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1.1.2013<br />

<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />

Parte III: Direttive per trasformazione e commercio – 1 Requisiti generali<br />

163<br />

Dopo la nebulizzazione i locali e gli impianti vanno sufficientemente aerati prima di reimmagazzinare, risp.<br />

trasformare i prodotti Gemma. L’azienda deve assicurarsi che le materie prime e i prodotti biologici non<br />

siano contaminati dopo il reimmagazzinamento (nessun residuo sui prodotti). A questo scopo va eseguita<br />

una sufficiente pulizia dei locali e degli impianti. Inoltre la prima partita prodotta dopo la nebulizzazione va<br />

commercializzata senza la Gemma.<br />

La CMT adotta l’elenco delle sostanze attive ammesse per la nebulizzazione. L’elenco si trova nell’allegato 3<br />

del cap. 1.12.<br />

1.12.4.4 Condizioni semplificate per un trattamento esteso contro gli organismi nocivi in<br />

locali e impianti che non sono destinati o che sono destinati solo occasionalmente<br />

alla trasformazione o al magazzinaggio di prodotti<br />

Se si effettua un trattamento esteso contro gli organismi nocivi in locali e impianti che non sono destinati o che<br />

sono destinati solo occasionalmente alla trasformazione o al magazzinaggio di prodotti Gemma, valgono le<br />

condizioni semplificate indicate sotto.<br />

Trattamento contro gli organismi nocivi in:<br />

< locali e impianti che non sono destinati alla trasformazione o al magazzinaggio di prodotti Gemma e<br />

che non sono collegati con locali/impianti destinati alla trasformazione o al magazzinaggio di prodotti<br />

Gemma (p. es. locale riscaldamento, guardaroba, uffici, locali di trasformazione e magazzinaggio completamente<br />

separati, edifici di produzione e magazzinaggio separati);<br />

< locali di produzione e magazzinaggio nei quali dopo un trattamento non sono trasformati risp. immagazzinati<br />

prodotti Gemma durante almeno 4 settimane.<br />

Condizioni:<br />

< In ogni caso va impedito il rischio di una contaminazione di prodotti Gemma. Se nelle quattro settimane<br />

sono comunque immagazzinati o trasformati prodotti Gemma, la CMT definisce i necessari termini di<br />

attesa e eventualmente altre condizioni e misure precauzionali.<br />

< Tutte le misure di lotta eseguite in questi settori vanno documentate.<br />

< I trattamenti vanno eseguiti da un’azienda specializzata in lotta antiparassitaria riconosciuta da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong><br />

o dal licenziatario nella sua azienda. Il licenziatario deve essere in possesso dell’autorizzazione speciale<br />

per la lotta antiparassitaria (OLAPar), dell’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti<br />

(OLA-Fum) giusta l’Ordinanza del DFI o dell’autorizzazione speciale per «uso proprio <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>».<br />

< Non vi sono prescrizioni <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> per quanto concerne la scelta del prodotto<br />

< Non vi è alcun obbligo di redigere un rapporto annuale<br />

< Può essere richiesto un permesso speciale per la gestione di un sistema di monitoraggio proprio (vedi art.<br />

1.12.2.3).<br />

1.12.5 Documentazione<br />

Ogni licenziatario e/o trasformatore per conto terzi è tenuto a documentare tutte le misure inerenti al controllo<br />

degli organismi nocivi nell’intera azienda (incl. aziende per la trasformazione per conto terzi). Questi documenti<br />

sono esaminati in occasione del controllo bio per verificarne la completezza risp. il rispetto.<br />

La documentazione comprende inoltre a seconda dell’azienda:<br />

< tutti i trattamenti contro gli organismi nocivi eseguiti nell’azienda con l’indicazione dell’infestazione (organismo<br />

nocivo, impianto/locale interessato), del trattamento (data, sostanza attiva impiegata), delle misure<br />

adottate per impedire la contaminazione di prodotti Gemma), del nome del responsabile del trattamento<br />

< copia dell’autorizzazione speciale del disinfestatore che esegue i lavori di monitoraggio o i trattamenti<br />

< rapporto annuale attuale con le proposte di miglioramento dell’anno precedente (il rapporto annuale deve<br />

essere pure depositato presso l’azienda specializzata in lotta antiparassitaria dove sarà visionato in occasione<br />

dell’audit) nonché indicazioni in merito al controllo dei risultati<br />

< contratto con un’azienda specializzata in lotta antiparassitaria riconosciuta da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> per<br />

l’installazione e la gestione di un sistema integrato per la lotta contro gli organismi nocivi (contratto di<br />

monitoraggio)<br />

< sistema integrato per la lotta contro gli organismi nocivi proprio autorizzato da <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong>, comprese le<br />

responsabilità, le analisi dei rischi e dei punti deboli, le misure preventive incluso piano di pulizia e di<br />

monitoraggio, formazione del personale.

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