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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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egionale qualora non sia stato rispettato il termine di scadenza è autorizzato ad estrarre i dati per la<br />

relazione finale dal sistema informativo (BDR)<br />

Articolo 4<br />

(Organismi coinvolti)<br />

Gli organismi coinvolti nel presente programma sono rappresentati dal Ministero della Salute, dal<br />

Servizio Veterinario della <strong>Regione</strong> , dai Servizi veterinari di <strong>Sanità</strong> animale delle AA.UU.SS.LL.,<br />

dall‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‟<strong>Abruzzo</strong> e Molise.<br />

Le operazioni relative agli accertamenti diagnostici sono effettuate dalle Aziende USL mediante<br />

personale dipendente. Nel caso in cui la pianta organica del Servizio Veterinario non risulti<br />

completamente coperta, e per la parte di attività che non può essere svolta con personale dipendente una<br />

volta assicurati tutti gli altri compiti istituzionali, sarà fatto ricorso a veterinari libero professionisti<br />

riconosciuti ai sensi dell‟art. 13 del D. leg.vo 196/99 ( DG/11/142 del 20.09.2007) incaricati, contratto<br />

fatto nel rispetto dell‟ACN e degli indirizzi regionali. E‟ comunque di competenza dei veterinari<br />

dipendenti l‟adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria conseguenti all'individuazione di capi<br />

infetti.<br />

Articolo 5<br />

(Attività operative e flusso dei dati)<br />

Tutti i dati delle operazioni svolte devono essere inseriti nel Sistema Informativo Informatizzato della<br />

<strong>Regione</strong> che sarà utilizzato dalla <strong>Regione</strong> per l‟estrazione dei dati ufficiali necessari alla<br />

programmazione regionale nonché per l‟invio agli Enti preposti.<br />

L‟ inserimento dei dati viene effettuato dai servizi veterinari al momento del controllo in azienda<br />

attraverso le apparecchiature informatizzate e con il collegamento in rete. I dati sono completati in<br />

ufficio Az USL con l‟inserimento dei risultati analitici ed ogni altra informazione richiesta dal sistema<br />

entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle prove.<br />

La <strong>Regione</strong> pubblica i dati relativi alle profilassi di stato annualmente sul sito ufficiale internet.<br />

Articolo 6<br />

(Esecuzione delle prove)<br />

Gli accertamenti per la leucosi bovina enzootica debbono essere effettuati, di norma,<br />

contemporaneamente agli accertamenti per la brucellosi e pertanto l'esame diagnostico per la leucosi<br />

bovina enzootica è effettuato sul sangue prelevato nel corso delle operazioni di profilassi pianificata<br />

della brucellosi bovina.<br />

Tutti i bovini presenti negli allevamenti sottoposti a controllo, prima del controllo medesimo, debbono<br />

essere identificati secondo le indicazioni fornite dalle normative vigenti. (Regolam. n° 1760/2000) I<br />

contrassegni sono riportati sulle schede di stalla modello 2/33 che sarà firmato dal Veterinario.<br />

I bovini appartenenti agli allevamenti sotto controllo non possono essere spostati, se non per la<br />

macellazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell‟Az. U.S.L. competente, finché non sia<br />

stato comunicato dal servizio veterinario che gli accertamenti hanno avuto esito favorevole per tutti gli<br />

animali. Pertanto al momento degli accertamenti il custode degli animali è responsabilizzato della<br />

custodia degli stessi.<br />

L'accertamento ufficiale della Leucosi Bovina Enzootica avviene mediante la prova sierologica. Sono<br />

da considerare infetti da leucosi bovina enzootica i bovini degli allevamenti sotto controllo che abbiano<br />

presentato reazione sierologica positiva ad una sola prova.<br />

I campioni di sangue debbono pervenire ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" non<br />

oltre 72 ore dal prelievo ed esclusivamente accompagnati dal modello 2/33.<br />

Le schede di stalla modello 2/33 relativi agli allevamenti negativi sono restituiti ai Servizi Veterinari<br />

delle USL, debitamente annotati negli appositi spazi e firmati dal capo del laboratorio, entro 7 giorni dal<br />

ricevimento.<br />

In caso di prova sierologica ufficiale positiva il relativo referto viene comunicato alla USL<br />

immediatamente anche a mezzo telefax.<br />

Articolo 7<br />

(Notifica)<br />

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