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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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A tutte le tariffe elencate nell’Allegato A del D.Lgs 194/08, deve essere preliminarmente<br />

applicata la maggiorazione del 20% (prevista per il primo anno di applicazione al comma 1<br />

dell’art. 11), nonché l’ulteriore maggiorazione del 0,5% (come previsto al comma 4 dell’art. 11,<br />

per il finanziamento del Piano Nazionale dei Controlli).<br />

All’importo finale complessivo della bolletta dovrà ancora essere aggiunta la quota spettante<br />

all’ENPAV, pari al 2%. Gli importi ottenuti dovranno essere arrotondati, per eccesso o per<br />

difetto, al secondo decimale.<br />

Aspetti interpretativi dell’articolato e degli Allegati<br />

L’art. 1, comma 2, individua espressamente, per il finanziamento dei controlli, l’applicazione delle<br />

tariffe stabilite dagli Allegati del decreto stesso. Per quanto non ricompreso negli Allegati si<br />

rinvia, di fatto, per quanto applicabile, al tariffario regionale (Delibera G.R.A. n. 950 del<br />

21.08.2006). La produzione primaria deve ritenersi, allo stato attuale, esclusa dal campo di<br />

applicazione del decreto, come pure il settore mangimistico.<br />

L’art.1, comma 3. I costi di esecuzione della ricerca della Trichina spp. dei suini e negli equini<br />

macellati, sono comprese nelle tariffe previste nell’Allegato A. Per i suidi macellati a domicilio<br />

ad uso privato, si continua ad applicare la tariffa prevista dal tariffario regionale, già<br />

comprensiva del costo dell’esame trichinoscopico.<br />

Art. 2, comma 3. In ordine alle tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli<br />

stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti, di cui all'art. 31 del Reg. CE n. 882/2004,<br />

si dispone di continuare ad applicare quelle già determinate dai provvedimenti regionali (DGR n.<br />

950 del 21.08.2006), in quanto, allo stato, sembrano garantire la copertura del costo del<br />

servizio;<br />

Art. 2, comma 4. In attesa dei chiarimenti da parte del Ministero ed in via transitoria, si<br />

considera quale unica tariffa cumulativa, che assicura la copertura dei costi dei servizi resi,<br />

quella composta dalla somma delle singole tariffe previste dagli Allegati per le diverse attività<br />

produttive svolte nello stabilimento (es. uno stabilimento con macello suino, sezionamento e<br />

prodotti a base di carne, pagherà la somma degli importi previsti alla Sezione 1.1, alla Sezione 2<br />

ed alla Sezione 6 dell’Allegato A del D.Lgs), a meno che l’importo relativo ad una singola tariffa<br />

copra l’intero costo del servizio.<br />

Ai fini della maggiorazione del 30% della tariffa, si ritiene debba intendersi come orario<br />

notturno, quello definito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 600.1.7./24475/7995 del<br />

03.12.1996 (dalle ore 18,00 alle ore 6,00) o, se diverso, quello già applicato in ogni singola<br />

Azienda Sanitaria Locale. Tale maggiorazione deve essere applicata in aggiunta a quelle di cui<br />

all’art. 11 del D.Lgs.<br />

Art. 4, comma 2. In fase di prima applicazione, si considerano controlli supplementari a totale<br />

carico degli OSA, quelli effettuati per la verifica di non conformità accertate in precedenza<br />

(follow-up), nel caso di irregolarità rilevanti, che richiedano un sopralluogo non ricompreso nella<br />

programmazione ordinaria dell’attività. Ricadono anche in questa fattispecie le verifiche<br />

effettuate a seguito di richiesta di altri Organi di controllo (es. N.A.S.), a seguito di<br />

irregolarità accertata.<br />

Art. 4, comma 3. In merito ai controlli effettuati su richiesta dell’OSA, in particolare ai fini<br />

della certificazione, sono applicabili le tariffe previste dal tariffario regionale, in quanto<br />

garantiscono la copertura del costo del servizio. Anche per il rilascio di certificati per<br />

l’esportazione si applicano le tariffe previste dal tariffario regionale.<br />

Art. 5. In attesa di chiarimenti da parte del Ministero si definisce come “costo orario”, quello<br />

relativo alla prestazione (comprensivo di tutto il personale coinvolto nel controllo) e non il costo<br />

orario del singolo operatore che prende parte all’esecuzione del controllo ufficiale. Il valore<br />

orario di 50 €, è stato determinato dal Ministero ai sensi dell’Allegato VI del Regolamento CE<br />

882/2004 (Allegato C del D.Lgs) e pertanto, tiene già in considerazione lo stipendio del<br />

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