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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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altri materiali (semi di legumi, tuberi, radici, altri semi e frutti, foraggi e paglia, altre piante)<br />

Campionamento<br />

Il prelievo dei campioni di alimenti per animali deve essere fatto in modo che i campioni abbiano validità sia<br />

dal punto di vista giuridico che analitico. Esso deve essere quindi effettuato secondo quanto indicato dalle<br />

“Linee Guida sul campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali per l‟attuazione del<br />

PNAA”, pubblicate dal Ministero della Salute con nota prot. n. 15001-P-10/08/2010, e contenute<br />

integralmente nell‟Allegato 6.<br />

Numerosità e frequenza dei controlli<br />

Per quanto riguarda i controlli sui mangimi di origine animale, si applica la frequenza e numerosità<br />

campionaria della Decisione 94/360/CE, come modificata (in realtà la decisione 94/360 parla di frequenze di<br />

controllo fisico nel cui ambito non rientra necessariamente il controllo analitico)<br />

Per quanto riguarda invece i controlli sugli alimenti di origine vegetale la frequenza e la numerosità<br />

campionaria viene calcolata in base all'analisi dei rischi valutata sulla media nazionale del volume dei traffici.<br />

I controlli che i singoli PIF intendono effettuare ai sensi del presente piano deve essere programmata<br />

all'inizio dell'anno in base alle disposizioni contenute nel piano e in base ai risultati dei controlli pregressi, in base<br />

ad eventuali allerte comunitarie aperte, ed in base ad una previsione delle importazioni che si presume arrivino<br />

nell'arco dell'anno, ove possibile, comunque rispettando le frequenze minime precedentemente indicate.<br />

Conferimento dei Campioni<br />

Le Regioni e Province Autonome, nell'ambito della programmazione per la realizzazione del PNAA,<br />

concordano con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti il numero e la frequenza dei<br />

campioni da conferire, allo scopo sia di agevolarne l'attività, che di distribuirla uniformemente nell'arco dell'anno.<br />

Analisi<br />

Le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti.<br />

Tuttavia i PIF possono stipulare convenzioni con altri laboratori pubblici accreditati conformemente alle<br />

norme europee solo nel caso in cui gli II.ZZ.SS. non possano garantire l‟esecuzione delle analisi previste dal<br />

Piano.<br />

Gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di<br />

riferimento ove esistenti.<br />

In assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere<br />

espletati adottando norme nazionali e internazionali scientificamente riconosciute.<br />

Azioni in caso di non conformità<br />

Al fine di attivare procedure commisurate all‟entità e/o alla gravità dell‟episodio accertato, in caso di<br />

positività dei campioni analizzati, i provvedimenti da adottarsi, da valutare caso per caso, secondo il tipo di<br />

irregolarità riscontrata, devono rispondere a criteri generali e nel caso di sospetto di rischio grave per la salute<br />

pubblica e per la sanità animale o per l‟ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure<br />

previste dal sistema di allerta rapido mangimi, utilizzando gli allegati 13 e/o 14.<br />

Le procedure generali da mettere in atto per le diverse tipologie di non conformità prevedono che i<br />

prodotti risultati positivi, devono essere distrutti , o in alternativa, essere sottoposti a un trattamento in grado<br />

di neutralizzarne la nocività (ove possibile), a spese del detentore o del proprietario; oppure destinati a specie<br />

animali diverse per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o ancora destinati ad usi diversi<br />

dall’alimentazione animale .<br />

Queste sono azioni da intraprendere nei casi in cui non sia possibile rinviare le partite come previsto<br />

dall‟articolo 9 del DL.vo 223/2003 .<br />

Si può rinviare solo se ci sono le condizioni di cui all‟articolo 21 del Regolamento (CE) 882/2004 e<br />

comunque in assenza di rischio sanitario.<br />

Rinvio di partite di mangimi non conformi all’importazione<br />

Il Regolamento (CE) n. 882/2004, dopo aver indicato agli articoli 19 e 20 le misure da adottare per le<br />

partite di mangimi presentate all‟importazione e risultate al controllo ufficiale non conformi alla normativa,<br />

prevede all‟articolo 21 relativo al rinvio di tali partite, che l‟autorità competente autorizzi il rinvio solo nei casi<br />

in cui:<br />

la destinazione sia stata convenuta con l‟importatore responsabile della partita;<br />

l‟importatore abbia prima informato l‟autorità competente del paese terzo di origine (o del paese di<br />

destinazione se diverso) dei motivi e delle circostanze per cui i mangimi non hanno potuto essere immessi<br />

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