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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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• aumenta l‟attrattività del punto vendita verso i clienti per effetto della diversificazione dei prodotti<br />

acquistabili e, conseguentemente, permette di incrementare il volume degli scambi delle aziende,<br />

rispetto a quello che ciascuna di esse potrebbe realizzare autonomamente;<br />

• favorisce la coesione sociale e fra le imprese agricole.<br />

Vendita in locali aperti al pubblico fuori dall’azienda, in forma individuale o collettiva<br />

Questa forma di vendita si effettua su area privata in sede stabile esternamente all‟azienda, quale ad<br />

esempio un negozio posto all‟interno di un centro abitato. Rispetto all‟analoga formula in azienda<br />

presenta il vantaggio di essere collocata dove risiedono i consumatori, i quali sono facilitati<br />

nell‟accesso ai prodotti locali, non dovendosi recare in azienda per l‟acquisto. In questo modo,<br />

perciò, è il produttore che porta nel luogo di consumo i prodotti.<br />

L‟attivazione di questa modalità di vendita comporta costi rilevanti per il produttore, connessi<br />

all‟uso dei locali (affitto o acquisto, arredamento, attrezzature di vendita, spese di gestione, ecc), la<br />

cui entità può rivelarsi difficilmente sostenibile. Anche in questo caso una possibile “azione<br />

correttiva” può essere costituita dalla condivisione del locale con altre aziende agricole, realizzando<br />

in tal modo un punto vendita collettivo.<br />

In ogni caso occorre considerare che:<br />

a. la localizzazione e la cura del negozio riveste una particolare importanza ai fini del successo<br />

dell‟iniziativa;<br />

b. la vendita all‟esterno dell‟azienda agricola di produzione, con la quale la clientela non avrebbe<br />

occasione di relazione diretta, potrebbe indurre il consumatore ad assimilare l‟attività ad una<br />

normale attività commerciale;<br />

c. per mantenere viva nella clientela la percezione del legame dei prodotti con il territorio è quindi<br />

importante curare la comunicazione e le relazioni, con strumenti quali audiovisivi, depliant,<br />

organizzazione di visite aziendali, ecc;<br />

d. i costi per l‟attivazione di questa modalità di vendita possono essere di entità tale da richiedere<br />

un‟elevata frequenza di vendita giornaliera, eventualmente non compatibile con la disponibilità di<br />

personale esistente all‟interno dell‟azienda. In tal caso potrebbe essere necessario assumere<br />

personale che determinerebbe un aumento dei costi per l‟impresa.<br />

I mercati agricoli di vendita diretta<br />

Una nuova e particolare forma di vendita in sede stabile, su area pubblica o in locali aperti al<br />

pubblico, sono i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, previsti<br />

dall‟art. 1, comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).<br />

In attuazione di tale norma il 20 Novembre 2007 è stato emanato il Decreto del Ministero delle<br />

Politiche Agricole e Forestali (GU n. 301 del 29.12.2007), con il quale vengono definite le linee di<br />

indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori<br />

agricoli.<br />

Il decreto prevede che i comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta<br />

degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria,<br />

istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard previsti<br />

dallo stesso decreto e dispone che le richieste di autorizzazione si intendono accolte trascorsi<br />

sessanta giorni dalla richiesta senza comunicazioni contrarie.<br />

I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare<br />

di mercato che deve regolare le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e<br />

della provenienza dei prodotti medesimi.<br />

Nei mercati agricoli di vendita diretta, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al Reg. n.<br />

852/2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, possono essere posti in<br />

vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti,<br />

etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l‟indicazione del luogo di<br />

origine territoriale e dell‟impresa produttrice.<br />

All‟interno di tali mercati, oltre alla vendita diretta dei prodotti agricoli, è ammesso l‟esercizio<br />

dell‟attività di trasformazione dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle<br />

norme igienico-sanitarie; inoltre, possono essere realizzate azioni di informazione per i consumatori<br />

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