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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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OBIETTIVI GENERALI<br />

Il presente Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli si propone di integrare ed ottimizzare<br />

tutte le attività di controllo sulla sicurezza alimentare, benessere e sanità animale e sanità dei vegetali in<br />

ambito regionale attraverso una ricognizione completa ed esaustiva di tutte le attività pertinenti<br />

La vastità della materia trattata, la molteplicità delle attività di controllo ufficiale, la precisa indicazione<br />

delle competenze delle singole Amministrazioni coinvolte, sono alcuni dei fattori che contribuiscono a<br />

rendere il Piano Pluriennale Regionale particolarmente ambizioso e di complessa realizzazione.<br />

Pertanto, Obiettivo generale del presente Piano è il completamento delle sue Parti, al fine di ottenere<br />

lo strumento necessario per procedere a:<br />

o Razionalizzazione ed armonizzazione dei controlli ufficiali disposti sul territorio<br />

regionale nell'ambito del settore alimentare e dei settori ad esso connessi;<br />

o Revisione della normativa regionale al fine della migliore attuazione della legislazione<br />

comunitaria e nazionale e degli obiettivi del Regolamento 178/2002;<br />

o Rivisitazione dell'organizzazione delle Autorità competenti regionali ai fini<br />

dell'attuazione del Regolamento 882/2004;<br />

o Adeguamento dei sistemi informativi alle esigenze di valutazione del rischio;<br />

o Miglioramento e proceduralizzazione dei sistemi di valutazione del rischio;<br />

PRESUPPOSTI DEL PIANO<br />

In particolare, nella redazione del presente Piano si è tenuto conto dei seguenti elementi principali:<br />

Unicità e facilità di consultazione.<br />

Il Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli è costituito da un unico documento che,<br />

attraverso singoli Piani di attività, delinea il sistema regionale di prevenzione per la sicurezza<br />

alimentare, i mangimi, la sanità animale, il benessere degli animali e la sanità delle piante;<br />

Integrazione (Reg. 882/2004, art 43(1)a)<br />

Il Piano deve promuovere un approccio coerente, completo ed integrato dei controlli ufficiali.<br />

Per soddisfare tale requisito non è sufficiente una semplice elencazione di Autorità competenti o di<br />

piani di settore, ma è necessario evidenziare l'integrazione ed il coordinamento tra di esse e tra i settori<br />

di attività.<br />

Tale requisito è perseguito attraverso la descrizione schematica delle competenze di ciascun ente e dei<br />

controlli da esso svolti, particolarmente in ambito regionale, con l'obiettivo di:<br />

- migliorare la possibilità di raffronto tra oggetto, tipologia ed entità dei controlli<br />

effettuati in ciascuna fase della produzione o commercializzazione;<br />

- semplificare l'individuazione di sovrapposizioni di competenze o di controlli, o di<br />

lacune da colmare;<br />

- mantenere o rafforzare il grado di efficacia, efficienza ed appropriatezza del sistema di<br />

controllo rispetto agli obiettivi di salute attesi e alle risorse impiegate.<br />

Valutazione del rischio (Reg. 178/2002) e sulla categorizzazione del rischio (Reg. 882/2004, art<br />

42(2)b e art 43(1)b)<br />

Le attività di controllo ufficiale dovranno essere giustificate e "pesate" in relazione alla conoscenza e<br />

valutazione scientifica dei pericoli che, nelle varie fasi della filiera della produzione alimentare,<br />

possono determinare un rischio per la salute dei consumatori. Le attività di controllo ufficiale dovranno<br />

basarsi, per quanto possibile, su una classificazione dei rischi in categorie o gerarchie di rischio.<br />

Più in generale, il Piano deve descrivere gli "obiettivi strategici ed il modo in cui le priorità dei<br />

controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi" (Art. 43(2)(a).<br />

Autocontrollo<br />

Ciascuno dei soggetti istituzionali di livello regionale, coinvolti nel Piano, cura in proprio le<br />

informazioni.<br />

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