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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita, attività culturali, didattiche e<br />

dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di<br />

riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.<br />

I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la<br />

possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati.<br />

I soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta sono gli imprenditori agricoli,<br />

iscritti nel registro delle imprese (art. 8 L. n. 580/1993), che rispettino le seguenti condizioni:<br />

a. conducano un‟azienda agricola ubicata nell‟ambito territoriale amministrativo della regione o<br />

negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;<br />

b. vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall‟azienda dei soci imprenditori<br />

agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche<br />

prodotti agricoli ottenuti nell‟ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della<br />

prevalenza di cui all‟art. 2135 del codice civile;<br />

c. non siano incorsi in condanne per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione<br />

degli alimenti nel quinquennio precedente all‟inizio dell‟esercizio dell‟attività.<br />

L‟attività di vendita all‟interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari<br />

dell‟impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all‟art. 1, comma 1094,<br />

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonchè dal personale<br />

dipendente di ciascuna impresa. L‟esercizio dell‟attività di vendita all‟interno dei mercati agricoli di<br />

vendita diretta non e‟ assoggettato alla disciplina sul commercio e i produttori possono accedervi<br />

nel rispetto delle comunicazioni previste dall‟art. 4 del D. Lgs n. 228/2001.<br />

Vendita in sede stabile su aree pubbliche con l’utilizzo di un posteggio (mercati rionali o<br />

sagre)<br />

Questa modalità di vendita si riferisce a quella comunemente utilizzata dai produttori agricoli che<br />

ottengono l‟assegnazione di un posteggio nei mercati rionali o cittadini. Per l‟assegnazione di un<br />

posteggio il produttore agricolo deve presentare la domanda<br />

al comune in cui intende effettuare la vendita e poiché generalmente i posti disponibili per i<br />

produttori agricoli sono in numero limitato, il comune redige una graduatoria.<br />

Pur considerando che le possibilità di avere in assegnazione un posteggio sono realisticamente<br />

limitate, data la loro scarsa disponibilità, occorre considerare il ricambio che naturalmente si<br />

determina fra le aziende nei mercati, a seguito del quale si rendono disponibili posteggi per i<br />

produttori agricoli in graduatoria.<br />

Per la vendita nei mercati cittadini il produttore deve disporre di un automezzo per il trasporto dei<br />

prodotti e di adeguate attrezzature per la vendita, fra cui banchi su cui esporre i prodotti, eventuale<br />

frigorifero se richiesto, ombrellone o gazebo, cassette, bilancia, ecc.<br />

Questa modalità di vendita è abbastanza impegnativa in termini di lavoro, per il trasporto,<br />

l‟esposizione dei prodotti e il ritiro a fine mercato; inoltre, il contesto è generalmente fortemente<br />

concorrenziale e richiede una presenza costante per fidelizzare i clienti. Infine, prima di scegliere se<br />

partecipare o meno, occorre considerare il bacino di utenza di ciascun mercato, da cui dipende<br />

fortemente il volume complessivo degli scambi e quindi la convenienza economia a parteciparvi.<br />

Vendita in occasione di fiere e mostre<br />

Si tratta della vendita effettuata in occasione di manifestazioni organizzate da diversi soggetti<br />

(Associazioni, Pro loco, Comitati, ecc), nelle quali sempre più frequentemente si registra la richiesta<br />

di partecipazione dei produttori agricoli locali. Alcune di queste manifestazioni, organizzate con<br />

frequenza mensile o con maggiore occasionalità, sono dei veri e propri mercati degli agricoltori.<br />

Vendita diretta in forma itinerante<br />

Il produttore agricolo che intende esercitare la vendita con questa modalità deve inoltrare<br />

comunicazione al comune dove è ubicata l‟azienda e decorsi trenta giorni può iniziare la vendita su<br />

tutto il territorio nazionale. Questa modalità di vendita richiede l‟uso di un automezzo<br />

opportunamente attrezzato per il trasporto e l‟esposizione dei prodotti. Il produttore agricolo può<br />

pertanto sostare per il tempo da egli ritenuto necessario al fine di avvicinare i clienti. Tuttavia,in<br />

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