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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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frequenze ispettive minime per la vigilanza presso gli operatori dell‟intera filiera del settore dei mangimi.<br />

- un’ispezione l’anno:<br />

stabilimenti di cui all‟articolo 10, comma 1, lettera a), b), c) del Regolamento (CE)183/2005;<br />

impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;<br />

aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo;<br />

imprese di produzione di cui all‟articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) 183/2005;<br />

laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all‟esecuzione di analisi per conto terzi;<br />

stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia.<br />

- un’ ispezione ogni due anni:<br />

impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;<br />

imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all‟articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE)<br />

183/2005;<br />

Per le imprese di cui all‟articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) 183/2005, dato l‟elevato numero dei<br />

produttori primari, le ispezioni devono essere programmate in ambito regionale, in base al livello di rischio e<br />

alle potenzialità operative del servizio di sanità pubblica veterinaria;<br />

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:<br />

del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al rilascio della<br />

specifica autorizzazione, e del possesso dell‟atto autorizzativo rilasciato dall‟Autorità competente;<br />

delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di<br />

distribuzione, di trasporto e di somministrazione;<br />

delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e<br />

microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di<br />

produzione);<br />

valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche<br />

(GHP), corrette prassi agricole e HACCP;<br />

dell‟etichettatura;<br />

dei registri;<br />

del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti;<br />

delle procedure operative e modalità attuative relative all‟autocontrollo.<br />

L’autocontrollo nel settore mangimistico: l’applicazione dei principi HACCP nelle attività postprimarie<br />

Dal 1 gennaio 2006 con l‟applicazione del Reg.(CE) 183/05, l‟obbligo di adottare procedure basate sui<br />

principi Haccp è stato esteso per la prima volta anche al settore mangimistico, produzione primaria<br />

esclusa.<br />

Sebbene alcuni principi fossero già presenti nella normativa precedente, recepita in Italia con il D.Lgs<br />

123/99, questo nuovo obbligo ha imposto un notevole cambiamento nel settore e nel relativo controllo<br />

ufficiale.<br />

A distanza di quattro anni dall‟applicazione del regolamento, l‟adozione del sistema Haccp da parte delle<br />

imprese mangimistiche post-primarie mostra ancora delle carenze, come evidenziato dall‟attività di<br />

AUDIT del Ministero della Salute e della stessa Commissione Europea.<br />

A tal proposito si richiamano le due rilevanti raccomandazioni scaturite in seguito dell‟ispezione FVO<br />

8321/2009 –official controls on feed legislation- che ha avuto luogo in Italia dal 17 al 27 Novembre<br />

2009:<br />

1)Fare in modo che i funzionari responsabili dei controlli sulle imprese del settore dei mangimi<br />

possiedano conoscenze aggiornate sufficienti per l'esercizio dei loro compiti, conformemente ai requisiti<br />

di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 882/2004 segnatamente per quanto riguarda la valutazione<br />

delle procedure basate sull'HACCP;<br />

2)Assicurare l'effettiva osservanza con i requisiti concernenti le procedure relative al sistema<br />

HACCP e i controlli di qualità di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 7 del regolamento (CE)<br />

n. 183/2005 e del suo allegato II.<br />

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