28.05.2013 Views

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Aspetti generali<br />

Linee Guida per la vendita diretta dei prodotti agro-alimentari<br />

La disciplina della vendita dei prodotti di produzione primaria “fornitura diretta” ha subito una<br />

diversa regolamentazione con l‟emanazione delle disposizioni dell‟Unione Europea Regolamenti<br />

del “Pacchetto Igiene” e con la conseguente applicazione di tali misure sul territorio nazionale. E‟<br />

stata data in buona sostanza la possibilità di vendita al produttore dei suoi prodotti al consumatore<br />

finale.<br />

E‟ opportuno inoltre per definire cosa si intende con la fornitura diretta richiamare la definizione<br />

contenuta nel Reg. n.853/2004 e nell‟accordo della Conferenza Stato-Regioni recante: “Linee guida<br />

Applicative del Regolamento n.853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull‟Igiene<br />

dei prodotti di origine animale” e cioè: “Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari<br />

dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o<br />

di somministrazione a livello locale”.<br />

Quello che rimane comunque discriminante sia per la cessione diretta di piccole quantità che nel caso<br />

della trasformazione nel laboratorio artigianale dell‟Azienda è l‟ambito di commercializzazione che<br />

rimane per entrambi i casi il mercato locale inteso come provincia di residenza del produttore e<br />

province contermini.<br />

Nell‟ambito dei rapporti dell‟impresa agricola con il mercato, al pari delle altre imprese, la<br />

commercializzazione riveste una fondamentale importanza.<br />

L‟attività di commercializzazione dei prodotti agricoli si può qualificare come “agricola per<br />

connessione”, a norma dell‟articolo 2153 del codice civile, se riguarda i prodotti ottenuti<br />

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall‟allevamento di animali (elemento<br />

oggettivo) ed è esercitata dalla stessa impresa produttrice (elemento soggettivo).<br />

Per effetto del richiamo alla “prevalenza” da parte della norma, pertanto, non residuano dubbi sulla<br />

possibilità per l‟imprenditore agricolo di potere vendere i propri prodotti affiancando alla sua<br />

produzione aziendale anche prodotti agricoli acquistati sul mercato,in misura non prevalente.<br />

La principale norma di riferimento per la vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori<br />

agricoli è contenuta nel D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del<br />

settore agricolo, a norma dell‟articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e precisamente<br />

nell‟articolo 4 “Esercizio dell‟attività di vendita”. Tale articolo al primo comma prevede che gli<br />

imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della<br />

legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio<br />

della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le<br />

disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Il comma 5 precisa che la disciplina si applica<br />

anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o<br />

trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo<br />

produttivo dell’impresa.<br />

L‟articolo 4, comma 1 del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99 ha esteso la disciplina amministrativa in tema<br />

di vendita diretta prevista dall‟art. 4 del D.Lgs 228/2001 anche agli Enti e alle Associazioni che<br />

vendono direttamente prodotti agricoli.<br />

Il comma 6 dell‟art. 4 del D.Lgs 228/2001 chiarisce che non possono esercitare l’attività di vendita<br />

diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui<br />

amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta<br />

nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o<br />

di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio<br />

dell’attività.<br />

600

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!