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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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Il D.L.vo 133 del 27 aprile 2004 è il decreto di attuazione della Direttiva 2002/70/CE per quanto riguarda<br />

la determinazione dei livelli di diossine e DL-PCB nei mangimi. La Direttiva 2002/70/CE è stata modificata dalla<br />

Direttiva 2005/7/CE, a sua volta recepita con il D.M. 3 ottobre 2006.<br />

In conformità a quanto indicato nella Raccomandazione della Commissione 2003/91 del 10 febbraio<br />

2003, sul programma coordinato d‟ispezione nel settore dell‟alimentazione animale, è stato individuato tra gli<br />

obiettivi prioritari “il controllo della presenza di diossine nei sottoprodotti utilizzati come materie prime nella<br />

produzione di mangimi”.<br />

Molti sottoprodotti delle industrie agro-alimentari sono infatti utilizzati nell‟alimentazione animale ed<br />

occorre rivolgere un‟attenzione particolare al potenziale pericolo di contaminazione degli stessi durante<br />

determinate fasi del processo di produzione (Figura 1).<br />

Un punto critico del processo produttivo è rappresentato dalla fase di introduzione di sostanze chimiche,<br />

quali catalizzatori, solventi, coadiuvanti per la cubettatura, regolatori del pH o agenti filtranti.<br />

In particolare l‟uso di solventi organici impiegati per l‟estrazione dell‟olio dai semi oleosi, dai palmisti<br />

ecc., può comportare la contaminazione da diossine dei sottoprodotti (panelli di semi oleosi) dell‟industria olearia<br />

impiegati come materie prime per mangimi.<br />

Tali sostanze indesiderabili possono essere presenti come agenti contaminanti degli stessi solventi o<br />

derivare dalla reazione chimica tra solvente e materie prime.<br />

Un‟altra fase critica è rappresentata dal processo di essiccazione dei sottoprodotti.<br />

Il processo di essiccazione di taluni sottoprodotti/materie prime, quali il foraggio verde, la polpa di<br />

barbabietola da zucchero o la polpa di agrumi, può richiedere un flusso di aria atmosferica o di aria calda generata<br />

da una fonte non inquinante come ad es. il riscaldamento elettrico o lo scambio termico, che garantiscono<br />

l‟assenza di contaminazione da diossine.<br />

Altre tecniche di essiccazione nelle quali vi è un contatto diretto tra le materie prime ed il flusso d‟aria<br />

riscaldata mediante un processo di combustione diretta, che genera prodotti di combustione (gas, fumo), possono,<br />

al contrario, rappresentare una fonte potenziale di contaminazione, in rapporto soprattutto al combustibile<br />

utilizzato.<br />

Il petrolio ed i suoi derivati (compresi gli additivi), il carbone fossile, il legno ecc., possono produrre<br />

diossine durante la combustione, soprattutto se questa è incompleta.<br />

A titolo di esempio si cita il caso di riscontro di elevati livelli di diossine nel foraggio verde disseccato,<br />

provocati da una procedura di essiccazione diretta in cui erano stati utilizzati, come materiali da combustione,<br />

cascami di legno trattati con prodotti chimici (vernici e pentaclorofenolo).<br />

Con la Raccomandazione 2006/88/CE la Commissione ha previsto che gli Stati membri,<br />

proporzionalmente alla produzione e al consumo di mangimi, effettuino controlli casuali per diossine, DL-PCB e,<br />

se possibile, NDL-PCB nei mangimi e nei componenti dei mangimi.<br />

Tali controlli vanno effettuati a norma della Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione la quale<br />

ha previsto che gli Stati membri assicurino, a partire dall‟anno 2004 fino al 31 dicembre 2006, il monitoraggio dei<br />

livelli di base di diossine, furani e DL-PCB nei prodotti destinati all‟alimentazione animale, applicando la<br />

frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente. La frequenza dei prelievi dei campioni<br />

dovrebbe essere rivista annualmente alla luce delle esperienze raccolte.<br />

CAMPIONAMENTO<br />

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonché alla determinazione del<br />

contenuto di DL-PCB nei mangimi, devono essere prelevati secondo le disposizioni del D.M. 20 aprile 1978 così<br />

come previsto dal D.Lvo 133/2004, modificato dal D.M. 3 ottobre 2006.<br />

I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati<br />

prelevati.<br />

La massa o il volume del campione finale, destinato all‟analisi, non può essere inferiore ai seguenti<br />

quantitativi:<br />

- alimenti solidi: 500 grammi;<br />

- alimenti liquidi o semiliquidi: 500 ml.<br />

Le aliquote riservate alle analisi di laboratorio devono essere due: la prima è destinata all’analisi delle<br />

diossine e dei PCB diossina-simili, la seconda è destinata all’analisi dei PCB non diossina-simili.<br />

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