le possibilità di risparmio<br />
sopportabili dal punto di vista economico e le possibilità d’impiego di energie rinnovabili; cicli d’acqua chiusi),<br />
la covatura artificiale controllata e il foraggiamento degli avannotti sono ammessi.<br />
Gli anestetici ammessi per la spremitura delle uova sono elencati nell’elenco dei fattori di produzione per la<br />
pescicoltura del FiBL e di <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>.<br />
5.8.2 Foraggiamento<br />
Va impiegato foraggio certificato Gemma o Gemma «sostanze ausiliarie». In deroga al cap. 4.2 per gli<br />
impianti di piscicoltura è ammesso l’acquisto dell’intera quantità di mangime. Altrimenti vanno rispettate tutte<br />
le disposizioni sul foraggiamento.<br />
5.8.3 Stagno e impianto<br />
Sono vietati gli impianti a ricircolo chiuso 28 per l‘allevamento di pesci, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per<br />
la produzione di organismi utilizzati come mangime.<br />
L’impianto va accudito ogni giorno.<br />
Lo stagno risp. l’impianto deve essere assicurato contro la fuga risp. l’immigrazione di pesci allogeni, in particolare<br />
nel caso di specie non indigene (p. es. trota iridea).<br />
Analogamente alle aziende agricole, le aziende che praticano la piscicoltura devono destinare il 7 % della<br />
superficie aziendale alla promozione della biodiversità (cfr. cap. 2.3). È considerata superficie aziendale la<br />
superficie dell’intero impianto di piscicoltura dedotti gli edifici, le strade e le superfici boschive. Va data la<br />
preferenza a superfici di compensazione acquatiche (p. es. zone umide, canneti, pantani). Fanno eccezione a<br />
questa condizione le aziende con recinti di rete in acque aperte.<br />
Lo stagno risp. l’impianto deve essere provvisto di possibilità di ritiro e di rifugi e favorire il comportamento<br />
conforme alla specie dei pesci (formazione di branchi, comportamento territoriale). I bacini possono essere<br />
strutturati p. es. mediante schermi appesi nell’acqua (possono essere tolti facilmente per la pulizia). I requisiti<br />
per la strutturazione degli stagni e dei bacini possono essere inaspriti in base a nuovi riconoscimenti etologici.<br />
Se per la gestione dello stagno viene prelevata acqua da un corso d’acqua, vanno rispettate le disposizioni di<br />
legge sui deflussi minimi. Il ruscello deve permettere il passaggio dei pesci, risp. in caso di nuove costruzioni<br />
occorre permettere il passaggio dei pesci.<br />
5.8.4 Qualità dell’acqua<br />
5.8.4.1 Afflusso<br />
L’afflusso non deve avere, o solo in misura minima, contaminazione antropogenea. In caso di dubbio, p. es. se<br />
l’afflusso proviene da zone agricole sfruttate in modo intensivo, la sicurezza dell’acqua va provata mediante<br />
analisi. In questi casi l’analisi dell’acqua deve comprendere i parametri giusta OPAc (RS 814.201 Allegato<br />
2, Esigenze relative alla qualità delle acque) oltre a nitrite e cloruro. La CMP può disporre ulteriori requisiti<br />
per la qualità dell’acqua. Per piccole aziende e aziende gestite a tempo parziale con una produzione annua<br />
inferiore a 1’000 kg di pesce, l’ente di certificazione può stabilire una procedura di prelevamento di campioni<br />
semplificata.<br />
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