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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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Salmonella di Bilthoven (NL) coordina l‟ attività dei Laboratori Nazionali di Referenza, in particolare per quanto<br />

riguarda l‟applicazione dei metodi analitici e i controlli di qualità.<br />

Procedura di Campionamento<br />

La procedura per il campionamento ufficiale dovrà essere conforme a quanto previsto ai punti 5.B., 6.1.,<br />

6.2.B., 7 ed 8 dell'allegato del Decreto ministeriale 20 aprile 1978 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.165 del 15/06/78),<br />

a seconda dei casi, per mangimi alla rinfusa e in confezione.<br />

Si precisa che gli strumenti per il prelievo dei campioni devono essere puliti e disinfettati tra ogni<br />

operazione di prelievo riguardante lotti distinti; particolare attenzione deve essere posta dall‟operatore addetto al<br />

prelievo dei campioni (es. utilizzo di guanti monouso e mascherine), al fine di evitare la contaminazione<br />

microbiologica del materiale da prelevare.<br />

I campioni globali devono essere posti in contenitori sterili distinti, ognuno dei quali sarà accuratamente<br />

miscelato per agitazione o scuotimento.<br />

Il campione finale deve essere ottenuto per estrazione di una quantità approssimativamente uguale da<br />

ciascun campione globale, sino ad ottenere una quantità totale di 500 grammi/500 m.<br />

Il campione finale deve essere trasferito in un opportuno recipiente sterile e sigillato.<br />

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di campionamento si rimanda alla scheda allegato 15 “Buone<br />

pratiche di campionamento”.<br />

Raccolta dati<br />

I dati relativi alla contaminazione da salmonelle nelle materie prime e nei mangimi dovranno essere<br />

trasmessi semestralmente dalle Aziende USL, alle Regioni e alle Province Autonome, e da queste al Ministero<br />

della Salute, con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale),<br />

compilando le tabelle in file excel fornite nel presente capitolo.<br />

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali procedono alla raccolta dati sulla contaminazione da Salmonella<br />

spp. nei mangimi composti e materie prime di origine vegetale, secondo il formato indicato nei modelli di<br />

rilevazione per il riscontro degli agenti zoonotici predisposti dall‟EFSA e le trasmettono, unitamente ad<br />

informazioni particolareggiate sul metodo di laboratorio applicato, entro il 30 aprile di ogni anno, al Centro<br />

Nazionale di Referenza, al Ministero della Salute e alle Regioni/Province Autonome.<br />

I dati dovranno essere corredati di informazioni relative alle materie prime e mangimi esaminati ed in<br />

particolare sulla loro origine, nonché i trattamenti cui sono stati sottoposti.<br />

Valutazione finale dei dati<br />

L‟Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), in collaborazione con il Danish Veterinary<br />

Institute (designato come Zoonoses Collaborating Center), procederà alla valutazione epidemiologica dei dati<br />

raccolti dagli Stati membri.<br />

La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione della tabella Salmonella sorveglianza 2009-<br />

2011 e Salmonella Pet Food sorveglianza 2009-2011.<br />

TITOLO V - Piano di sorveglianza e vigilanza sulla presenza di organismi<br />

geneticamente modificati nei mangimi<br />

INTRODUZIONE<br />

La normativa di riferimento in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) è rappresentata<br />

principalmente dai due Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione dal 18 aprile 2004.<br />

Il primo, introducendo nuove regole per i mangimi e per gli alimenti GM, definisce fra l‟altro la<br />

procedura di autorizzazione per l‟immissione in commercio di un OGM destinato all‟alimentazione animale o di<br />

un mangime che contiene, è costituito o prodotto da OGM, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura<br />

e fissa le soglie di tolleranza alla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM.<br />

Il Regolamento (CE) n. 1830/2003 prescrive nuove regole in materia di tracciabilità e stabilisce ulteriori<br />

prescrizioni di etichettatura dei mangimi GM, da rispettare in tutte le fasi della loro immissione in commercio.<br />

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