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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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PIANO PER LA ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA<br />

Articolo 1<br />

(Obiettivi)<br />

Il piano si prefigge l'obiettivo di eradicare la brucellosi ovi-caprina ai fini della tutela della salute<br />

pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni. È attivato per garantire la tutela<br />

della sanità del patrimonio ovi-caprino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati<br />

mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall‟infezione, ottimizzando e razionalizzando le<br />

risorse impiegate. Il piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza<br />

alimentare. Come obiettivi intermedi vengono fissati: per il 2011 il controllo del 100% degli<br />

allevamenti, per il 2012 controllo del 100% degli allevamenti con l‟intensificazione delle attività sugli<br />

eventuali focolai. Per il 2013 e 2014 nell‟ottica dell‟ eradicazione si richiede il controllo del 100%<br />

degli allevamenti per consentire alla <strong>Regione</strong> di formulare la richiesta di accreditamento di<br />

“ufficialmente indenne”.<br />

Le condizioni affinché un allevamento possa essere dichiarato “ Ufficialmente Indenne” a livello<br />

comunitario da brucellosi bovina e mantenere tale qualifica, sono le seguenti:<br />

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi<br />

altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi;<br />

b) non sono presenti animali della specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi.<br />

c) sono state praticate due prove sierologiche a distanza di sei mesi una dall'altra conformemente<br />

all'allegato del regolamento, su tutti gli ovini e i caprini dell'allevamento di età superiore a sei mesi al<br />

momento della prova, con esito negativo;<br />

d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati<br />

nell'allevamento o che provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi.<br />

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA<br />

1. Negli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini ufficialmente indenni da brucellosi in attesa di<br />

riconoscimento della qualifica di “ufficialmente indenne” da brucellosi ovi-caprina ed in cui, dopo la<br />

loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D), viene<br />

sottoposta a controllo ogni anno il 100 % della popolazione ovina e caprina di ogni allevamento, di età<br />

superiore a sei mesi.<br />

2. La qualifica dell'allevamento può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.<br />

L‟obiettivo è quello di rendere la <strong>Regione</strong> Ufficialmente Indenne da brucellosi ovi-caprina, per ottenere<br />

tale qualifica, ( cap. IV art. 9,punto A e B – D.M. 453/92) tutti gli allevamenti di ogni provincia devono<br />

essere sottoposti ai controlli con la periodicità e le condizioni descritte sopra. Per mantenere tale<br />

qualifica gli stessi allevamenti che non sono situati in una parte del territorio riconosciuta come<br />

ufficialmente indenne da brucellosi ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene<br />

conformemente ai requisiti del punto D), viene sottoposta a controllo ogni anno il 100 % della<br />

popolazione ovina e caprina di ogni allevamento, di età superiore a sei mesi.<br />

Articolo 2<br />

(Programmazione)<br />

Le operazioni di profilassi ed eradicazione della brucellosi ovi-caprina sono obbligatorie su tutto il<br />

territorio della <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong>.<br />

La Commissione Europea, attraverso le Decisioni 2006/875/CE e 2002/677/CE, ha previsto all‟art. 19,<br />

paragrafo1, lettera c, che gli Stati Membri presentino entro la fine di Luglio di ogni anno, le relazioni<br />

intermedie concernenti i primi 6 mesi ( 1° gennaio-30 giugno ) contenenti almeno le in formazioni<br />

indicate nelle tabelle II, III, IV della Decisione 2002/677/CE allegate al presente Piano; in ogni caso, le<br />

istruzioni impartite dalla C.E., si basano sulla Circolare Ministeriale n.1 del 12 marzo 2003 protocollo<br />

n. 608/BRTBLB/EAD.<br />

Per consentire alla <strong>Regione</strong> di consegnare la relazione conclusiva delle attività di sorveglianza entro i<br />

termini dell‟anno successivo a quello a cui si fa riferimento, i competenti servizi di sanità animale delle<br />

Az. USL e l‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” trasmettono al competente servizio<br />

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