PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
PDF 5684 KB - Bio Suisse
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
132<br />
<strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> – Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma<br />
Parte II Direttive per la produzione vegetale e per l’allevamento di bestiame – 5 Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali1.1.2013<br />
5.8.8 Igiene e salute<br />
Per la pulizia vanno preferiti procedimenti meccanicofisici (pulizia ad alta pressione). Per la disinfezione degli<br />
stagni e dei bacini può essere impiegata calce viva (solo sul suolo asciutto dello stagno). L’impiego di cloruro<br />
di calcio è espressamente vietato.<br />
Le sostanze ammesse per la disinfezione di contenitori e attrezzi nonché per la cura dei pesci sono elencate<br />
nell’elenco dei fattori di produzione per la piscicoltura del FiBL e di <strong>Bio</strong> <strong>Suisse</strong> nell’allegato 2 al cap. 5.8. I<br />
trattamenti con sostanze che non vi figurano vanno eseguiti unicamente in accordo con un servizio veterinario<br />
specializzato in piscicoltura (cfr. anche cap. 4.5). Per ridurre la quantità dei medicamenti impiegati, il trattamento<br />
nei limiti del possibile (vale a dire se le misure necessarie non sono eccessivamente invasive per i pesci<br />
e se un trattamento isolato è ragionevole e attuabile) deve avvenire in una vasca più piccola.<br />
Dopo l’impiego di medicamenti chemioterapici, prima della commercializzazione biologica dei pesci vanno<br />
rispettati i seguenti periodi di attesa: per le sostanze attive impiegate occorre raddoppiare il periodo di attesa<br />
indicato in gradi-giorno. Se non è indicato nessun termine di attesa vale per tutte le sostanze impiegate un<br />
periodo di attesa generale di 1’000 gradi-giorno (cioè per una temperatura dell’acqua di 10 °C 100 giorni e a<br />
15 °C 66 giorni). Se è indicato un periodo di attesa solo per i pesci omeotermi, per ottenere il periodo di attesa<br />
in gradi-giorno lo stesso va moltiplicato per 36 (°C). In caso di commercializzazione entro i periodi di attesa i<br />
pesci vanno contrassegnati chiaramente come convenzionali («non allevati in regime biologico»). Il numero di<br />
trattamenti ammessi per la commercializzazione Gemma è disciplinato nel cap. 4.5.<br />
I pesci morti vanno prelevati immediatamente dallo stagno risp. dall’impianto.<br />
5.8.9 Registrazione e controllo<br />
Occorre tenere un registro dei pesci nel quale vanno iscritte tutte le misure di igiene, trattamento, selezione e<br />
manipolazione, i valori rilevati della qualità dell’acqua nonché i dati inerenti alla densità risp. alle uscite. I dati<br />
sulla densità di allevamento vanno iscritti almeno una volta al mese. Il registro dei pesci deve essere aggiornato<br />
e va presentato in occasione del controllo. Dalle annotazioni deve in particolare risultare il rispetto della durata<br />
di permanenza massima in contenitori artificiali, della densità massima della popolazione per ogni stagno e<br />
della durata minima di allevamento stabilite nelle normative specifiche delle specie (art. 5.8.11).<br />
In occasione del primo controllo vanno rilevati e registrati i volumi degli stagni e dei bacini e i relativi limiti<br />
massimi della popolazione.<br />
5.8.10 Trasformazione e commercializzazione<br />
La trasformazione va eseguita secondo le esigenze formulate nella parte III di queste direttive. Vanno osservate<br />
in particolare i capitoli 3 e 17 (prescrizioni «Carne e prodotti a base di carne» e «Trasformazione in azienda<br />
e per conto terzi, commercio e vendita diretta»).<br />
L’impiego di additivi coloranti del foraggio (per le cosiddette «trote salmonate») va dichiarato al momento della<br />
vendita dei pesci.<br />
5.8.11 Normative specifiche (della specie)<br />
5.8.11.1 Allevamento di pesci carnivori di lago e di mare (pesci da branco; p. es. pesce<br />
persico, salmerino di lago) in stagni, bacini e in recinti di rete<br />
Recinti di rete: nei recinti di rete possono essere tenute unicamente specie delle acque corrispondenti. Controlli<br />
regolari devono garantire che la macrofauna nella zona dei recinti di rete rimanga intatta. La rete non deve<br />
essere impregnata con sostanze chimiche di sintesi.<br />
Densità massima di allevamento: 20 kg/m3 Durata minima di allevamento: pesce persico 6 mesi, salmonidi 18 mesi