04.06.2013 Views

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

PDF 5684 KB - Bio Suisse

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte I Direttive comuni – 2 Obbligo contrattuale e di controllo<br />

2.3 Contratto tra aziende di trasformazione e imprese commerciali<br />

e <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> (contratto di licenza)<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> è detentrice del marchio registrato Gemma. Il diritto all’uso del marchio registrato da parte di terzi<br />

può essere acquisito unicamente tramite contratto.<br />

2.4 Tariffe<br />

Le tariffe per il contratto di produzione (a norma dell’art. 2.2.1) sono fissate dall’assemblea dei delegati <strong>Bio</strong><br />

<strong>Suisse</strong>. Le tasse di licenza (a norma dell’art. 1.2.3) sono stabilite ogni anno dal consiglio direttivo <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> in<br />

regolamenti separati.<br />

ad art. 2.4: «Condizioni relative al contratto di produzione Gemma <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>» (Allegato 3 al<br />

presente capitolo 2); «Condizioni di licenza <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>» (Allegato 2 al presente capitolo 2); «Regolamento<br />

tariffario inerente al contratto di licenza Gemma» (Allegato 3 al presente capitolo 2); «Regolamento<br />

concernente i contributi per membri (Allegato agli statuti <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>); Norme del ramo per<br />

esercizi di ristorazione, apicoltori, carne e commercio all’ingrosso; «Regolamento tariffario per<br />

produttori con vendita diretta»<br />

2.5 Permessi speciali<br />

L’ente di certificazione in collaborazione con la CMP, decide ogni anno in merito ai permessi speciali. Eventuali<br />

deroghe vengono concesse solo temporaneamente.<br />

2.6 Trasgressioni e sanzioni<br />

Le sanzioni in caso di trasgressione alle presenti direttive sono stabilite nel regolamento delle sanzioni <strong>Bio</strong><br />

<strong>Suisse</strong>. La sanzione meno grave è l’ammonimento con l’assegnazione di un termine per ovviare alla mancanza.<br />

La sanzione più grave è la privazione del riconoscimento di un’azienda risp. l’annullamento del contratto di<br />

produzione risp. di licenza con il pagamento di una pena convenzionale e di un eventuale risarcimento dei<br />

danni e la pubblicazione della decisione.<br />

2.6.1 Ricorsi<br />

I ricorsi contro le decisioni delle commissioni del marchio <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> vengono trattati dal consiglio direttivo <strong>Bio</strong><br />

<strong>Suisse</strong>. I ricorsi contro le sanzioni vanno inoltrati all’organo statuente (giusta mezzi d’impugnazione). I ricorsi<br />

contro le decisioni dell’ente di certificazione vanno inoltrati all’ente di certificazione.<br />

ad cap. 2.6: «Regolamento delle sanzioni agricoltura biologica» (produttori) e «Regolamento delle<br />

sanzioni licenziatari»<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!