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PDF 5684 KB - Bio Suisse

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<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 2 Norme generali per la produzione vegetale 1.1.2013<br />

2.2.11 Controllo dei residui<br />

Nel caso di rilascio di permessi speciali per l’impiego di materiale di moltiplicazione non biologico possono<br />

essere ordinati controlli miranti a verificare la presenza di residui a carico dell’istante.<br />

2.2.12 Deroghe generali all’obbligo di richiesta di autorizzazione eccezionale<br />

Il seguente materiale di moltiplicazione non necessita di un permesso eccezionale:<br />

a) micelio (micelio su substrato di cereali) convenzionale per la produzione di funghi commestibili.<br />

b) fino a cinque alberi da frutta ad alto fusto non biologici per azienda e anno.<br />

c) vitigni nobili non biologici.<br />

d) cipolle da semina biologiche ma non riconosciute Gemma.<br />

2.3 <strong>Bio</strong>diversità<br />

L’agricoltura biologica deve essere inserita in un ecosistema autoregolante e molteplice. Le siepi, i prati magri,<br />

i bordi dei campi, le piante ad alto fusto e altri biotopi non solo arricchiscono il paesaggio, ma contribuiscono<br />

a mantenere la biodiversità e quindi a favorire la diffusione degli animali utili.<br />

I produttori Gemma gestiscono l’intera azienda in modo da salvaguardare quanto più possibile l’ambiente, le<br />

piante, gli animali e i microorganismi presenti. Essi si impegnano a favore di un’azienda il più possibile diversificata<br />

che offra posto a diversi esseri viventi e a spazi vitali sia sulle superfici produttive che accanto ad esse.<br />

I produttori Gemma completano le già elevate prestazioni dei sistemi dell’agricoltura biologica a favore della<br />

biodiversità con ulteriori misure.<br />

I produttori Gemma mantengono e promuovono la biodiversità sull’intera superficie dell’azienda mediante:<br />

a) gestione oculata dell’intera superficie aziendale. Ciò comporta il rispetto dei seguenti principi delle direttive<br />

esistenti:<br />

– lavorazione riguardosa del suolo, cura del suolo e concimazione organica che favorisce la vita nel<br />

suolo;<br />

– rotazione delle colture variata ed equilibrata;<br />

– una parte di almeno 10–20 % di prati artificiali nell’avvicendamento;<br />

– nessun impiego di prodotti fitosanitari chimici di sintesi (cap. 2.6);<br />

– nessun impiego di erbicidi, regolatori della crescita e mezzi di avvizzimento;<br />

– nessun impiego di concimi chimici di sintesi (cap. 2.4);<br />

– nessun impiego di organismi geneticamente modificati.<br />

b) creazione e cura di superfici di compensazione ecologica e adozione di misure mirate per la promozione<br />

di specie e di comunità.<br />

Il capoazienda si impegna a mantenere, completare o sistemare spazi vitali naturali (superfici di compensazione<br />

ecologica) e ad averne cura.<br />

Sulle superfici di compensazione ecologica, ad eccezione delle superfici ecologiche nelle colture speciali, si<br />

rinuncia all’impiego di condizionatrici e di trinciatrici.<br />

Compensazione ecologica<br />

Almeno il 7 % della superficie agricola utile incl. le superfici oggetto di un contratto d’affitto appartenenti<br />

all’azienda (p. es. terreni edificabili non edificati) va destinato alla compensazione ecologica. Deroga a PER: il<br />

7 % impiegato come superficie di compensazione ecologica vale anche per le colture speciali.<br />

In caso di affitto di terreno dopo il giorno di riferimento del rilevamento primaverile all’inizio di maggio, il 7 %<br />

di superficie di compensazione ecologica sulla nuova superficie nell’anno corrispondente non deve essere<br />

rispettato perché la superficie in quell’anno non viene computata come superficie aziendale (i prodotti di queste<br />

nuove superfici non sono biologici).<br />

I vigneti possono essere classificati sotto il tipo 15 del promemoria di Agridea «Compensation écologique dans<br />

l’exploitation agricole» se le superfici sono riconosciute dal Cantone. (CMP 8/2002)<br />

Comunità PER<br />

Le comunità PER nelle quali l’azienda Gemma oltre alla superficie ecologica propria dichiara la superficie<br />

ecologica per un’azienda PER sono possibili. Tutte le altre comunità PER sono vietate. (CMP 7/2005)

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