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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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6.1 I legali rappresentanti dei laboratori sono tenuti a comunicare alla <strong>Regione</strong> nel cui Registro risultano<br />

inseriti, l‟esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento di cui al paragrafo 2,<br />

punto 2.2.<br />

6.2 Il Ministero della Salute può effettuare in qualunque momento, con la <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong>, sopralluoghi<br />

presso i laboratori già inseriti negli elenchi allo scopo di verificarne la conformità ai criteri generali e ai<br />

requisiti minimi di cui al paragrafo 2.<br />

Laboratori non aventi sede in <strong>Abruzzo</strong><br />

I laboratori che effettuano analisi ai fini dell‟autocontrollo per le industrie alimentari, non aventi sede in<br />

<strong>Abruzzo</strong>, possono operare sul territorio regionale alle stesse condizioni previste dal presente atto per i laboratori<br />

abruzzesi.<br />

Qualora la <strong>Regione</strong> o la Provincia autonoma di appartenenza non abbia ancora regolamentato il settore il<br />

Responsabile legale del laboratorio interessato dovrà inviare apposita richiesta alla <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong> Direzione<br />

<strong>Sanità</strong> Servizio Veterinario, corredata della documentazione di cui al paragrafo 4, punto 4.1, con esclusione del<br />

versamento sempre previsto al punto 4.1.<br />

Certificato di accreditamento<br />

I laboratori che non risultano accreditati secondo quanto previsto al paragrafo 2, punto 2.2, possono essere<br />

iscritti provvisoriamente nel Registro regionale presentando copia del contratto stipulato con l‟organismo di<br />

accreditamento, attestante l‟avvio delle procedure finalizzate all‟ottenimento dell‟accreditamento.<br />

In ogni caso l‟accreditamento dovrà essere acquisito entro 18 mesi dalla data d‟iscrizione nel Registro<br />

regionale.<br />

Il mancato accreditamento del laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti,<br />

comportano la cancellazione d‟ufficio dal Registro regionale, senza la possibilità di reiterare l‟istanza<br />

d‟iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l‟ottenimento dell‟accreditamento di cui al paragrafo 2,<br />

punto 2.2.<br />

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