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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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diversi laboratori II.ZZ.SS. (stima circa 800 campioni). Tale soglia rappresenta quindi un compromesso tra le<br />

necessità di mantenere una rappresentatività statistica su base regionale e gli ovvi criteri di fattibilità connessi alla<br />

complessità delle analisi ed alle potenzialità dei laboratori.<br />

Lo schema prevede che il numero di controlli assegnati venga effettuato entro il 31 dicembre, con ripartizione<br />

omogenea dei campionamenti lungo tutto il periodo di validità del piano.<br />

Per la <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong> i campionamenti previsti sono 30. La ripartizione per ASL viene comunicata<br />

annualmente dalla <strong>Regione</strong> alle ASL.<br />

Piano di vigilanza sull’intera filiera<br />

In ambito di vigilanza della filiera si prevede il prelievo di 185 campioni su base nazionale complessivamente<br />

per il circuito biologico e per quello convenzionale.<br />

Il campione nazionale è stato calcolato considerando pari a 40 il numero massimo di controlli effettuabili a<br />

livello regionale, assegnando tale valore alla <strong>Regione</strong> con il maggior numero di produzioni zootecniche e<br />

ripartendo i campioni per le altre Regioni/P.A. proporzionalmente alle rispettive quote di produzioni zootecniche,<br />

prevedendo però un numero di campioni minimo pari a 5.<br />

La distribuzione geografica delle aziende zootecniche risulta concentrata nelle regioni del Nord (72%) e<br />

simmetrica rispetto alla produzione, nelle stesse Regioni, di mangimi composti (q.li/ora) (66%), così come si<br />

evince dai dati forniti nell‟annuario ASSALZOO 2005 riferiti all‟anno 2003.<br />

Dal punto di vista geografico si è quindi tenuto conto sia della distribuzione dei capi sul territorio<br />

nazionale (Nord – Centro - Sud), sia del maggior rischio di non conformità connesso alla concentrazione della<br />

produzione di mangimi nelle regioni del Nord. Per la <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong> i campionamenti previsti sono 5. La<br />

ripartizione per ASL viene comunicata annualmente dalla <strong>Regione</strong> alle ASL.<br />

Criteri di ripartizione dei campioni nell‟ambito delle Regioni o P.A. per i piani di sorveglianza e vigilanza<br />

I campioni per la vigilanza e la sorveglianza riportati nella Tabella 1 dovranno essere ripartiti dalle<br />

Regioni/P.A. tra circuito convenzionale e circuito biologico proporzionalmente alla consistenza numerica delle<br />

aziende delle due tipologie di settori nell‟area geografica di competenza.<br />

Nella ripartizione dei campioni, inoltre, le <strong>Regione</strong> e le P.A. dovranno tener conto di criteri di rappresentatività<br />

rispetto ai seguenti parametri:<br />

realtà di filiera (impianti di produzione, distributori, az. zootecniche, az. agricole, ecc.);<br />

distribuzione geografica delle strutture da controllare;<br />

tipologie di mangimi (semplici o composti);<br />

specie vegetali (soia, mais, cotone, barbabietola da zucchero, riso).<br />

Protocollo operativo conseguente al campionamento ufficiale<br />

A) Qualora il campionamento sia stato effettuato presso un mangimificio o distributore di alimenti<br />

zootecnici :<br />

Il laboratorio d‟analisi comunica la non conformità riscontrata all‟Azienda Sanitaria Locale che ha<br />

prelevato il campione, alla <strong>Regione</strong> o alla P.A., allegando al referto analitico la relativa documentazione<br />

(etichetta, bolle di consegna, ecc.) e il verbale di prelievo dei campioni Allegato 1 e Allegato 1a.<br />

Il Servizio Veterinario:<br />

- procede all‟ispezione dell‟impianto per assicurare la rintracciabilità della/delle materie prime o prodotti<br />

costituenti la partita non conforme;<br />

- preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni di singoli ingredienti del prodotto contaminato e verifica le<br />

procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate sia durante la produzione che<br />

durante il trasporto dei mangimi;<br />

- attiva indagini finalizzate a rintracciare lotti della partita eventualmente già distribuiti;<br />

- nel caso di violazioni alle norme di autorizzazione (OGM non autorizzati), provvede, con spese a carico della<br />

ditta interessata, alla distruzione o altra idonea destinazione della partita contaminata. Quest‟ultimo<br />

provvedimento non si applica in caso di richiesta di revisione di analisi da parte dell‟interessato (in attesa del<br />

risultato definitivo);<br />

- nel caso di violazioni alle norme di etichettatura, provvede a verificare che la partita contenente o derivata da<br />

OGM venga messa in commercio nel rispetto delle norme previste dai Regolamenti 1829/2003 e 1830/2003.<br />

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