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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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d) sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di provincia ufficialmente<br />

indenne da tubercolosi.<br />

La provincia mantiene la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi se continuano ad essere<br />

rispettate le condizioni di cui alla lettere a) - d).<br />

Tuttavia, qualora sussista motivo di ritenere che, per quanto concerne la tubercolosi, vi siano<br />

cambiamenti significativi nella situazione di uno Stato membro o di una parte di Stato membro<br />

riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, la Commissione può decidere di sospendere o di<br />

revocare tale qualifica finché non sono soddisfatti i requisiti previsti dalla decisione.<br />

Articolo 2<br />

(programmazione)<br />

Le operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi sono obbligatorie su<br />

tutto il territorio della <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong>, compresi gli allevamenti all'ingrasso (fatta eccezione per le<br />

province indenni). In questi ultimi devono essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti<br />

ufficialmente indenni e scortati dalla relativa certificazione.<br />

La Commissione Europea, attraverso le Decisioni 2006/875/CE e 2002/677/CE, ha previsto all‟art. 19,<br />

paragrafo1, lettera c, che gli Stati Membri presentino entro la fine di Luglio di ogni anno, le relazioni<br />

intermedie concernenti i primi 6 mesi ( 1° gennaio-30 giugno ) contenenti almeno le in formazioni<br />

indicate nelle tabelle II, III, IV della Decisione 2002/677/CE allegate al presente Piano; in ogni caso, le<br />

istruzioni impartite dalla C.E., opportunamente adattate all‟anno in corso, si basano sulla Circolare<br />

Ministeriale n.1 del 12 marzo 2003 protocollo n. 608/BRTBLB/EAD. Per le motivazioni sopra<br />

richiamate i servizi veterinari di <strong>Sanità</strong> animale delle Az. USL della <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong> e L‟IZS –TE<br />

hanno cura di inserire i dati riferiti alle profilassi della TBC sul sistema informativo informatizzato<br />

(SIVRA-BDR) e trasmettono la relazione annuale ed intermedia entro le scadenze previste nello<br />

scadenziario del flusso informativo al Servizio veterinario della <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong>.<br />

In ogni caso il sopraccitato servizio veterinario regionale è autorizzato ad estrarre i dati per la relazione<br />

finale dal sistema informativo informatizzato regionale ( SIVRA-BDR).<br />

Dovranno essere compilate le tabelle , comprendenti le spese relative ad esami di laboratorio (SAR e/o<br />

FdC), numero di animali abbattuti ed indennizzati entro 90 giorni della circolare ministeriale.<br />

Articolo 3<br />

(organismi coinvolti)<br />

Gli organismi coinvolti nel presente programma sono rappresentati dal Ministero della Salute, dal<br />

Servizio Veterinario della <strong>Regione</strong> , dai Servizi veterinari di <strong>Sanità</strong> animale delle AA.UU.SS.LL.,<br />

dall‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‟<strong>Abruzzo</strong> e Molise.<br />

Le operazioni relative agli accertamenti diagnostici sono effettuate dalle Aziende USL mediante<br />

personale dipendente. Nel caso in cui la pianta organica del Servizio Veterinario non risulti<br />

completamente coperta, e per la parte di attività che non può essere svolta con personale dipendente,<br />

sarà fatto ricorso a medici veterinari riconosciuti ai sensi dell‟art. 13 del D. leg.vo 196/99, incaricati<br />

ufficialmente mediante contratto fatto nel rispetto dell‟ACN e degli indirizzi regionali. E‟ comunque di<br />

competenza dei medici veterinari dipendenti l‟adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria<br />

conseguenti all'individuazione di capi infetti.<br />

Articolo 4<br />

(Attività operative e flusso dei dati)<br />

Le prove diagnostiche per la Tubercolosi sono eseguite ove compatibile contemporaneamente a quelle<br />

per la Brucellosi, salvo situazioni particolari identificate dal Veterinario ufficiale.<br />

Tutti i bovini presenti negli allevamenti sottoposti a controllo, prima del controllo medesimo, debbono<br />

essere identificati. Sono validi i contrassegni apposti in precedenza in conformità della normativa<br />

vigente.(Reg. CE n°1760/2000)<br />

I contrassegni sono riportati sulle schede di stalla modello 2/33 che sarà firmato dal Veterinario.<br />

I bovini appartenenti agli allevamenti sotto controllo, non possono essere spostati, se non per la<br />

macellazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente, finchè non sia stato<br />

comunicato dal servizio veterinario che gli accertamenti hanno avuto esito favorevole per tutti gli<br />

animali. Pertanto al momento degli accertamenti il custode degli animali è responsabilizzato della<br />

custodia degli stessi mediante la sottoscrizione del mod. 2/33 o di altro documento riconosciuto idoneo<br />

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