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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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) invierà, mensilmente, alla Direzione <strong>Sanità</strong> - Servizio Veterinario della <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong>,<br />

l‟esito dei prelievi effettuati su supporto informatico.<br />

12. In caso di riscontro di positività sierologica, in attesa della conferma da parte del Centro di<br />

referenza:<br />

a) le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di<br />

Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio<br />

1954, n. 320; nei casi in cui l'anemia infettiva degli equini venga riscontrata in un ippodromo<br />

o in altro impianto in cui esista un concentramento di equini, le competenti autorità sanitarie<br />

devono disporre che gli animali infetti siano allontanati al più presto per essere sottoposti ad<br />

isolamento e sequestro, fino alla morte o alla macellazione, in sedi e ricoveri situati a<br />

conveniente distanza dagli animali recettivi (200 mt.) e sottoposti a vigilanza veterinaria. Tali<br />

misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positività;<br />

b) i Servizi veterinari delle A..S.L. provvedono nel comunicare al Servizio Veterinario della<br />

<strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong>, entro 24 ore dal riscontro della conferma di positività, le informazioni<br />

previste dalla direttiva n. 82/894/CE come da ultimo modificata dalla decisione 2008/650/CE<br />

tramite registrazione delle stesse nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale<br />

(SIMAN) per il successivo inoltro al Ministero della Salute. Questi provvederà ad informare,<br />

appena ricevuto l'esito, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e la Federazione Italiana<br />

Sport Equestri circa le positività riscontrate in equidi registrati;<br />

13. In caso di conferma della positività da parte del Centro di referenza:<br />

a) Gli equidi risultati positivi all‟esame sierologico devono essere considerati infetti di anemia<br />

infettiva degli equini e sottoposti, come tali, alle misure sanitarie previste dall'art. 99 del<br />

vigente regolamento di polizia veterinaria;<br />

b) tutti gli equidi eventualmente conviventi e comunque venuti a contatto con quelli riconosciuti<br />

infetti di cui al precedente comma a) devono essere saggiati nuovamente, non appena<br />

avvenuto l‟allontamento degli equidi infetti (art 3 D.M. 4.12.1976);<br />

c) Il servizio veterinario dell‟Az. ASL competente, dovrà effettuare un‟indagine epidemiologica<br />

atta a stabilire il periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell‟azienda<br />

prima del riscontro della positività, nonché individuare l‟eventuale azienda di provenienza<br />

degli animali infetti; i risultati di detta indagine saranno trasmessi nel più breve tempo<br />

possibile al Servizio Veterinario Regionale che provvederà eventualmente ad inoltrarlo alla<br />

Asl competente sull‟allevamento di provenienza degli animali infetti che, ricevuta tale<br />

comunicazione, effettuerà le opportune verifiche su tutti i capi superiori a sei mesi d‟età<br />

presenti nell‟azienda segnalata, anche se allevati unicamente per essere destinati alla<br />

macellazione;<br />

d) Gli animali di cui al precedente comma b), con esito negativo al controllo sierologico non<br />

possono essere allontanati fino a quando non abbiano reagito negativamente ad un nuovo<br />

controllo effettuato a distanza di 90 giorni dal precedente (art. 4 comma 3, D.P.R. 11.02.1994<br />

n. 243);<br />

e) Le competenti autorita' sanitarie devono disporre che gli animali sieropositivi siano sottoposti<br />

ad isolamento e sequestro, fino alla morte o alla macellazione, in sedi e ricoveri situati a<br />

conveniente distanza dagli animali recettivi (200 mt.) e sottoposti a vigilanza veterinaria,<br />

secondo le misure minime di cui all'allegato C della presente deliberazione;<br />

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