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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 5 Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali<br />

131<br />

5.8.4.2 Deflusso<br />

La qualità dell’acqua nel deflusso deve soddisfare i requisiti delle prescrizioni cantonali e federali 29 sulla protezione<br />

delle acque. Deve essere a disposizione un attestato cantonale per la protezione delle acque valido. Se<br />

necessario le sostanze in sospensione vanno raccolte in un bacino di sedimentazione.<br />

5.8.4.3 Impianto e stagni<br />

Temperatura, pH, tenore di ossigeno e di ammoniaca dell’acqua devono corrispondere alle esigenze specifiche<br />

della specie dei pesci (valori indicativi per trote: temperatura mass. 16 °C, pH tra 7 e 8, ossigeno almeno 6<br />

mg O 2 /l, ammoniaca mass. 0,6 mg/l). I valori vanno misurati ad intervalli regolari adeguati alle condizioni<br />

(almeno una volta al mese) e nelle ore sensibili del giorno. Ciò vale in linea di massima per ogni singolo stagno<br />

o single vasche se in occasione del primo controllo non è stato stabilito altrimenti (p. es. nel caso di vasche<br />

direttamente collegate tra loro è sufficiente un’analisi nell’ultima vasca).<br />

Per l’arricchimento di ossigeno dell’afflusso o degli stagni e delle vasche sono ammesse le seguenti misure:<br />

cascate, torri cribrose, mulini ad acqua, fontane, pompe di circolazione. Per il funzionamento di questi apparecchi<br />

meccanici vanno preferibilmente impiegate energie rinnovabili. Un’aerazione artificiale dell’impianto<br />

con ossigeno puro liquido o gassoso non è ammessa e può essere eseguita solo temporaneamente e in casi<br />

eccezionali in caso di condizioni meteorologiche estreme (obbligo di notifica all’ente di certificazione), per<br />

trasporti o per l’allevamento di avannotti in locali d’incubazione.<br />

I resti di foraggio o le feci sedimentati vanno utilizzati o consegnati a un’altra azienda bio entro una distanza di<br />

20 km (se la legge non prevede un’altra modalità di riciclaggio). Se entro tale distanza non vi è alcuna azienda<br />

biologica acquirente, l’ente di certificazione può concedere il permesso di cedere tali sostanze a un’azienda<br />

agricola non biologica o a un’azienda bio situata a una distanza maggiore.<br />

5.8.5 Allevamento<br />

Le misure di selezione e manipolazione nonché la durata di permanenza dei pesci fuori dall’acqua vanno<br />

ridotte al minimo. L’impiego di selezionatrici è ammesso. I pesci e tutte le superfici e gli attrezzi a contatto con<br />

i pesci devono sempre essere umidi.<br />

I pesci devono avere la possibilità di recarsi nelle zone ombreggiate nell’acqua. Almeno il 10 % della superficie<br />

dell’acqua di ogni singolo stagno o bacino deve essere permanentemente all’ombra. Durante i mesi invernali<br />

(1.12. al 28.2.) o nel caso di grandi corsi o specchi d’acqua naturali con rive boscate o di stagni profondi oltre<br />

2 metri non sono necessarie ulteriori misure ombreggianti.<br />

La densità di allevamento va regolata in modo che la salute e il comportamento conforme alla specie dei pesci<br />

non siano compromessi. I limiti quantitativi di allevamento sono definiti nelle norme specifiche della specie (art.<br />

5.8.11).<br />

La lunga durata dell’allevamento dei pesci è molto importante per la qualità della carne e previene l’allevamento<br />

troppo intensivo. Per questo motivo le norme specifiche della specie fissano anche una durata minima dell’alleva-<br />

mento. Questa si riferisce al peso di macellazione commerciale. In caso di commercializzazione di pesci con<br />

peso insufficiente o eccessivo, la durata dell’allevamento va adeguata di conseguenza.<br />

5.8.6 Trasporto<br />

Durante i trasporti i pesci vivi vanno approvvigionati con sufficiente ossigeno. Prima del trasporto vanno tenuti<br />

a digiuno. Il trasporto deve durare al massimo 10 ore. Non va superata la densità di trasporto di 1 kg di pesce<br />

su 5 litri d’acqua risp. 1 kg di pesce su 8 litri d’acqua se il trasporto dura più di 2 ore.<br />

5.8.7 Uccisione<br />

L’uccisione dei pesci deve avvenire nell’acqua o immediatamente dopo il prelievo dall’acqua. In particolare non<br />

è ammesso il soffocamento. Sono ammessi i seguenti metodi di uccisione: stordimento a percussione, stordimento<br />

elettrico. Dopo l’uccisione i pesci vanno immediatamente puliti o trasformati.<br />

29 opac, appendice 3.3, 2 esigenze particolari, 27 impianti per la piscicoltura

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