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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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6. Qualora, durante i controlli sierologici di cui al comma 1, siano rinvenuti equidi non ancora<br />

identificati ai sensi del precedente punto 5., il proprietario o il detentore delegato dal proprietario<br />

ne richiede, entro 15 giorni la regolarizzazione ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche<br />

agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009.<br />

7. l‟Unione Nazionale Incremento razze equine (UNIRE), le Associazioni Nazionali allevatori di<br />

specie e di razza (ANA) e le Associazioni Provinciali Allevatori (APA) secondo le rispettive<br />

competenze e secondo le direttive fornite dal Ministero delle Politiche agricole , alimentari e<br />

forestali, sono tenute a garantire almeno l‟identificazione provvisoria degli animali non oltre 15<br />

giorni dall‟invio della richiesta da parte del proprietario o detentore degli animali.<br />

8. I servizi veterinari delle AA.SS.LL. d‟<strong>Abruzzo</strong>, nell‟effettuare il prelievo dovranno:<br />

a) Compilare il modello A allegato alla Deliberazione di GR ed inviare i campioni presso la<br />

sezione competente per territorio dell‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” di<br />

Teramo;<br />

b) Assegnare, qualora non presente, al luogo di detenzione degli equidi il Codice Aziendale e di<br />

allevamento;<br />

c) Inserire i dati dell‟azienda e dell‟allevamento nel database della Banca Dati Nazionale ;<br />

d) Inserire i dati dei singoli equidi nonché la data e l‟esito del test sul Sistema Informatizzato<br />

Veterinario della <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong> (BDR);<br />

e) Riportare l‟esito e la data del test sul documento d‟identificazione dell‟equide così come<br />

previsto ai precedenti punti 5. e 6.;<br />

9. I dati raccolti (anche dal Veterinario Riconosciuto) tramite il modello di cui all‟allegato A,<br />

debitamente firmato dal detentore, ha valore come richiesta d‟iscrizione all‟anagrafe degli equidi,<br />

in ottemperanza al D.P.G.R. n. 587 del 23 novembre 1999;<br />

10. I veterinari autorizzati di cui al punto 4., nell‟effettuare il prelievo dovranno:<br />

a) Compilare il modello A allegato alla Deliberazione GR ed inviare i campioni presso l‟Istituto<br />

Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” di Teramo;<br />

b) Inviare copia del modello al Servizio Veterinario di <strong>Sanità</strong> Animale della ASL competente sul<br />

territorio di detenzione dell‟equide che assegnerà, qualora non presente, al luogo di detenzione<br />

degli equidi il Codice Aziendale e di allevamento e lo inserirà nel database della Banca dati<br />

nazionale ( BDN);<br />

c) Inserire i dati dei singoli equidi, così come riportati dall‟allegato A della Deliberazione, sul<br />

Sistema Informatizzato Veterinario della <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong> (BDR), nonché la data e l‟esito del<br />

test;<br />

d) Riportare l‟esito e la data del test sul documento d‟identificazione dell‟equide così come<br />

previsto ai precedenti punti 5. e 6.;<br />

11. L‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” di Teramo:<br />

a) emetterà fattura al Veterinario Riconosciuto per i costi dei controlli sierologici da egli<br />

richiesti;<br />

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