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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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I fondi riscossi in applicazione delle norme sopracittate, verranno accreditati sul pertinente capitolo di<br />

bilancio delle entrate e sul capitolo 81420 della spesa secondo quanto previsto dalla DGR n. 1997 del 15<br />

settembre 1999.<br />

ANIMALI MORTI<br />

Le procedure e gli accertamenti sulle spoglie di animali morti sono disciplinati nella <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong> con<br />

Ordinanza del Presidente della GR del 2000 recante oggetto “Morte degli animali, smaltimento delle spoglie<br />

e degli organi specifici a rischio”.<br />

Ogni decesso di animale deve essere comunicato dal propriatario/detentore ai Servizi Veterinari dell‟Azienda<br />

S.L. territorialmente competente. Il Servizio Veterinario di <strong>Sanità</strong> Animale aggiorna l‟anagrafe della relativa<br />

specie. I successivi adempimenti sono svolti dal Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle<br />

Produzioni Zootecniche e comunque secondo accordi tra i Dirigenti dei Servizi Veterinari dell‟Azienda<br />

S.L.competente.<br />

Tutti gli animali morti devono essere distrutti conformemente alle vigenti disposizioni nel rispetto della<br />

salute umana, per scongiurare il propagarsi di malattie tra gli animali e per la salvaguardia e tutella<br />

dell‟ambiente.<br />

Il proprietario e/o detentore avrà cura di acquisire a proprie spese il certificato sanitario- secondo il modello<br />

allegato alla presente, attestante la causa di morte. Per tale adempimento potrà rivolgersi ai Medici Veterinari<br />

riconosciuti ai sensi dell‟art.13 del D.Lgs. 196/99.<br />

In applicazione delle disposizioni relative alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili/TSE, i Servizi<br />

Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL, ricevuta la segnalazione di<br />

morte – avvenuta per cause diverse dai casi previsti per le malattie infettive (art.2 DPR 320/1954) – di<br />

animali della specie bovina ed ovi-caprina, per le fasce di età corrispondenti, ne accertano le cause, ove<br />

possibile. Gli stessi- fatto salvo quanto previsto per i mattatoi ed i laboratori di sezionamento – provvedono a<br />

garantire la corretta catena per la distribuzione del materiale specifico a rischio.<br />

Per ogni caso di morte pertanto, i Veterinari incaricati dovranno compilare e/o acquisire:<br />

Il certificato in triplice copia- secondo il modello allegato, attestante la causa di morte di cui: una<br />

copia per l‟Azienda Sanitaria Locale, una per il proprietario, da custodire nel registro aziendale, una<br />

per il veterinario compilatore.<br />

Il documento comprovante la distruzione o l‟affidamento del materiale specifico a rischio, nei casi<br />

previsti<br />

Il verbale di distruzione del resto delle carcasse, in osservanza del D.Lgs 508/92 (ove si procedessa<br />

all‟interramento, nel luogo individuato dal Comune).<br />

Per i casi di malattie soggette a denuncia il Servizio Veterinario di <strong>Sanità</strong> Animale effettua gli accertamenti<br />

del caso e provvede a stilare il certificato di morte. Nei casi diversi dal precedente, interviene il Servizio<br />

Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, che, nel caso evidenzi una malattia<br />

infettiva, darà informazione al Servizio di <strong>Sanità</strong> Animale che adotterà tutti i provvedimenti del caso.<br />

Restano escluse dalla necessità di notifica al Servizio Veterinario competente la morte di singoli animali di<br />

bassa corte allevati per autocosumo e quelli da voliera, fatte salve le disposizioni previste dalla norma vigenti<br />

La visita veterinaria sul corpo degli animali viene attestata con il “Certificato di morte degli animali” che<br />

segue.<br />

Timbro del medico veterinario<br />

REGIONE ABRUZZO<br />

542<br />

li______________________

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