PDF 5684 KB - Bio Suisse
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1.1.2013<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 1 Requisiti generali<br />
163<br />
Dopo la nebulizzazione i locali e gli impianti vanno sufficientemente aerati prima di reimmagazzinare, risp.<br />
trasformare i prodotti Gemma. L’azienda deve assicurarsi che le materie prime e i prodotti biologici non<br />
siano contaminati dopo il reimmagazzinamento (nessun residuo sui prodotti). A questo scopo va eseguita<br />
una sufficiente pulizia dei locali e degli impianti. Inoltre la prima partita prodotta dopo la nebulizzazione va<br />
commercializzata senza la Gemma.<br />
La CMT adotta l’elenco delle sostanze attive ammesse per la nebulizzazione. L’elenco si trova nell’allegato 3<br />
del cap. 1.12.<br />
1.12.4.4 Condizioni semplificate per un trattamento esteso contro gli organismi nocivi in<br />
locali e impianti che non sono destinati o che sono destinati solo occasionalmente<br />
alla trasformazione o al magazzinaggio di prodotti<br />
Se si effettua un trattamento esteso contro gli organismi nocivi in locali e impianti che non sono destinati o che<br />
sono destinati solo occasionalmente alla trasformazione o al magazzinaggio di prodotti Gemma, valgono le<br />
condizioni semplificate indicate sotto.<br />
Trattamento contro gli organismi nocivi in:<br />
< locali e impianti che non sono destinati alla trasformazione o al magazzinaggio di prodotti Gemma e<br />
che non sono collegati con locali/impianti destinati alla trasformazione o al magazzinaggio di prodotti<br />
Gemma (p. es. locale riscaldamento, guardaroba, uffici, locali di trasformazione e magazzinaggio completamente<br />
separati, edifici di produzione e magazzinaggio separati);<br />
< locali di produzione e magazzinaggio nei quali dopo un trattamento non sono trasformati risp. immagazzinati<br />
prodotti Gemma durante almeno 4 settimane.<br />
Condizioni:<br />
< In ogni caso va impedito il rischio di una contaminazione di prodotti Gemma. Se nelle quattro settimane<br />
sono comunque immagazzinati o trasformati prodotti Gemma, la CMT definisce i necessari termini di<br />
attesa e eventualmente altre condizioni e misure precauzionali.<br />
< Tutte le misure di lotta eseguite in questi settori vanno documentate.<br />
< I trattamenti vanno eseguiti da un’azienda specializzata in lotta antiparassitaria riconosciuta da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong><br />
o dal licenziatario nella sua azienda. Il licenziatario deve essere in possesso dell’autorizzazione speciale<br />
per la lotta antiparassitaria (OLAPar), dell’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti<br />
(OLA-Fum) giusta l’Ordinanza del DFI o dell’autorizzazione speciale per «uso proprio <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>».<br />
< Non vi sono prescrizioni <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> per quanto concerne la scelta del prodotto<br />
< Non vi è alcun obbligo di redigere un rapporto annuale<br />
< Può essere richiesto un permesso speciale per la gestione di un sistema di monitoraggio proprio (vedi art.<br />
1.12.2.3).<br />
1.12.5 Documentazione<br />
Ogni licenziatario e/o trasformatore per conto terzi è tenuto a documentare tutte le misure inerenti al controllo<br />
degli organismi nocivi nell’intera azienda (incl. aziende per la trasformazione per conto terzi). Questi documenti<br />
sono esaminati in occasione del controllo bio per verificarne la completezza risp. il rispetto.<br />
La documentazione comprende inoltre a seconda dell’azienda:<br />
< tutti i trattamenti contro gli organismi nocivi eseguiti nell’azienda con l’indicazione dell’infestazione (organismo<br />
nocivo, impianto/locale interessato), del trattamento (data, sostanza attiva impiegata), delle misure<br />
adottate per impedire la contaminazione di prodotti Gemma), del nome del responsabile del trattamento<br />
< copia dell’autorizzazione speciale del disinfestatore che esegue i lavori di monitoraggio o i trattamenti<br />
< rapporto annuale attuale con le proposte di miglioramento dell’anno precedente (il rapporto annuale deve<br />
essere pure depositato presso l’azienda specializzata in lotta antiparassitaria dove sarà visionato in occasione<br />
dell’audit) nonché indicazioni in merito al controllo dei risultati<br />
< contratto con un’azienda specializzata in lotta antiparassitaria riconosciuta da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> per<br />
l’installazione e la gestione di un sistema integrato per la lotta contro gli organismi nocivi (contratto di<br />
monitoraggio)<br />
< sistema integrato per la lotta contro gli organismi nocivi proprio autorizzato da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, comprese le<br />
responsabilità, le analisi dei rischi e dei punti deboli, le misure preventive incluso piano di pulizia e di<br />
monitoraggio, formazione del personale.