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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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laboratori dell‟I.Z.S. competente per territorio.<br />

Qualora un laboratorio dell’I.Z.S. riscontri una positività per uno specifico analita all’esame di<br />

screening, e qualora presso tutta la rete degli II.ZZ.SS non sia disponibile per tale analita un metodo<br />

chimico di conferma, questo può chiedere supporto all’ LNR che provvederà ad attivare programmi di<br />

ricerca per la messa a punto di un metodo di conferma da trasferire, una volta validato, ai laboratori di<br />

referenza degli II.ZZ.SS.<br />

In via temporanea gli II.ZZ.SS. trasmettono un eventuale risultato di positività alla <strong>Regione</strong> ed al<br />

Ministero, ma solo come dato conoscitivo.<br />

TITOLO III - PIANO DI SORVEGLIANZA E DI VIGILANZA DELLA PRESENZA DELLE<br />

SOSTANZE INDESIDERABILI E DEI CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI<br />

3.a) DIOSSINE - PCB DIOSSINA-SIMILI - PCB NON DIOSSINA-SIMILI<br />

Il presente programma di monitoraggio rientra nell‟ambito di un più ampio programma che coinvolge<br />

tutti i Paesi dell‟Unione Europea, volto a monitorare la frequenza dell‟incidenza e le concentrazioni delle sostanze<br />

indesiderabili e dei contaminanti negli alimenti per animali, con particolare riguardo alla contaminazione da<br />

diossine e policlorobifenili (PCB).<br />

Il termine “diossine” comprende un gruppo di 75 congeneri della policlorodibenzodiossina (PCDD) e 135<br />

congeneri del policlorodibenzofurano (PCDF), di cui 17 particolarmente rilevanti sul piano tossicologico. Il<br />

congenere più tossico è la 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD).<br />

I PCB sono un gruppo di 209 congeneri che, in base alle proprietà tossicologiche, possono essere<br />

classificati in due gruppi: PCB diossina-simili (DL-PCB), che presentano proprietà tossicologiche analoghe a<br />

quelle delle diossine, e PCB non diossina-simili (NDL-PCB) che presentano un profilo tossicologico diverso.<br />

Le diossine ed i DL-PCB hanno un diverso livello di tossicità, pertanto per poter sommare la tossicità dei<br />

diversi congeneri è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità equivalente (TEF).<br />

I risultati analitici relativi ai 17 congeneri della diossine e ai 12 congeneri dei DL-PCB sono espressi nei<br />

termini di una unità quantificabile: “concentrazione di tossicità equivalente di TCDD (TEQ)”.<br />

Per quanto riguarda i NDL-PCB, saranno determinati i sei congeneri “indicatori” 28, 52, 101, 138, 153 e<br />

180.<br />

Tutti i risultati devono essere espressi sul prodotto intero, al 12% di umidità.<br />

Il Comitato Scientifico per l‟Alimentazione Animale (SCAN) in data 16 novembre 2000 ha individuato<br />

nelle farine di pesce e nell’olio di pesce i materiali componenti dei mangimi più contaminati dalle sostanze in<br />

esame. I grassi animali costituiscono il secondo materiale più contaminato. I foraggi presentano un‟ampia<br />

gamma di contaminazione a seconda della località, del grado di contaminazione del terreno e dell‟esposizione a<br />

fonti di inquinamento atmosferico.<br />

Il D.Lvo 149 del 10 maggio 2004, come modificato dal D.M. 10 gennaio 2007, ha stabilito il contenuto<br />

massimo di sostanze e prodotti indesiderabili nell‟alimentazione degli animali e, tra queste, il contenuto massimo<br />

di diossine (somma di PCDD e PCDF espressi in equivalenti di tossicità dell‟OMS usando gli OMS-TEF o fattori<br />

di tossicità equivalente PCDD/F) nelle diverse tipologie di prodotti destinati all‟alimentazione animale, nonché il<br />

contenuto massimo della somma di diossine e PCB diossina-simili. Per i PCB non diossina-simili non sono stati<br />

ancora fissati limiti massimi.<br />

Va inoltre ricordato che la Commissione Europea, con la Direttiva 2002/32/CE, aveva invitato gli Stati<br />

Membri ad effettuare indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili qualora fossero stati riscontrati<br />

aumenti dei livelli di tali sostanze nei prodotti destinati all‟alimentazione animale, ritenendo utile stabilire delle<br />

“soglie d’intervento” per avviare le azioni volte all‟individuazione delle sorgenti di contaminazione e alla<br />

riduzione o eliminazione delle sorgenti stesse.<br />

Nell‟allegato II al D.Lvo 149 del 10 maggio 2004, come modificato dal D.M. 10 gennaio 2007 sono<br />

riportate per ciascun contaminante tali soglie d‟intervento, superate le quali, devono essere avviate le indagini per<br />

identificare le fonti di contaminazione.<br />

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