PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 5 Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali<br />
131<br />
5.8.4.2 Deflusso<br />
La qualità dell’acqua nel deflusso deve soddisfare i requisiti delle prescrizioni cantonali e federali 29 sulla protezione<br />
delle acque. Deve essere a disposizione un attestato cantonale per la protezione delle acque valido. Se<br />
necessario le sostanze in sospensione vanno raccolte in un bacino di sedimentazione.<br />
5.8.4.3 Impianto e stagni<br />
Temperatura, pH, tenore di ossigeno e di ammoniaca dell’acqua devono corrispondere alle esigenze specifiche<br />
della specie dei pesci (valori indicativi per trote: temperatura mass. 16 °C, pH tra 7 e 8, ossigeno almeno 6<br />
mg O 2 /l, ammoniaca mass. 0,6 mg/l). I valori vanno misurati ad intervalli regolari adeguati alle condizioni<br />
(almeno una volta al mese) e nelle ore sensibili del giorno. Ciò vale in linea di massima per ogni singolo stagno<br />
o single vasche se in occasione del primo controllo non è stato stabilito altrimenti (p. es. nel caso di vasche<br />
direttamente collegate tra loro è sufficiente un’analisi nell’ultima vasca).<br />
Per l’arricchimento di ossigeno dell’afflusso o degli stagni e delle vasche sono ammesse le seguenti misure:<br />
cascate, torri cribrose, mulini ad acqua, fontane, pompe di circolazione. Per il funzionamento di questi apparecchi<br />
meccanici vanno preferibilmente impiegate energie rinnovabili. Un’aerazione artificiale dell’impianto<br />
con ossigeno puro liquido o gassoso non è ammessa e può essere eseguita solo temporaneamente e in casi<br />
eccezionali in caso di condizioni meteorologiche estreme (obbligo di notifica all’ente di certificazione), per<br />
trasporti o per l’allevamento di avannotti in locali d’incubazione.<br />
I resti di foraggio o le feci sedimentati vanno utilizzati o consegnati a un’altra azienda bio entro una distanza di<br />
20 km (se la legge non prevede un’altra modalità di riciclaggio). Se entro tale distanza non vi è alcuna azienda<br />
biologica acquirente, l’ente di certificazione può concedere il permesso di cedere tali sostanze a un’azienda<br />
agricola non biologica o a un’azienda bio situata a una distanza maggiore.<br />
5.8.5 Allevamento<br />
Le misure di selezione e manipolazione nonché la durata di permanenza dei pesci fuori dall’acqua vanno<br />
ridotte al minimo. L’impiego di selezionatrici è ammesso. I pesci e tutte le superfici e gli attrezzi a contatto con<br />
i pesci devono sempre essere umidi.<br />
I pesci devono avere la possibilità di recarsi nelle zone ombreggiate nell’acqua. Almeno il 10 % della superficie<br />
dell’acqua di ogni singolo stagno o bacino deve essere permanentemente all’ombra. Durante i mesi invernali<br />
(1.12. al 28.2.) o nel caso di grandi corsi o specchi d’acqua naturali con rive boscate o di stagni profondi oltre<br />
2 metri non sono necessarie ulteriori misure ombreggianti.<br />
La densità di allevamento va regolata in modo che la salute e il comportamento conforme alla specie dei pesci<br />
non siano compromessi. I limiti quantitativi di allevamento sono definiti nelle norme specifiche della specie (art.<br />
5.8.11).<br />
La lunga durata dell’allevamento dei pesci è molto importante per la qualità della carne e previene l’allevamento<br />
troppo intensivo. Per questo motivo le norme specifiche della specie fissano anche una durata minima dell’alleva-<br />
mento. Questa si riferisce al peso di macellazione commerciale. In caso di commercializzazione di pesci con<br />
peso insufficiente o eccessivo, la durata dell’allevamento va adeguata di conseguenza.<br />
5.8.6 Trasporto<br />
Durante i trasporti i pesci vivi vanno approvvigionati con sufficiente ossigeno. Prima del trasporto vanno tenuti<br />
a digiuno. Il trasporto deve durare al massimo 10 ore. Non va superata la densità di trasporto di 1 kg di pesce<br />
su 5 litri d’acqua risp. 1 kg di pesce su 8 litri d’acqua se il trasporto dura più di 2 ore.<br />
5.8.7 Uccisione<br />
L’uccisione dei pesci deve avvenire nell’acqua o immediatamente dopo il prelievo dall’acqua. In particolare non<br />
è ammesso il soffocamento. Sono ammessi i seguenti metodi di uccisione: stordimento a percussione, stordimento<br />
elettrico. Dopo l’uccisione i pesci vanno immediatamente puliti o trasformati.<br />
29 opac, appendice 3.3, 2 esigenze particolari, 27 impianti per la piscicoltura