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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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Nel presente piano viene confermato il programma d‟indirizzo rivolto ai PIF, relativo al controllo dei<br />

mangimi all‟importazione, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) n.882/2004.<br />

Le novità introdotte nel presente Piano, oltre alla programmazione pluriennale dello stesso come sopra<br />

indicato, sono:<br />

il cambiamento del criterio di rischio per l‟attribuzione dei campioni per l‟attività di vigilanza ai fini<br />

della profilassi della BSE (Cap.1), che ha portato ad una riduzione del numero dei campioni,<br />

l‟inserimento dell‟attività di sorveglianza, limitata al selenio e alla flavomicina, e relativa scheda di<br />

rendicontazione, nel capitolo dedicato ai principi attivi e additivi(Cap.2),<br />

la programmazione di controlli per la ricerca della melamina in tutte le specie con l‟aggiunta degli<br />

animali da compagnia, nel capitolo metalli pesanti e contaminanti (Cap.3 c),<br />

l‟inserimento delle materie prime di origine animale per la ricerca di Salmonella spp.(Cap.4),<br />

la predisposizione di un allegato utile per la stesura della relazione annuale (Allegato 17),<br />

l‟inserimento dell‟indicazione dell‟origine della materie prime nel verbale di prelievo (Allegato 1),<br />

la previsione di assicurare una formazione adeguata al personale preposto all‟attuazione del Piano.<br />

Tali modifiche si ritrovano nei rispettivi capitoli e allegati.<br />

Al fine di facilitare la comprensione della nuova terminologia introdotta gia con il PNAA 2008 si<br />

riportano le definizioni e relative considerazioni presenti nelle linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei<br />

Regolamenti (CE) n.854/2004 ed n.882/2004, emanate dal Ministero della Salute, Dipartimento per la <strong>Sanità</strong><br />

Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti con nota protocollo n. DGSAN/3/6238/P del 31<br />

maggio 2007.<br />

Monitoraggio: Definizione da Regolamento (CE) n.882/04:<br />

“la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un<br />

quadro d‟insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e<br />

di benessere degli animali.”<br />

Considerazioni :<br />

Il Monitoraggio è rappresentato da misurazioni sistematica di una varietà di indicatori.<br />

Esempi : Può essere utilizzato, ad esempio, per determinare il livello di prevalenza di<br />

contaminazione da Salmonella spp. nelle materie prime per mangimi. L‟attività di monitoraggio<br />

permette di impostare successivamente un piano di sorveglianza che preveda specifiche misure di<br />

controllo e sia in grado di valutarne anche l‟effetto.<br />

Sorveglianza: Definizione da Regolamento (CE) n.882/04:<br />

“l‟osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di<br />

operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività.”<br />

Considerazioni :<br />

Per sorveglianza si intende la raccolta di dati e la loro analisi, interpretazione e diffusione al fine<br />

di valutare l‟evoluzione nel tempo di un determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o<br />

requisiti predefiniti.<br />

La sorveglianza è quindi da intendersi come una attività in grado di valutare anche l‟efficacia<br />

delle misure di controllo adottate, andando a valutare quanto incidono sull‟evoluzione del<br />

fenomeno in esame.<br />

Rappresenta, pertanto, un processo che si concretizza in una serie continua di azioni che<br />

producono informazioni, la cui valutazione determina una riprogrammazione delle azioni stesse.<br />

Audit: definizione da Regolamento (CE) n.882/2004:<br />

“un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano<br />

conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per<br />

raggiungere determinati obiettivi.”<br />

Considerazioni: la definizione si applica sia agli audit da effettuarsi ai sensi dell‟articolo 4(6) del<br />

Regolamento (CE) n.882/2004 sulle autorità competenti, con le modalità previste dalla Decisione (CE)<br />

n.2006/677, sia agli audit da effettuarsi ai sensi dell‟articolo 10 del Regolamento (CE) n.882/04 e<br />

dell‟articolo 4 del Regolamento (CE) n.854/04 sulle imprese alimentari.<br />

Per il Regolamento (CE) n.882/2004, articolo 10, la scelta dello strumento audit è lasciata alla facoltà<br />

degli organi del controllo ufficiale, in funzione della programmazione, nel caso mentre nel Regolamento<br />

(CE) n.854/2004, articolo 4, sono già esplicitati gli ambiti specifici nei quali applicarlo.<br />

Ciò che accomuna l‟audit e l‟ispezione è che entrambe si basano sulla verifica di conformità alla norma.<br />

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